CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16335/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Dopo aver premesso che la competenza territoriale in sede di prevenzione si radica con riferimento al luogo ove il proposto dimora, la difesa sottolinea che, applicando il criterio evocato dalla stessa Corte di appello, il luogo ove la pericolosità sociale si è mostrata con maggior pregnanza doveva essere individuato in Bologna e non certo nel territorio calabrese. Nel raffronto tra la condanna irrogata in primo grado a Bologna e il mero rinvio a giudizio a Catanzaro, dovrebbe necessariamente prevalere l’accertamento che, allo stato, è dotato di maggior rilievo. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 4, lett.b e17 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 in ordine all’accertamento della pericolosità qualificata. Sostiene il ricorrente che i giudici di merito avrebbero sostanzialmente omesso di procedere alla valutazione degli elementi fattuali indice del giudizio di pericolosità, limitandosi a richiamare la precedente condanna in primo grado e la pendenza di altro giudizio, per analogo titolo di reato, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, sottraendosi alla valutazione autonoma del quadro indiziario. La motivazione risulterebbe meramente apparente, non essendo stati indicati elementi specifici, tali da fondare il quadro indiziario richiesto per l’applicazione della misura di prevenzione reale. Peraltro, non si sarebbe neppure tenuto conto del fatto che il periodo di pericolosità era particolarmente limitato e circoscritto (2008-2011) e preceduto da una sentenza assolutoria con formula piena nell’ambito di altro procedimento penale per le medesime condotte di narcotraffico. 2.3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine alla asserita provenienza illecita delle risorse finanziarie impiegate nell’acquisto e costruzione dei beni oggetto di confisca. La Corte di appello ha desunto la manifesta sproporzione reddituale basandosi sui redditi relativi al periodo 2008-2011 omettendo di considerare che il terreno sito in [OSCURATO:PERSONA] era stato acquistato nel 1990 e la costruzione del fabbricato era di poco precedente al periodo di manifestazione della pericolosità, in tal modo contravvenendo al criterio della “ragionevolezza temporale”. Nel comparare i redditi con i costi dell’acquisto e della costruzione degli immobili, la Corte di appello non avrebbe accertato la provenienza illecita delle risorse impiegate, né l’effettiva esistenza di una sperequazione tra i redditi e il patrimonio, essendo stati computate spese desunte da criteri meramente presuntivi. In particolare, si contesta il riferimento alle cosiddette “spese Istat” basato su una mera presunzione del costo della vita del nucleo familiare, in assenza di elementi di effettivo riscontro. Sulla base di tale dato veniva accertato un divario tra le entrate e le uscite, omettendo di considerare che, al netto delle spese presunte, il reddito familiare sarebbe stato pari ad oltre €170.000. Sostiene la difesa che l’accertamento della sperequazione tra reddito e patrimonio andrebbe compiuta basandosi esclusivamente sul reddito accertato e tenendo conto delle spese realmente dimostrabili, non potendosi applicare criteri presuntivi. Tenendo conto anche delle entrate registrate negli anni precedenti al 2008, i redditi risulterebbero del tutto idonei a giustificare le spese sostenute per la realizzazione dei fabbricati, soprattutto ove si consideri che le opere sono state eseguite in economia. Per quanto concerne la confisca dell’impresa individuale, il ricorrente contesta l’affermazione secondo cui, con l’appello, non avrebbe contestato tale parte della pronuncia, sottolineando come l’impresa è titolare di un solo bene, costituito dal terreno e dal soprastante magazzino della cui realizzazione il ricorrente aveva ampiamente trattato, sottolineando come l’acquisto del terreno era di molto antecedente il periodo di pericolosità accertato, mentre la realizzazione del magazzino era avvenuta in epoca successiva (2012-2014). In relazione alla confisca dell’unità immobiliare sita in [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente sottolinea 2 F i r m a t o D a : F E D E R I C A V A L E N T I N I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 3 8 1 5 c b 4 8 7 7 3 6 d 1 - F i r m a t o D a : P A O L O D I G E R O N I M O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 7 f c d a 6 1 d b b 7 9 8 c 5 b F i r m a t o D a : P I E R L U I G I D I S T E F A N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 3 3 f 7 7 e 3 4 9 8 1 2 e b 0 9