CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 21096/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eto nella causa vertente tra: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale ; giusta procura in atti; ricorrentee c/ric. incidentale contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , domicilio digitale , giusta procura in atti; controricorrentee ric. incidentale nonché contro [OSCURATO:SOCIETA]. A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domicilio digitale ; giusta procura in atti; controricorrente e ric. incidentale Avverso la sentenza della Corte d’Appello diBologna, n. 8 2 - 202 2 , depositata il 1 5 . 2 .202 2 , N.R.G. 161-2021; Rilevato che dalla documentazione prodotta risulta rinunciaal ricorso principalecui hanno aderito le controparti, [OSCURATO:SOCIETA]. anche con rinuncia al proprio ricorso incidentale, mentre il ricorso incidentale di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a socio unico risulta ormai privo di interesse a seguito delle menzionate rinunce. P.Q.M Visti gli articoli 390 e 391 c.p.c., dichiara estinto il processo.Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22.7.