CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 26270/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23065/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è domiciliata elettivamente in Roma, via Antonelli 49; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di Patti, presso l’ultimo dei quali è elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 16/2019 pubblicata il 30 gennaio 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto: Incarichi di alta specializzazione [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto in giudizio l’ASUR Marche affinché fosse accertato, a seguito dell’avvenuta valutazione positiva da parte del [OSCURATO:PERSONA] aziendale, il suo diritto al conferimento dell’incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000 e al relativo trattamento economico con decorrenza dal 10 marzo 2013, con riconoscimento della retribuzione e della fascia superiore dell’indennità di esclusività ai sensi dell’art. 5 CCNL della dirigenza sanitaria 8 giugno 2000 dal 1° aprile 2013 e condanna della P.A. a versare le differenze retributive maturate o a risarcire i danni patiti. Essa ha esposto che la sua verifica di professionalità, conseguente al maturare del suo quinto anno di servizio effettivo, era avvenuta con ritardo e che aveva ottenuto l’incarico menzionato con decorrenza dal 1° maggio 2014 e non, invece, come sarebbe stato suo diritto, dal 10 marzo 2013. Il Tribunale di Urbino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 203/2016, ha accolto in parte la domanda della ricorrente, dichiarando il suo diritto a ottenere dal 10 marzo 2013 l’incarico dirigenziale ex art. 27, lett. c) CCNL dell’8 giugno 2000con il relativo trattamento economico e, in particolare, l’indennità di esclusività, con condanna dell’ASUR a corrispondere le differenze retributive dovute. L’ASUR Marche ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita.La Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 16/2019, ha rigettato il gravame. L’ASUR Marche ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. [OSCURATO:PERSONA] si è difesa con controricorso. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Innanzitutto, devono essere esaminate le eccezioni di rito sollevate dalla controricorrente. Essa sostiene, nella sua memoria conclusiva, che il ricorso sarebbe improcedibile e che il giudizio dovrebbe essere dichiarato estinto in quanto, ai sensi dell’art. 42, comma 9, Legge Regione Marche n. 19 del 2022, “Alla data del 31 dicembre 2022 l’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) è soppressa e dal 1° gennaio 2023 sono costituite e divengono operative le Aziende sanitarie territoriali, che subentrano all’ASUR senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6. In relazione alla soppressa Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona svolge, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 6, la funzione di gestione liquidatoria delle attività e delle passività, di tutte le posizioni non trasferite alle Aziende sanitarie territoriali, nonché dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Le funzioni di commissario liquidatore sono svolte dal direttore generale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona, che provvede altresì agli ulteriori adempimenti obbligatori per legge derivanti dalla soppressione dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR). Ai fini della gestione liquidatoria viene mantenuta la separazione contabile e la segregazione patrimoniale rispetto alla gestione contabile e patrimoniale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ancona istituita con questa legge”. In particolare, afferma la controricorrente, sempre nella sua memoria, che: “l’ente subentrato, costituito ad hoc ai fini della liquidazione dei contenziosi giudiziali pendenti e di quelli residui delle disciolte UU.SS.LL. già facenti capo all’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR), ha avuto legale cognizione del suo subentro mercè la menzionata disposizione di legge e si è insediato nelle funzioni a far data dal 1.1.2023, subentrando ex lege nelle funzioni menzionate già facenti capo alla Azienda soppressa. Nel termine di rito, non è stata svolta attività di spontanea costituzione, di modo che il giudizio, a suo tempo introdotto dalla Ente soppresso, va dichiarato estinto”. Ciò perché, sempre ad avviso della controricorrente “la soppressione di un ente pubblico costituito in giudizio, con il trasferimento dei relativi rapporti giuridici ad un altro ente, determinerebbe l’interruzione del processo dal momento della corrispondente dichiarazione in udienza del procuratore della parte interessata dall’evento o della notificazione di quest’ultimo alle altre parti, con conseguente decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c. altresì nei confronti dell’ente subentrato”, come chiarito dall’ordinanza della Cass., Sez. II, n. 4336 del 13 febbraio 2023. L’eccezione non ha pregio, in quanto nel giudizio di cassazione, in considerazione della particolare struttura e della disciplina del procedimento di legittimità, non è applicabile l’istituto dell’interruzione del processo, con la conseguenza che la morte di una delle parti, intervenuta dopo la rituale instaurazione del giudizio, non assume alcun rilievo, né consente agli eredi di tale parte l’ingresso nel processo (Cass., Sez. L,n. 1757 del 29 gennaio 2016). Nella specie, è incontestato che il presunto evento interruttivo si sarebbe verificato in pendenza del giudizio di legittimità, con la conseguenza che questo può essere normalmente esaminato.2)Con ulteriore contestazione in rito, la controricorrente deduce che il ricorso andrebbe, comunque, dichiarato inammissibile poiché l’unica doglianza che lo supporterebbe svolgerebbe una ragione mai fatta valere in precedenza. Sul punto, si rileva l’ammissibilità della censura, atteso che la stessa sentenza di appello ne attesta, alle pagine 1 e 2, l’avvenuta proposizione davanti al giudice di secondo grado. 3)Infine, la controricorrente espone che il ricorso, nei termini in cui è formulato il gravame, sarebbe altresì inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dal momento che, seppure in ritardo rispetto al maturare del quinquennio di servizio, essa sarebbe stata sottoposta a valutazione a cura del [OSCURATO:PERSONA] e, all’esito, le sarebbe stato assegnato un incarico dirigenziale all’epoca corrispondente a quello descritto all’art. 27, lett. c), CCNL 8 giugno 2000. La doglianza va respinta, permanendo, in ogni caso, l’interesse di parte ricorrente all’accertamento della legittimità della sua condotta. 4)Con un unico motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., in relazione all’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 502 del 1992, dell’art. 27 ss. CCNL 8 giugno 2000 Area della Dirigenza medica e veterinaria e della deliberazione della [OSCURATO:PERSONA] n. 423 del 2014 in quanto, a suo avviso, la corte territoriale avrebbe errato ad affermare che, in seguito alla maturazione del quinquennio di lavoro e all’esito della valutazione positiva dell’attività svolta a cura del Collegio tecnico spetti al dirigente medico l’automatica attribuzione di un incarico dirigenziale di diversa e maggiore portata retributiva, venendo in rilievo, piuttosto, l’attività discrezionale della P.A. nella valutazione della propria organizzazione, compatibilmente con le risorse disponibili.Ciò posto, la doglianza è fondata. La Suprema Corte ha già affermato, con ordinanza della Sez. L n. 21544 del 31 luglio 2024 (alla quale può aggiungersi Cass., Sez. L, n. 11574 del 3 maggio 2023, resa in fattispecie similare), che questo Collegio intende confermare e alla cui motivazione fa rinvio ex art. 118 disp. att. c.p.c., che, in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale, alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva. Il dato testuale delle norme di legge menzionate dalla Corte d’appello di Ancona non autorizza una loro lettura per la quale, al compimento positivamente valutato del quinquennio, il dirigente medico avrebbe diritto, comunque, ad un incarico “di alta specializzazione, di consulenza, di studio e ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo” di cui all’art. 27 CCNL 28 giugno 2000 -quadriennio 1998 - 2001, lett. c). Indubbiamente, l’originaria espressione “possono essere attribuite funzioni” presente nell’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 165 del 2001 è stata sostituita, con l’art. 8 d.lgs. n. 254 del 2000, dall’assertivo “sono attribuite funzioni”, ma ciò che è oggetto di tale attribuzione sono comunque funzioni di natura professionale “anche” (così ancora l’art. 15, comma 4) di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, “nonché” (sempre l’art. 15, comma 4) incarichi di direzione di strutture semplici. Pure in tale formulazione, quindi, il conferimento di quelle funzioni più qualificate è una mera possibilità, come si desume dalle locuzioni (“anche”/”nonché”) utilizzate. Ricorrono, poi, ulteriori argomenti nel senso della non obbligatorietà dell’attribuzione della tipologia di incarichi qui richiesti.L’art. 15 ter del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che gli incarichi medicodirigenziali siano conferiti «compatibilmente con le risorse finanziarie a tal fine disponibili e nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1 - bis»; ciò esclude -evitando anche irrazionali irrigidimenti organizzativi - che il numero degli incarichi sia necessariamente pari a quello dei medici valutati positivamente dopo il quinquennio, perché tutto dipende, evidentemente, dalle disponibilità finanziarie e dalle scelte organizzative -di merito - della P.A. di riferimento. La disposizione appena menzionata è chiara nell’imporre, almeno quanto al numero, una programmazione organizzativa e finanziaria degli incarichi, secondo un assetto evidente che prescinde da ciò che gli enti in concreto facciano o meno, perché la logica normativa è di assoluta evidenza e non suscettibile di deroghe, in quanto l’art. 15 ter è inequivocabile nel coordinare gli aspetti organizzativi e quelli finanziari e nel prevedere un certo contenuto dell’atto aziendale. Infine, la contrattazione collettiva nel regolare, come prevede la legge (art. 15, comma 1, seconda parte, d.lgs. n. 502 del 1992), le modalità di conferimento degli incarichi, stabilisce (art. 28 CCNL 2000) che si proceda alla scelta con atto scritto e motivato, sulla base di una rosa di idonei e previa fissazione aziendale di criteri e di procedure per l’affidamento (cui nel CCNL 19 dicembre 2019 si aggiunge anche un avviso di selezione interna), il che è palesemente in contrasto con un’attribuzione a tutti, al quinquennio, sempre e comunque, di uno degli incarichi de quibus. La rigorosa disciplina finanziaria ed organizzativa non ammette deroghe da parte della contrattazione collettiva, non trattandosi qui di regolare diritti economici di singoli, ma di rispettare l’assetto di fondo predisposto dal legislatore al fine di assicurare il buon andamento della P.A., di caratura costituzionale (art. 97 Cost.), sicché anche le norme negoziali sono da intendere secondo le regole di quel sistema. Al riguardo, può richiamarsi il sistema generale delle fonti di cui all’art. 2 d.lgs. n. 165 del 2001, in cui i profili organizzativi (comma 1) sono rimessi alla [OSCURATO:PERSONA], mentre alla contrattazione collettiva è demandata la disciplina dei rapporti di lavoro e dei trattamenti economici (commi 2 e 3). Nonostante le modifiche intervenute nel tempo delle disposizioni menzionate, è rimasta immutata l’attribuzione alla P.A. dei poteri organizzativi (si consideri anche il rinvio alle norme civilistiche del Libro V, Capo I, Titolo II, nel cui contesto è al datore di lavoro che sono riconosciuti i poteri organizzativi), da esercitarsi nel rispetto delle norme finanziarie, mentre alla contrattazione sono rimessi i profili di disciplina del rapporto di lavoro e dei trattamenti economici, assetto da cui certamentenon si allontana la disciplina del d.lgs. n. 502 del 1992 che - data la necessità di coordinare l’organizzazione con la cura dell’interesse sanitario alla cui gestione la P.A. è preposta - contiene un’ampia normativa iniziale in cui è delineata l’articolata e complessa potestà organizzativa degli enti di gestione e di indirizzo del settore. Le disposizioni della contrattazione collettiva in merito all’attribuzione (come l’art. 28, lett. b, CCNL 3 novembre 2005, modificativo dell’art. 33 del CCNL 8 giugno 2000) o alla “conferibilità” di quegli incarichi (artt. 27 e 28 del CCNL 8 giugno 2000) vanno intese, quindi, nella menzionata logica normativa, nel contesto della quale, anche per ragioni di competenza e gerarchia, esse sono tenute ad inserirsi. Non diversamente anche l’ultima contrattazione di cui al CCNL 19 dicembre 2019 ripropone il vincolo finanziario organizzativo (art. 19, comma 1) che, inevitabilmente, condiziona l’ambito di effettiva conferibilità degli incarichi - non a caso affiancata an che da regole di selezione - pur se in un assetto che intenderebbe realizzare - con linea che ha le caratteristiche dell’indirizzo e non dell’obbligo - l’attribuzione dopo il quinquennio di incarichi diversi e di maggiore rilievo professionale.Pertanto, pure l’art. 18, comma 2, del CCNL 19 dicembre 2019, ove si dice che «ai dirigenti con almeno cinque anni di anzianità è invece conferito un incarico, diverso dall’incarico professionale di base» va inscritto, come anche la normativa contrattuale precedente, nel contesto della disponibilità finanziaria ed organizzativa degli incarichi di cui all’art. 19 del medesimo CCNL, con quanto ancora ne deriva in ordine alla non necessità, qualora non vi siano posti disponibili, di conferimento di quella tipologia di incarichi dirigenziali. Quanto sopra esclude che si possa condividere l’interpretazione della corte territoriale in ordine ad un’obbligatorietà di conferimento di certi incarichi, che non è nel dato normativo complessivamente inteso. Questa conclusione esime da approfondimenti in ordine alle dedotte intese sindacali, cui certamente non è consentito, quali esse siano nei più diversi dettagli, di determinare esiti diversi rispetto a quelli imposti dall’assetto organizzativo e da quello finanziario ad esse strettamente collegati. Il disconoscimento del diritto de quo esclude ogni fondamento alla pretesa risarcitoria per il fatto in sé del mancato conferimento di quella tipologia di incarico e alle ulteriori richieste economiche. 2)Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata è cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, la causa è decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto delle originarie domande della dipendente, in applicazione deiseguenti principi di diritto: “L’avvenuta soppressione dell’Azienda sanitaria unica regionale (ASUR) ai sensi dell’art. 42, comma 9, Legge Regione Marche n. 19 del 2022 non comporta di per sé l’improcedibilità dei ricorsi per cassazione proposti da tale Azienda prima di detta soppressione”; “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato all’esistenza di posti disponibili (secondo l’assetto organizzativo dell’ente fissato dall’atto aziendale), alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva”. Le spese di lite dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono compensate in quanto i precedenti richiamati sono sopravvenuti rispetto all’introduzione del contenzioso. P.Q.M. La Corte, -accoglie il ricorso; -