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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04218/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 19 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 14 luglio 2022, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura di massimo rigore applicata all'indagato in data 24 maggio 2022 in un ordine a una serie di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'ottobre 2016 al marzo 2017.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la operatività della cd. contestazione a catena, dovendo i termini di durata della misura decorrere dal giorno in cui è stata emessa la prima ordinanza, ovvero dal 16 giugno 2017, data in cui il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha applicato la custodia cautelare in carcere dopo che i Carabinieri di Latina il 14 giugno 2017 avevano arrestato [OSCURATO:PERSONA] perché trovato in possesso di 2,8 chili di hashish; ciò posto, la difesa osserva che, tra i fatti oggetto dell'ordinanza del 16 giugno 2017 e quelli di cui all'ordinanza del 24 maggio 2022, vi fosse una connessione qualificata e che l'Autorità giudiziaria procedente, al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2017, fosse in possesso di tutti gli elementi per esercitare il proprio potere di iniziativa cautelare per i fatti per cui è stata emessa la nuova misura.

Infatti, il primo arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu reso possibile grazie a una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate dal G.I.P. di Latina sulla base della complessa indagine oggetto del presente procedimento, essendo dunque evidente che, già all'epoca, il P.M. procedente fosse a conoscenza di elementi in grado di sottoporre l'indagato a misura cautelare per i medesimi fatti per cui è stato poi nuovamente destinatario di custodia in carcere, come del resto si evince chiaramente dal tenore dell'ordinanza del 24 maggio 2022, dovendosi altresì considerare che i reati dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore sono stati commessi in epoca anteriore (fino al 28 marzo 2017) rispetto ai fatti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore.

Peraltro, per i fatti di cui alla prima ordinanza del 14 giugno 2017, il ricorrente è stato condannato, in via definitiva, alla pena finale di anni 3, mesi 8 di reclusione e 12.400 euro di multa, avendo [OSCURATO:PERSONA] scontato ininterrottamente la misura dal 14 giugno 2017 al 21 gennaio 2019, ovvero per 1 anno, 7 mesi e 7 giorni, con la conseguenza che i termini per il computo della nuova misura cautelare devono considerarsi decorrenti dal 14 giugno 2017, essendo dunque scaduti perché superiori alla durata massima di un anno, a nulla rilevando che il E. procedimento celebrato dinanzi all'Autorità giudiziaria di Velletri non sia stato "attirato" per competenza funzionale dinanzi all'Autorità giudiziaria di Roma, così come, in senso ostativo all'operatività dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., non rileva che la seconda ordinanza sia stata successiva al giudicato del primo procedimento, stante la sentenza n. 233 del 2011 della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 e Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511), secondo cui, in tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., essendosi precisato (cfr. Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Rv. 246839 e Sez. 5, n. 2724 del 04/11/2009, dep. 2010, Rv. 245921) che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale.

2. Orbene, l'ordinanza impugnata si è posta sulla scia di tali coordinate interpretative, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare sottolineato che non era stata fornita, nel caso di specie, la prova della desumibilità dagli atti del primo procedimento di elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione della seconda ordinanza, dovendosi invero escludere che, nel procedimento instaurato presso l'Autorità giudiziaria di Velletri a seguito dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2019, potessero essere contenuti atti di indagine del più ampio procedimento penale in corso all'epoca dinanzi all'Autorità giudiziaria di Latina, coperto da segreto investigativo e perdurato fino alla esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura di cui si discute, dovendosi tenere conto che il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Latina veniva trasmesso nell'ottobre 2019 alla Procura di Roma, avendo il G.I.P. di Latina ravvisato il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di competenza distrettuale.Ciò consente, ad avviso del Tribunale, di ritenere dunque irrilevanti le tematiche attinenti al giudicato formatosi sui fatti che hanno portato all'arresto e alla conseguente portata della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. operata dalla Consulta con la sentenza n. 233 del 2011.

Ora, con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata e soprattutto con la premessa fattuale ad esse sottesa, il ricorso non si confronta adeguatamente, risultando proposte nell'impugnazione, peraltro in termini non specifici, questioni invero già affrontate in maniera corretta dai giudici cautelari.

