CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 settembre 2022
Cassazione n. 26184/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2022 della [OSCURATO:PERSONA] ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Andrea VENEGONI, che ha chiesto alla Corte di annullare con rinvio la sentenza impugnata in relazione al ricorso Borella, con ogni conseguente statuizione, e dichiarare inammissibile il ricorso Puglisi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 14 settembre 2022 la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del primo giudice, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] perché il reato di truffa loro ascritto in concorso era estinto per prescrizione e confermava nel contempo le statuizioni civili. Secondo la tesi accusatoria recepita dai giudici di merito, Puglisi per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., la Borella (e altro soggetto poi deceduto) per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., avevano indotto in errore il titolare della FERIB 3000, che aveva effettuato forniture di merce per oltre un milione di euro, rassicurato dalla garanzia che la prima società avrebbe dovuto prestare attraverso una operazione commerciale di factoring. 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, a mezzo del comune difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] la difesa denuncia violazione di legge e vizio della motivazione sotto tre diversi profili: - in punto di imputabilità della condotta a Puglisi, considerato che dalle prove assunte in primo grado (in primo luogo la testimonianza della stessa persona offesa [OSCURATO:PERSONA]) è emersa chiaramente la situazione di crisi aziendale della [OSCURATO:SOCIETA]. che indussero Biasini a cercare idonee garanzie; - quanto al dolo iniziale e alla impossibilità di qualificare il fatto come reato ex art. 641 cod. pen. o a ricomprendere la vicenda come inadempimento civilistico; - in relazione alla quantificazione del danno asseritamente patito. 2.2. Anche il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è articolato in tre motivi con i quali vengono prospettati gli stessi vizi in ordine: - alla violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in quanto nel capo d'imputazione erano espressamente cristallizzati specifici comportamenti ai quali la ricorrente era estranea; - alla imputabilità della condotta alla Borella, che svolgeva solo attività lavorativa all'interno della [OSCURATO:SOCIETA]. e non ebbe alcun ruolo nella prospettazione dell'avvicendamento societario, essendo intervenuta in un momento successivo, in assenza di una premeditata decisione di non adempiere l'obbligazione, fatto causato dalla crisi aziendale che nel settembre 2011 colpì la società; - alla quantificazione del danno. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, nella quale è stato convertito il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati o generici. 2. La Corte di appello ha richiamato la sentenza n. 182 del 30 luglio 2021 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria in presenza di un reato estinto per prescrizione (art. 578 cod. proc. pen.), «non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)», seguendo «il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria», principio questo recepito nella successiva giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 11808 del 14/01/2022, Restaino, Rv. 283377-01 e Sez. 4, n. 37193 del 15/09/2022, Ciccarelli, Rv. 283739-01). Del resto, la giurisprudenza di legittimità civile è ormai consolidata nel ritenere che, nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di assoluzione ai soli effetti civili, il giudizio di rinvio ex art. 622 cod. proc. pen. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto (da ultimo cfr., ad es., Sez. 3 civ., n. 30496 del 18/10/2022, Rv. 666267), tant'è che la parte civile assumerà la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto- danneggiante (Sez. 6 civ., n. 1754 del 20/01/2022, Rv. 663856).Nel caso di specie la difesa di entrambi i ricorrenti è stata incentrata sull'assenza di dolo nelle condotte contestate, sia pure intervenute in momenti successivi, che causarono pacificamente un rilevantissimo danno patrimoniale alla persona offesa, la cui ditta effettuò forniture di merce mai pagate. Non vi sarebbe stata alcuna condotta artificiosa e in mala fede da parte degli imputati e il lamentato inadempimento sarebbe stato causato "dalla crisi aziendale che colpì nel settembre 2011 la società" (ricorso Borella), dovendosi "ricomprendere la presente vicenda in una mera inadempienza civilistica" (ricorso Puglisi). Questa deduzione, però, contrasta con la ricostruzione in fatto effettuata dai giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni della persona offesa, corroborate dai documenti prodotti, secondo la quale, prospettata falsamente da Puglisi l'operazione di factoring, la Borella e l'altro originario coimputato, per conto della [OSCURATO:SOCIETA], emisero titoli, dei quali solo i primi tre pagati, a garanzia della Otros, per convincere la Ferib a consegnare la merce. Dalle sentenze di merito risulta che la condotta per la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata al risarcimento del danno, pur se non cristallizzata nel capo d'imputazione, era ampiamente emersa nel corso dell'istruzione dibattimentale, cosicché non sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto l'indagine volta ad accertare la violazione del suddetto principio non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vedendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205617; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, Gorini, Rv. 271948; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, Vadacca, Rv. 271607; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, Beretti, Rv. 269569). Ragionando sotto un profilo civilistico, l'unico rimasto aperto nel processo, si può coerentemente affermare che si è in presenza al più di una emendatío libelli e non già di una non consentita mutatio libelli, configurabile solo in presenza di una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente (cfr., ad es., Sez. 2 civ., n. 32146 del 12/12/2018, Rv. 651641).3. Sono generiche e pertanto inammissibili le doglianze relative alla quantificazione del danno, che tali erano già negli atti d'appello. Infatti, in quello di Puglisi si era chiesta la revoca delle statuizioni civili solo quale conseguenza della ritenuta insussistenza della truffa; anche in quello della Borella la condanna al risarcimento del danno era stata censurata in quanto fondata sul presupposto della sua responsabilità penale, essendosi poi fatto un generico riferimento all'ammissione del credito della persona offesa al fallimento della società. Le ulteriori deduzioni proposte per la prima volta con i ricorsi non possono evidentemente essere esaminate in questa sede. 4. All'inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spes