Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2024
ECLI:EU:C:2024:863
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0583
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 4 ottobre 2024 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]583/23 [Delda] (
i
)
AK
contro
[OSCURATO:PERSONA] public
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia)]
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/41/UE – Ordine europeo di indagine penale – Ambito di applicazione
ratione materiae
– Nozione di “atti d’indagine” – Notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio recante un ordine di collocamento in custodia cautelare e un ordine di deposito di una cauzione – Audizione dell’indagato»
Introduzione
1.
La presente domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia), verte sull’interpretazione degli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale (
2
). Tale domanda è stata proposta nell’ambito di un ricorso per cassazione presentato da una cittadina spagnola, che era detenuta in Francia, contro una sentenza della sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi, Francia) con la quale era stata respinta la sua domanda di annullamento del verbale della sua audizione da parte di un giudice istruttore francese, avvenuta in esecuzione di un ordine europeo di indagine emesso dalle autorità giudiziarie spagnole.
2.
La presente causa consentirà alla Corte di fornire precisazioni sull’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’ordine europeo di indagine e, più specificamente, sulla portata della nozione di «atti d’indagine», ai sensi delle succitate disposizioni della direttiva 2014/41, di cui può essere richiesta l’esecuzione nell’ambito di tale ordine.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea
3.
Ai sensi dell’articolo 5 della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (
3
) (in prosieguo: la «convenzione del 29 maggio 2000»), intitolato «Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento»:
«1. Ciascuno Stato membro invia alle persone che si trovano nel territorio di un altro Stato membro gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta.
2. L’invio degli atti del procedimento può avvenire tramite le autorità competenti dello Stato membro richiesto soltanto qualora:
a)
l’indirizzo del destinatario dell’atto sia sconosciuto o incerto, oppure
b)
le pertinenti norme di procedura dello Stato membro richiedente esigano una prova dell’effettuata consegna dell’atto al destinatario diversa da quella che può essere fornita a mezzo posta, oppure
c)
non sia stato possibile inviare l’atto a mezzo posta, oppure
d)
lo Stato membro richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l’invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato.
3. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l’atto del procedimento è redatto, quest’ultimo – o almeno le parti importanti del medesimo – deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato membro nel cui territorio si trova il destinatario. Se l’autorità che emette l’atto è a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un’altra lingua, l’atto – o almeno le parti importanti del medesimo – deve essere tradotto in quest’altra lingua.
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui è specificato che il destinatario può ottenere informazioni dall’autorità che ha emesso l’atto o da altre autorità dello Stato membro interessato circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all’atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso.
(...)».
Direttiva 2014/41
4.
L’articolo 1 della direttiva 2014/41, recante il titolo «Ordine europeo d’indagine e obbligo di darvi esecuzione», al paragrafo 1 così recita:
«L’ordine europeo d’indagine (OEI) è una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro (lo “Stato di emissione”) per compiere uno o più atti di indagine specifici in un altro Stato membro (lo “Stato di esecuzione”) ai fini di acquisire prove conformemente alla presente direttiva.
L’OEI può anche essere emesso per ottenere prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione».
5.
L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Ambito di applicazione dell’OEI», dispone quanto segue:
«L’OEI si applica a qualsiasi atto d’indagine, tranne all’istituzione di una squadra investigativa comune e all’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra ai sensi dell’articolo 13 della convenzione [del 29 maggio 2000] e della decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (
GU 2002, L 162, pag. 1
)], eccetto ai fini dell’applicazione, rispettivamente, dell’articolo 13, paragrafo 8, [di tale] convenzione e dell’articolo 1, paragrafo 8 della decisione quadro».
6.
L’articolo 9 di detta direttiva, intitolato «Riconoscimento ed esecuzione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:
«1. L’autorità di esecuzione riconosce un OEI, trasmesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva, senza imporre ulteriori formalità e ne assicura l’esecuzione nello stesso modo e secondo le stesse modalità con cui procederebbe se l’atto d’indagine in questione fosse stato disposto da un’autorità dello Stato di esecuzione, a meno che non decida di addurre uno dei motivi di non riconoscimento o di non esecuzione ovvero uno dei motivi di rinvio previsti dalla presente direttiva.
2. L’autorità di esecuzione si attiene alle formalità e alle procedure espressamente indicate dall’autorità di emissione, salvo qualora la presente direttiva disponga altrimenti, sempre che tali formalità e procedure non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto dello Stato di esecuzione».
7.
