Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 32698/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno patrimoniale di ingente entità; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto; - che i ricorrenti sostengono che il termine ordinario da applicare nel caso in esame sarebbe quello di dieci anni e quello massimo di dodici anni e sei mesi (termine iniziato a decorrere il 31 ottobre 2007); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di dieci anni, che è il termine riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre tener conto della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 219 legge fall. ("Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato"; Sez. 4, n. 38618, del 05/10/2021, Rv. 282057), per effetto della quale il termine ordinario sale a quindici anni e quello massimo a diciotto anni e nove mesi; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Ancona ha riformato, limitatamente alla durata delle pene accessorie, la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Macerata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravata dal danno patrimoniale di ingente entità; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore, sostenendo che il reato sarebbe prescritto; - che i ricorrenti sostengono che il termine ordinario da applicare nel caso in esame sarebbe quello di dieci anni e quello massimo di dodici anni e sei mesi (termine iniziato a decorrere il 31 ottobre 2007); - che il motivo di ricorso è palesemente infondato, essendo del tutto errato il riferimento al termine di dieci anni, che è il termine riferito alla fattispecie base; nel caso in esame, invece, occorre tener conto della circostanza aggravante ad effetto speciale prevista dall'art. 219 legge fall. ("Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato"; Sez. 4, n. 38618, del 05/10/2021, Rv. 282057), per effetto della quale il termine ordinario sale a quindici anni e quello massimo a diciotto anni e nove mesi; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32698/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris