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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 luglio 1966

Cassazione n. 24948/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l che ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al reato di cui all'art.697 cod.pen. ; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. A [OSCURATO:PERSONA], in sede di esercizio dell'azione penale sono stati contestati reati di tentato omicidio in danno del figlio Mariano (capo a), detenzione illegale di quattro armi comuni da sparo (capo b), ricettazione per essere alcune armi oggetto di furto (capo c), di detenzione di due armi clandestine (capo d), detenzione di una pistola marca Bardini calibro 22 modificata con silenziatore artigianale (capo e) e di detenzione nella propria abitazione di un proiettile calibro 22, 2 bossoli esplosi e 3 cartucce.

Si contesta inoltre, per i capi a), b), d) e e) la recidiva semplice e per il capo c) una recidiva specifica.

2. Con la sentenza emessa in data 17.09.2020, il Tribunale di Avezzano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di tentato omicidio e dal capo relativo alla clandestinità delle armi e lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui al capo B) dell'imputazione, limitatamente alla pistola marca Walther calibro 32, al capo C) e al capo E) limitatamente al proiettile calibro 22 marca Super .

Ritenuta la continuazione ed esclusa la recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione e 4.000 C di multa. 2.1 In fatto, va ricordato che i carabinieri, a seguito di un intervento in data 26.06.2018 presso l'abitazione ove l'imputato viveva con la moglie, il figlio e la compagna di quest'ultimo, hanno accertato che nella cucina era stato esploso un colpo di arma da fuoco e, procedendo a perquisizione domiciliare rinvenivano nella cantina 5 pistole di diversa marca, proiettili, bossoli e cartucce.

In riferimento alla contestazione di tentato omicidio la ricostruzione dibattimentale non forniva certezza alcuna circa la dinamica dell'azione, con pronunzia assolutoria.

Quanto alle armi e agli altri materiali balistici, il Tribunale evidenzia la certa riferibilità all'imputato, anche in rapporto al luogo di conservazione.

La funzionalità delle armi è stata accertata mediante perizia e ciò ha comportato l'esclusione dal quadro della responsabilità di taluno dei reperti.

Nessuna delle armi recava abrasione della matricola.

Quanto alle munizioni di cui al capo F la responsabilità viene affermata per il solo proiettile calibro 22 tipo Super.e

3. Con sentenza emessa in data 21 aprile 2022 la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato integralmente la sentenza di primo grado.

Secondo la Corte di merito l'istruttoria effettuata ha consentito di provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Fornari, essendo emerso dalle deposizioni dei Carabinieri che in occasione dell'intervento effettuato nella sua abitazione avevano rinvenuto le armi sopra indicate e che le pistole di marca BERETTA e WALTHER erano provenienti da furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

Non viene ritenuta attendibile la versione resa dall'imputato in cui si ipotizza il rinvenimento casuale delle armi e delle munzioni.

La Corte territoriale esclude infine l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. stante i limiti di pena previsti per i reati contestati e la gravità della condotta, esclude le circostanze attenuanti generiche e ritiene corretta la determinazione della pena inflitta in primo grado.

4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per mancato o esame di alcune doglianze. 4.1 In particolare il ricorrente lamenta che la Corte D'Appello di L'Aquila avrebbe completamente omesso qualsiasi pronuncia e motivazione in relazione ai motivi di appello nn. 5, 6, 7,

8. Il ricorrente si limita poi a riportare testualmente i motivi di appello.

Con il quinto motivo di appello, l'appellante chiedeva l'assoluzione dell'imputato per la contravvenzione di cui al capo f) perché il fatto non sussiste, ritenendo emergente dalla perizia balistica il fatto che il proiettile calibro 22 di marca Super, limitatamente al quale era stato condannato, era legalmente detenuto essendo stato denunciato .

Con il sesto motivo chiedeva l'assoluzione dell'imputato per la contravvenzione di cui al capo f) per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ritenendo ricorrenti tutti gli elementi costitutivi di questa causa di non punibilità.

Con il settimo motivo chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e con l'ottavo motivo chiedeva in ogni caso, la riduzione della pena finale fissandola entro i limiti prescritti per la relativa sospensione. 4.2 Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria depositata in prossimità della udienza di trattazione.

5. Il ricorso è fondato limitatamente alla contravvenzione di cui al capo F. 5.1 In particolare, risponde al vero la deduzione del mancato esame della doglianza relativa al capo F) della contestazione, pur evocata dalla Corte di Appello nella sintesi preliminare delle doglianze.

Si tratta dì un tema di merito (l'avvenuta denunzia del munizionamento) che non può essere direttamente esaminata da questa Corte di legittimità e, pertanto, l'omissione conduce all'annullamento con rinvio limitatamente a detto capo. 5.2 Il ricorso, peraltro, va rigettato nel resto.

Sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata espressa motivazione che, seppur sinteticamente, si appunta in modo condivisibile sulla complessiva gravità della condotta, riferita a più armi e a più fattispecie di reato.

Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essenzialmente basato sulla negativa personalità dell'imputato (gravato da un precedente), è correttamente motivato.

Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente al capo F), come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo f) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di Appello di Perugia.

Rigetta nel resto il ricorso .

