CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 27990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];. letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Napoli ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la pronuncia di condanna emessa dal giudice di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reati di cui agli artt. 110 e 81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, avendo l'imputato detenuto, in concorso con la convivente [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione dei due imputati, sostanza stupefacente di vario tipo, in parte occultata sulla persona della [OSCURATO:PERSONA] tra l'abbigliamento (in particolare, grammi 30 di sostanza stupefacente di tipo cocaina rinvenuta nella tasca della maglia indossata della donna, grammi 7 di marijuana detenuta tra la biancheria intima e grammi 0,2 di cocaina nei pantaloni) e in parte rinvenuta all'interno di un armadio sito nella porzione di garage di pertinenza della comune abitazione ( grammi 230 di sostanza stupefacente del tipo marijuana). 2.Avverso la suddetta sentenza l'imputato ricorre per cassazione formulando quattro motivo di ricorso. 2.1.Con il primo motivo, deduce vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità a titolo di concorso di persone nel reato sia in relazione della sostanza stupefacente rinvenuta sulla persona della convivente [OSCURATO:PERSONA], sia in relazione alla sostanza rinvenuta nel garage dell'abitazione. Rappresenta che non è stato acquisita alcuna prova in ordine alla realizzazione di un consapevole contributo alla detenzione da parte del ricorrente, che non era a conoscenza della detenzione della sostanza da parte della compagna convivente che deteneva la sostanza a titolo esclusivo e personalmente. La Corte territoriale ha tuttavia affermato la penale responsabilità in modo congetturale ed illogico, ritenendo che la [OSCURATO:PERSONA], avvedutasi dell'arrivo dei militari grazie alle telecamere collocate all'esterno dell'abitazione, abbia tentato di occultare sulla propria persona quella parte di stupefacente custodita all'interno dell'abitazione da entrambi gli abitanti, desumendo tale convincimento dal fatto che nella cucina della comune abitazione, gli operanti, nel corso della perquisizione, avevano rinvenuto materiale atto al confezionamento dello stupefacente dello stesso tipo di quello utilizzato per il confezionamento dello stupefacente sequestrato. 2.2.Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, avendo il giudice a quo argomentato il diniego facendo richiamo alla misura cautelare applicata per una ulteriore contestazione dell'art. 73 D.P.R.309/1990, traendo da tale elemento una particolare intensità del dolo, senza considerare il comportamento processuale tenuto dall'imputato, il quantitativo esiguo e tutte le circostanze inerenti alla vicenda sub iudice. 2.3.Con il terzo e il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 81 cod. pen., posto che i fatti contestati costituiscono un unico reato, e non due autonome ipotesi, trattandosi di unica condotta di codetenzione, sia pure di diversa tipologia di sostanza, realizzata ma nel medesimo contesto spazio temporale, nonchè deduce vizio della motivazione in ordine al quantum di aumento di pena applicato per il reato satellite, avendo il giudice rideterminato nella misura di un anno senza argomentare in alcun modo.3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio, in accoglimento del motivo sulla continuazione, essendo un'unica condotta di codetenzione nello stesso contesto spazio temporale di sostanze diverse per tipologia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove sorretti da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha escluso l'esclusività della detenzione in capo alla [OSCURATO:PERSONA] della sostanza stupefacente che la donna occultava sulla propria persona, in quanto ha ritenuto che la coimputata, che si trovava in casa all'atto della perquisizione, verosimilmente accortasi tramite la telecamera dell'arrivo dei carabinieri, abbia cercato di occultare su di sé almeno quella parte del quantitativo di droga presente nell'abitazione codetenuta insieme al compagno, odierno ricorrente, considerato che nei luoghi comuni, quali la cucina, su un tavolo, vi era materiale atto al confezionamento e un bilancino e che nel garage annesso, è stata rinvenuta ulteriore sostanza stupefacente. In particolare, il materiale per il confezionamento ossia la macchinetta sottovuoto per sigillare le bustine, le bustine e il bilancino necessario per la pesatura si trovavano in luogo accessibile ad entrambi gli abitanti dell'immobile, in cucina. Inoltre, in una pertinenza dell'immobile in uso ed entrambi gli imputati, è stato rinvenuto altro stupefacente. Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che, non solo lo stupefacente occultato in un armadio all'interno del garage di pertinenza dell'abitazione fosse riconducibile al ricorrente, che vi abitava, ma anche la sostanza stupefacente rinvenuta durante la perquisizione sulla persona della compagna convivente, frettolosamente occultata tra le tasche e la biancheria intima, fosse codetenuta 01" COMw: 104.44 fJ dal ricorrente. Non si configura quindi, nel caso in disamina, un'ipotesi di corso del convivente, il quale sussiste solo nell'ipotesi di semplice comportamento negativo di quest'ultimo che si limiti ad assistere passivamente alla perpetrazione del reato e non ne impedisca od ostacoli in vario modo la esecuzione, non sussistendo alcun obbligo giuridico di impedire l'evento ex art. 40, comma 2, cod. pen. 2. Si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice in quanto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01; conf. Sez. 1, n. 3529 del 1993, Rv. 195339-01). Nel caso in disamina la Corte territoriale ha ritenuto di non dover concedere le circostanze attenuanti generiche in relazione all'assenza di elementi, positivi valutabili in senso favorevole, considerato peraltro che l'imputato ha commesso il fatto oggetto del presente procedimento mentre era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per analogo procedimento relativo alla violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990. 3. Quanto alla terza doglianza, si precisa che, in tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, perdono la loro individualità, con conseguente esclusione del concorso formale per effetto dell'assorbimento, se costituiscono manifestazione di disposizione della medesima sostanza e risultano poste in essere contestualmente o, comunque, senza apprezzabile soluzione di continuità, in funzione della realizzazione di un unico fine (Sez. 3, n. 23759 del 10/02/2023 Ud. (dep. 31/05/2023 ) Rv. 284666). Nel caso in disamina, il giudice a quo ha escluso che le ipotesi contestate integrino un fatto di detenzione da qualificarsi come unitario, trattandosi di sostanze stupefacenti di specie diversa, ricomprese in differenti tabelle ( cocaina e marijuana), e pertanto, ha ravvisato il concorso di reati, per i quali è possibile ravvisare la continuazione trattandosi di azioni tipiche alternative ciascuna soggetta a differente trattamento sanzionatorio. 4.Infine, in ordine all'ultima doglianza, la Corte territoriale, nell'accogliere il motivo di gravame relativo all'eccessiva severità dell'aumento di pena per la continuazione, quantificato dal primo giudice in due anni di reclusione, ha rideterminato il quantum di pena applicato a titolo di continuazione ad un anno di reclusione' e a euro 30000 di multa, con motivazione congrua e non emendabile in questa sede, richiamando i criteri di ci all'art. 133 cod. pen. 2. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Cos