CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02422/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ERICE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 maggio 2025 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell’appello ex art. 310 cod. proc. pen., in riforma dell’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 26 marzo 2025, ha disposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Trapani, Agrigento e Palermo, applicando, cumulativamente, l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e il divieto di espatrio. Il provvedimento oggetto di riforma era stato emesso dalla Corte palermitana che aveva applicato le misure del divieto di espatrio e dell’obbligo di dimora nella provincia di residenza in accoglimento della richiesta del Procuratore generale, ai sensi dell’art. 307 cod. proc. pen. e in sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere venuta meno per decorrenza del termine massimo, giusta ordinanza della Corte di appello di Palermo del 13 febbraio 2025. La complessa vicenda cautelare dell’imputato ha avuto inizio con l’emissione del titolo cautelare originario il 19 marzo 2019, mentre la cessazione della custodia per decorrenza del termine massimo risale al febbraio 2025, successivamente alla pronuncia della sentenza di condanna in appello per il delitto di organizzazione di associazione mafiosa. Con l’ordinanza impugnata, pronunciata a seguito di appello del Procuratore generale, il Tribunale, pur avendo condiviso la decisione della Corte di appello in punto di sussistenza delle esigenze cautelari, ha accolto i rilievi dell’appellante in merito alla scelta della misura reputando quelle applicate inidonee a prevenire il pericolo di mantenimento delle relazioni e dei rapporti propri del delitto associativo mafioso. Tenuto conto della natura del reato ritenuto in capo a [OSCURATO:PERSONA], del succedersi delle misure ad esso applicate, delle trasgressioni che hanno giustificato la configurabilità delle esigenze cautelari, pur a fronte dell’avanzata età (si tratta di ultraottantenne), nonché della non incompatibilità di tali esigenze con le condizioni di salute del predetto, l’impugnazione del Procuratore generale è stata reputata meritevole di sostanziale accoglimento. 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore fiduciario, articolando due motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito violazione di legge con riguardo agli artt. 307 e 303 cod. proc. pen. avendo il Tribunale di Palermo operato, contrariamente a quanto stabilito dai principi reiteratamente affermati da questa Corte di legittimità, una sorta di equiparazione tra il caso in cui le misure sono applicate contestualmente alla scarcerazione per decorrenza termini a quello in cui sono disposte successivamente alla scarcerazione. Nel secondo caso, infatti, è necessario che ricorrano nuove e comprovate esigenze cautelari, diverse da quelle originarie, sopravvenute alla scarcerazione, non potendosi operare alcun collegamento con la misura originariamente disposta. Nel caso di specie, la Corte di appello, prima, il Tribunale del riesame, poi, hanno fatto riferimento alle esigenze cautelari originariamente sussistenti, senza operare una autonoma valutazione di quelle, eventualmente, sopravvenute. 2.2. Con il secondo motivo è stata eccepita violazione di legge in ordine agli artt. 274 e 275, comma 3, cod. proc. pen. e manifesta illogicità della motivazione. L’aggravamento della misura è stato disposto pur a fronte dell’assenza di un qualsiasi elemento dimostrativo della inidoneità delle misure applicate dalla Corte di appello. Sul punto la motivazione è stata resa in termini assertivi e laconici, senza considerare, peraltro, le condizioni di salute dell’imputato. 3. Il difensore ha chiesto procedersi a trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Da informazioni assunte tramite la Cancelleria risulta che la sentenza di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa nel procedimento per il quale è stata applicata la misura cautelare oggetto di ricorso è divenuta definitiva in data 19 novembre 2025. Dalla predetta documentazione risulta, altresì, che il ricorrente ha fatto ingresso in carcere in data 20 novembre 2025 con posizione giuridica di «definitivo». Il processo è, dunque, entrato nella fase esecutiva con la conseguente irrilevanza di qualsiasi questione relativa alle misure cautelari, ormai venute meno. Il passaggio in giudicato di una sentenza di condanna a pena detentiva suscettibile di esecuzione determina la caducazione immediata della misura coercitiva (anche) non custodiale già applicata al condannato. In tal caso, l'estinzione della misura opera di diritto, senza che sia necessario alcun provvedimento che la dichiari (Sez. U, n. 18353 del 31/03/2011, confl. comp. in proc. Maida, Rv. 249480). È, infatti, la stessa funzione della misura cautelare a dover far ritenere che la medesima non possa essere dispiegata oltre il giudizio di merito. A seguito del passaggio in giudicato della sentenza le esigenze cautelari non sono, pertanto, più valutabili perché è intervenuto un titolo esecutivo non più soggetto a impugnazione e, in quanto tale, esauribile solo con la espiazione della pena inflitta. Giova, peraltro, ribadire che l'art. 310 cod. proc. pen., legittima all'impugnazione «de libertate» il solo imputato (o il suo difensore) e non anche il condannato, nel presupposto che la sentenza definitiva di condanna a pena detentiva eseguibile dia ingresso ad una fase ontologicamente incompatibile con la tipica verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari (Sez. 6, n. 10786 del 09/02/2018, Rv. 272764 - 01; Sez. 6, n. 14753 del 31/01/2018, Rv. 272983 - 01). 3. Da quanto esposto, discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Essendo indipendente la ragione della decisione da qualsiasi condotta ascrivibile al ricorrente lo stesso non deve essere condannato al pagamento di alcuna somma in favore della cassa delle amme