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] l che ha concluso chiedendo l'annullamento della decisione impugnata limitatamente al reato di cui all'art.697 cod.pen. ; • [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. A [OSCURATO:PERSONA], in sede di esercizio dell'azione penale sono stati contestati reati di tentato omicidio in danno del figlio Mariano (capo a), detenzione illegale di quattro armi comuni da sparo (capo b), ricettazione per essere alcune armi oggetto di furto (capo c), di detenzione di due armi clandestine (capo d), detenzione di una pistola marca Bardini calibro 22 modificata con silenziatore artigianale (capo e) e di detenzione nella propria abitazione di un proiettile calibro 22, 2 bossoli esplosi e 3 cartucce. Si contesta inoltre, per i capi a), b), d) e e) la recidiva semplice e per il capo c) una recidiva specifica. 2. Con la sentenza emessa in data 17.09.2020, il Tribunale di Avezzano ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla contestazione di tentato omicidio e dal capo relativo alla clandestinità delle armi e lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui al capo B) dell'imputazione, limitatamente alla pistola marca Walther calibro 32, al capo C) e al capo E) limitatamente al proiettile calibro 22 marca Super . Ritenuta la continuazione ed esclusa la recidiva, lo ha condannato alla pena di anni 3 di reclusione e 4.000 C di multa. 2.1 In fatto, va ricordato che i carabinieri, a seguito di un intervento in data 26.06.2018 presso l'abitazione ove l'imputato viveva con la moglie, il figlio e la compagna di quest'ultimo, hanno accertato che nella cucina era stato esploso un colpo di arma da fuoco e, procedendo a perquisizione domiciliare rinvenivano nella cantina 5 pistole di diversa marca, proiettili, bossoli e cartucce. In riferimento alla contestazione di tentato omicidio la ricostruzione dibattimentale non forniva certezza alcuna circa la dinamica dell'azione, con pronunzia assolutoria. Quanto alle armi e agli altri materiali balistici, il Tribunale evidenzia la certa riferibilità all'imputato, anche in rapporto al luogo di conservazione. La funzionalità delle armi è stata accertata mediante perizia e ciò ha comportato l'esclusione dal quadro della responsabilità di taluno dei reperti. Nessuna delle armi recava abrasione della matricola. Quanto alle munizioni di cui al capo F la responsabilità viene affermata per il solo proiettile calibro 22 tipo Super.e 3. Con sentenza emessa in data 21 aprile 2022 la Corte d'Appello dell'Aquila ha confermato integralmente la sentenza di primo grado. Secondo la Corte di merito l'istruttoria effettuata ha consentito di provare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità del Fornari, essendo emerso dalle deposizioni dei Carabinieri che in occasione dell'intervento effettuato nella sua abitazione avevano rinvenuto le armi sopra indicate e che le pistole di marca BERETTA e WALTHER erano provenienti da furto commesso ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Non viene ritenuta attendibile la versione resa dall'imputato in cui si ipotizza il rinvenimento casuale delle armi e delle munzioni. La Corte territoriale esclude infine l'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. stante i limiti di pena previsti per i reati contestati e la gravità della condotta, esclude le circostanze attenuanti generiche e ritiene corretta la determinazione della pena inflitta in primo grado. 4. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione per mancato o esame di alcune doglianze. 4.1 In particolare il ricorrente lamenta che la Corte D'Appello di L'Aquila avrebbe completamente omesso qualsiasi pronuncia e motivazione in relazione ai motivi di appello nn. 5, 6, 7, 8. Il ricorrente si limita poi a riportare testualmente i motivi di appello. Con il quinto motivo di appello, l'appellante chiedeva l'assoluzione dell'imputato per la contravvenzione di cui al capo f) perché il fatto non sussiste, ritenendo emergente dalla perizia balistica il fatto che il proiettile calibro 22 di marca Super, limitatamente al quale era stato condannato, era legalmente detenuto essendo stato denunciato . Con il sesto motivo chiedeva l'assoluzione dell'imputato per la contravvenzione di cui al capo f) per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., ritenendo ricorrenti tutti gli elementi costitutivi di questa causa di non punibilità. Con il settimo motivo chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche e con l'ottavo motivo chiedeva in ogni caso, la riduzione della pena finale fissandola entro i limiti prescritti per la relativa sospensione. 4.2 Le doglianze difensive sono state ribadite con memoria depositata in prossimità della udienza di trattazione. 5. Il ricorso è fondato limitatamente alla contravvenzione di cui al capo F. 5.1 In particolare, risponde al vero la deduzione del mancato esame della doglianza relativa al capo F) della contestazione, pur evocata dalla Corte di Appello nella sintesi preliminare delle doglianze. Si tratta dì un tema di merito (l'avvenuta denunzia del munizionamento) che non può essere direttamente esaminata da questa Corte di legittimità e, pertanto, l'omissione conduce all'annullamento con rinvio limitatamente a detto capo. 5.2 Il ricorso, peraltro, va rigettato nel resto. Sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. è stata espressa motivazione che, seppur sinteticamente, si appunta in modo condivisibile sulla complessiva gravità della condotta, riferita a più armi e a più fattispecie di reato. Anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche, essenzialmente basato sulla negativa personalità dell'imputato (gravato da un precedente), è correttamente motivato. Va pertanto disposto l'annullamento con rinvio della decisione impugnata limitatamente al capo F), come da dispositivo. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo f) e rinvia per nuovo giudizio su tale capo alla Corte di Appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso . Così
Sentenza Cassazione n. 24948/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris