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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02164/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 32191 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 530 del 2021 del 21 giugno 2021 , RGN 556/2020, emessa dalla Corte di Appello di BOLOGNA.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 32191 del 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in ROMA alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 23/A. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui domicilia PEC: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente- avverso la sentenza n. 530 del 2021 del 21 giugno 2021 , RGN 556/2020, emessa dalla Corte di Appello di BOLOGNA. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.600,00 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28genn
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