CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 02969/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19446-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Della conciliazione 44, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 72, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - (9.), zia%(227! avverso la sentenza n. 2286/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 13/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/11/2022 dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che - in data 15 novembre 2011, a seguito di rinuncia al mandato di difensore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta cancellazione dall'Albo, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una procura speciale allegata a comparsa di costituzione quale difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorrente, certificando l'autografia della sottoscrizione della parte; - il presente giudizio è iniziato con citazione del 6/10/2005, cioè in data anteriore alla modifica dell'art.83 cod.proc.civ. introdotta ex art. 45, comma 9, della I. 18 giugno 2009, n. 69 e in vigore dal 4/7/09; considerato che - la disposizione del III comma dell'art.83 cod.proc.civ., nella sua nuova formulazione, secondo cui la procura speciale con autografia della sottoscrizione della parte certificata dal difensore «può essere anche apposta in calce o a margine [...] della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato» è applicabile, ex art. 58 della stessa legge 69/09, soltanto ai giudizi instaurati dopo il 4/7/09, data di entrata in vigore; - la cancellazione dall'albo esclude l'interinale persistenza dei poteri rappresentativi fino alla sostituzione nell'incarico e rende necessari il rinvio della causa a nuovo ruolo e la comunicazione della nuova data di udienza alla parte personalmente, al fine di regolarizzare la nomina di un nuovo difensore; p.q.m. Rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per la Ric. 2017 n. 19446 sez. 52 - ud. 08-11-2022 -2- comunicazione anche alla parte ricorrente personalmente. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte suprema di Cassazi