3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 19 agosto 2022, il Tribunale del Riesame di Roma rigettava l'appello cautelare proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del 14 luglio 2022, con il quale il G.I.P. del Tribunale di Roma aveva disatteso la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura di massimo rigore applicata all'indagato in data 24 maggio 2022 in un ordine a una serie di episodi del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, commessi dall'ottobre 2016 al marzo 2017. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con il quale la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, osservando che, nel caso di specie, ricorrevano i presupposti per la operatività della cd. contestazione a catena, dovendo i termini di durata della misura decorrere dal giorno in cui è stata emessa la prima ordinanza, ovvero dal 16 giugno 2017, data in cui il G.I.P. del Tribunale di Velletri ha applicato la custodia cautelare in carcere dopo che i Carabinieri di Latina il 14 giugno 2017 avevano arrestato [OSCURATO:PERSONA] perché trovato in possesso di 2,8 chili di hashish; ciò posto, la difesa osserva che, tra i fatti oggetto dell'ordinanza del 16 giugno 2017 e quelli di cui all'ordinanza del 24 maggio 2022, vi fosse una connessione qualificata e che l'Autorità giudiziaria procedente, al momento dell'arresto di [OSCURATO:PERSONA] il 14 giugno 2017, fosse in possesso di tutti gli elementi per esercitare il proprio potere di iniziativa cautelare per i fatti per cui è stata emessa la nuova misura. Infatti, il primo arresto di [OSCURATO:PERSONA] fu reso possibile grazie a una serie di intercettazioni telefoniche e ambientali autorizzate dal G.I.P. di Latina sulla base della complessa indagine oggetto del presente procedimento, essendo dunque evidente che, già all'epoca, il P.M. procedente fosse a conoscenza di elementi in grado di sottoporre l'indagato a misura cautelare per i medesimi fatti per cui è stato poi nuovamente destinatario di custodia in carcere, come del resto si evince chiaramente dal tenore dell'ordinanza del 24 maggio 2022, dovendosi altresì considerare che i reati dell'ordinanza cautelare cronologicamente posteriore sono stati commessi in epoca anteriore (fino al 28 marzo 2017) rispetto ai fatti oggetto della ordinanza cautelare cronologicamente anteriore. Peraltro, per i fatti di cui alla prima ordinanza del 14 giugno 2017, il ricorrente è stato condannato, in via definitiva, alla pena finale di anni 3, mesi 8 di reclusione e 12.400 euro di multa, avendo [OSCURATO:PERSONA] scontato ininterrottamente la misura dal 14 giugno 2017 al 21 gennaio 2019, ovvero per 1 anno, 7 mesi e 7 giorni, con la conseguenza che i termini per il computo della nuova misura cautelare devono considerarsi decorrenti dal 14 giugno 2017, essendo dunque scaduti perché superiori alla durata massima di un anno, a nulla rilevando che il E. procedimento celebrato dinanzi all'Autorità giudiziaria di Velletri non sia stato "attirato" per competenza funzionale dinanzi all'Autorità giudiziaria di Roma, così come, in senso ostativo all'operatività dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen., non rileva che la seconda ordinanza sia stata successiva al giudicato del primo procedimento, stante la sentenza n. 233 del 2011 della Corte costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, occorre richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 2, n. 6374 del 28/01/2015, Rv. 262577 e Sez. 3, n. 18671 del 15/01/2015, Rv. 263511), secondo cui, in tema di contestazioni a catena, la parte che nel procedimento di riesame invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare ha l'onere di fornire la prova della esistenza di una connessione qualificata e della desumibilità dagli atti del fatto oggetto della seconda ordinanza già al momento dell'emissione del primo provvedimento, quali condizioni che legittimano l'operatività della disciplina prevista dall'art. 297, comma terzo, cod. proc. pen., essendosi precisato (cfr. Sez. 1, n. 12906 del 17/03/2010, Rv. 246839 e Sez. 5, n. 2724 del 04/11/2009, dep. 2010, Rv. 245921) che, in tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, il momento in cui dagli atti possono desumersi i gravi indizi di colpevolezza coincide non con la materiale disponibilità della informativa di reato, ove questa riassuma i dati investigativi e gli elementi di prova progressivamente acquisiti, ma con quello in cui il suo contenuto possa considerarsi "recepito", risultante dal tempo obiettivamente occorrente al pubblico ministero per una lettura ponderata del materiale. 2. Orbene, l'ordinanza impugnata si è posta sulla scia di tali coordinate interpretative, avendo i giudici dell'impugnazione cautelare sottolineato che non era stata fornita, nel caso di specie, la prova della desumibilità dagli atti del primo procedimento di elementi apprezzabili come presupposti per l'emissione della seconda ordinanza, dovendosi invero escludere che, nel procedimento instaurato presso l'Autorità giudiziaria di Velletri a seguito dell'arresto in flagranza di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza divenuta irrevocabile il 2 gennaio 2019, potessero essere contenuti atti di indagine del più ampio procedimento penale in corso all'epoca dinanzi all'Autorità giudiziaria di Latina, coperto da segreto investigativo e perdurato fino alla esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura di cui si discute, dovendosi tenere conto che il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Latina veniva trasmesso nell'ottobre 2019 alla Procura di Roma, avendo il G.I.P. di Latina ravvisato il reato ex art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990 di competenza distrettuale.Ciò consente, ad avviso del Tribunale, di ritenere dunque irrilevanti le tematiche attinenti al giudicato formatosi sui fatti che hanno portato all'arresto e alla conseguente portata della parziale declaratoria di incostituzionalità dell'art. 297 co. 3 cod. proc. pen. operata dalla Consulta con la sentenza n. 233 del 2011. Ora, con le pertinenti considerazioni dell'ordinanza impugnata e soprattutto con la premessa fattuale ad esse sottesa, il ricorso non si confronta adeguatamente, risultando proposte nell'impugnazione, peraltro in termini non specifici, questioni invero già affrontate in maniera corretta dai giudici cautelari. 3. Alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, deve essere pertanto rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di c