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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 27666/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 9731/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che

1. La società [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 9731/2016, depositata il 29 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il gravame dalla stessa proposto avverso la decisione di primo grado, in controversia relativa alla impugnazione di una cartella esattoriale, preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta da [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 3 agosto 2010.

I giudici di appello respingevano l'eccezione di carenza motivazionale della cartella in quanto preceduta dall'avviso di liquidazione e rettifica ritualmente notificato e, che in quanto non impugnato aveva reso definitiva la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso.

In data 25 gennaio 2019, la contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo essa aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (rottamazione delle cartelle), e la società gestioni alberghiere Plus provvedeva - per conto della ricorrente - al pagamento delle cinque rate del piano definito con l'amministrazione finanziaria, depositando le relative quietanze di pagamento.

In data 14.12.2020, l'agenzia delle Entrate ha aderito alla istanza di cessazione della materia del contendere.

In data 25 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

Dai documenti allegati è comprovata la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, sicchè il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere.

Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente.

L'adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.ex allis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, e dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione del 13 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16973-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 9731/2016 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 29/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che 1. La società [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante, proponeva ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, avverso la sentenza n. 9731/2016, depositata il 29 dicembre 2016, della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva respinto il gravame dalla stessa proposto avverso la decisione di primo grado, in controversia relativa alla impugnazione di una cartella esattoriale, preceduta dalla notifica di un avviso di rettifica del valore dell'avviamento dell'azienda ceduta da [OSCURATO:SOCIETA]. con atto del 3 agosto 2010. I giudici di appello respingevano l'eccezione di carenza motivazionale della cartella in quanto preceduta dall'avviso di liquidazione e rettifica ritualmente notificato e, che in quanto non impugnato aveva reso definitiva la pretesa tributaria dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. In data 25 gennaio 2019, la contribuente ha depositato istanza di declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo essa aderito alla definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (rottamazione delle cartelle), e la società gestioni alberghiere Plus provvedeva - per conto della ricorrente - al pagamento delle cinque rate del piano definito con l'amministrazione finanziaria, depositando le relative quietanze di pagamento. In data 14.12.2020, l'agenzia delle Entrate ha aderito alla istanza di cessazione della materia del contendere. In data 25 gennaio 2021, la ricorrente ha presentato atto di rinuncia al ricorso per cassazione. Dai documenti allegati è comprovata la definizione agevolata della lite, oggetto del presente ricorso per Cassazione, nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 6, comma 2, del decreto-legge del 22/10/2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, sicchè il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere. Non si provvede a regolare le spese di giudizio, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. L'adesione alla definizione agevolata comporta l'assenza dei presupposti per la condanna al cd. doppio contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr.ex allis, Sez. 6-5, Ordinanza n. 14782 del 07/06/2018). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione per il verificarsi della fattispecie di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legge del 22/10/2016 n. 193, convertito in legge 01/12/2016 n. 225, e dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso nell'adunanza camerale della quinta sezione civile della Corte di cassazione del 13 l
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