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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021

Cassazione n. 42371/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 30/11/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto volto a spiegare - inutilmente - le ragioni del dissesto societario e perché completamente eccentrico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, nemmeno presa in considerazione dal ricorrente.

Quanto al trattamento sanzionatorio, la genericità della contestazione non permette nemmeno di comprendere perché sia stato violato, dal giudicante, il principio di ragionevolezza e di umanità invocati; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2019 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ' [OSCURATO:PERSONA] - che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 30/11/2011; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, denunciando violazione di legge e illogicità della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto volto a spiegare - inutilmente - le ragioni del dissesto societario e perché completamente eccentrico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, nemmeno presa in considerazione dal ricorrente. Quanto al trattamento sanzionatorio, la genericità della contestazione non permette nemmeno di comprendere perché sia stato violato, dal giudicante, il principio di ragionevolezza e di umanità invocati; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e tensore
Sentenza Cassazione n. 42371/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris