CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 30956/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 14/12/2021 della Corte di appello di Bari, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 14 dicembre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza in data 17 maggio 2016 del Tribunale di Trani che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di tre motivi, di cui i primi due relativi all'omessa qualificazione del fatto ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e il terzo relativo all'omessa disapplicazione della recidiva e al diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuant generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha spiegato che la detenzione di 47,245 grammi di hashish, da cui erano ricavabili 336 dosi„ unitamente alla strumentazione necessaria all'occultamento e al trasporto dello stupefacente nonché al possesso non giustificato della somma di euro 705, erano tutte circostanze sintomatiche della non lieve entità del fatto. Già il Tribunale aveva osservato che lo stupefacente si trovava custodito nel marsupio collocato nel ripostiglio mentre in cucina si trovavano un taglierino intriso di sostanza stupefacente e un tubo di gomma lungo dieci centimetri, rivestito di nastro isolante nero, utilizzabile per l'occultamento e il trasporto delle dosi. Considerato che il ricorrente non ha dedotto un uso personale, non illogicamente i Giudici di merito hanno tratto il c:onvincimento che l'hashish fosse destinato integralmente allo spaccio e di qui l'impossibilità di qualificare il fatto ai sensi dei quinto comma come richiesto dall'imputato. Si veda ex plurimis, Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651 -01, secondo cui il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del d.l. n. 146 del 2013, conv. in legge n. 10 del 2014, può essere riconosciuto solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio. Non ignora il Collegio che con sentenza n. 45061 del 03/11/2022, Restivo, Rv. 284149-01, la Sezione Sesta, richiamando uno studio empirle° su un campione di sentenze di legittimità, ha ritenuto che si possa ritenere integrato il quinto comma dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 se l'hashish è inferiore a 100 grammi. Tuttavia, tale decisione poggia sulla valorizzazione del solo dato ponderale, mentre nel caso in esame i Giudici di merito hanno apprezzato con motivazione non illogica ulteriori fattori sintomatici di una fiorente attività di spaccio, come indicato nella sentenza di primo grado (si veda in senso difforme dalla citata sentenza della Sezione 6, il precedente di questa Sezione, n. 12551 del 14/02/2023, Pascale, Rv. 284319-01, che ha ribadito che a fini del riconoscimento del quinto comma non basta dato ponderale ma è necessario considerare il complesso delle circostanze). Quanto alla recidiva, risulta correttamente contestata, mentre l'invocato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche non pare sia stato suffragato da solidi argomenti né nell'atto di appello né nel ricorso per cassazione, a differenza di quanto preteso dalla giurisprudenza in questi casi. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, non è sindacabile il giudizio di equivalenza quando non siano dedotti elementi rilevanti (Sez. 7, n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01 e Sez. 1, n. 17494 del 18/12/2019, dep. 2020, Defilippi, Rv. 279181 - 02). Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 29 marzo