L’articolo 10 della medesima direttiva, recante il titolo «Ricorso a un diverso tipo di atto d’indagine», così dispone:
«1. Qualora esista un atto di indagine alternativo ai sensi del diritto dello Stato di esecuzione, l’autorità di esecuzione dispone, ove possibile, un atto di indagine alternativo quando:
a)
l’atto di indagine richiesto nell’OEI non è previsto dal diritto dello Stato di esecuzione; oppure
b)
l’atto di indagine richiesto nell’OEI non sia disponibile in un caso interno analogo.
2. Fatto salvo l’articolo 11, il paragrafo 1 non si applica ai seguenti atti d’indagine, che devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione:
(...)
c)
l’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione;
(...)».
8.
L’articolo 24 della direttiva 2014/41, intitolato «Audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva», al paragrafo 1 dispone quanto segue:
«Laddove una persona, che si trova nel territorio dello Stato di esecuzione, debba essere ascoltata in qualità di testimone o di perito dalle autorità competenti dello Stato di emissione, l’autorità di emissione può emettere un OEI ai fini dell’audizione del testimone o del perito mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva a norma dei paragrafi da 5 a 7.
L’autorità di emissione può emettere un OEI anche ai fini dell’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva».
9.
L’articolo 34 di tale direttiva, intitolato «Relazioni con altri strumenti giuridici, accordi e intese», al paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Fatta salva la loro applicazione tra Stati membri e Stati terzi e la loro applicazione temporanea in virtù dell’articolo 35, la presente direttiva sostituisce, a decorrere dal 22 maggio 2017, le corrispondenti disposizioni delle seguenti convenzioni applicabili tra gli Stati membri vincolati dalla presente direttiva:
(...)
c) convenzione [del 29 maggio 2000] e relativo protocollo».
Diritto francese
10.
L’articolo 694-16 del codice di procedura penale francese (
4
) dispone quanto segue:
«Un ordine europeo d’indagine è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro, denominato Stato di emissione, che chiede ad un altro Stato membro, denominato Stato di esecuzione, utilizzando moduli comuni a tutti gli Stati, di compiere, entro un certo termine, nel suo territorio, indagini dirette all’acquisizione di elementi di prova relativi a un reato o alla comunicazione di elementi di prova già in suo possesso.
L’ordine di indagine può anche avere lo scopo di impedire provvisoriamente, sul territorio dello Stato di esecuzione, la distruzione, la trasformazione, la rimozione, il trasferimento o l’alienazione di elementi che possono essere usati come prove.
Esso inoltre può essere emesso per il trasferimento temporaneo nello Stato di emissione di una persona detenuta nello Stato di esecuzione, al fine di consentire il compimento nello Stato di emissione di atti processuali che richiedano la sua presenza nel territorio, o il trasferimento temporaneo nello Stato di esecuzione di una persona detenuta nello Stato di emissione al fine di partecipare in tale territorio alle indagini richieste.
Le prove di cui ai primi due paragrafi possono altresì riguardare la violazione da parte di una persona degli obblighi derivanti da una condanna penale, anche se tale violazione non costituisce reato».
Fatti del procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
11.
Il 1
o
marzo 2021 le autorità giudiziarie spagnole hanno emesso un ordine europeo di indagine (in prosieguo: l’«ordine europeo di indagine in questione») indirizzato alle autorità francesi, chiedendo che fosse notificata ad AK, all’epoca detenuta in Francia in esecuzione di una pena, un’ordinanza di rinvio a giudizio emessa il 30 settembre 2009 dallo [OSCURATO:PERSONA] de Instrucción n. 4 de la [OSCURATO:PERSONA] (Giudice istruttore centrale n. 4 della Corte centrale, Spagna) (
5
). Tale ordinanza recava inoltre un ordine di collocamento in custodia cautelare e un ordine di deposito di una cauzione. Con l’ordine europeo di indagine in questione, le autorità giudiziarie spagnole chiedevano anche che AK potesse, in presenza del suo difensore, «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi».
12.
Il 19 luglio 2021, un giudice istruttore del tribunal judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi, Francia), mediante verbale, ha notificato ad AK, in presenza del suo avvocato, la suddetta ordinanza di rinvio a giudizio, consegnandone una copia in lingua spagnola a lei e al suo avvocato, e ne ha raccolto le dichiarazioni (
6
).
13.
L’indomani, AK depositava un ricorso di annullamento di tale audizione dinanzi alla sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi), deducendo, in sostanza, che nell’ambito di un ordine europeo di indagine non poteva essere chiesta la notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio, recante altresì un ordine di collocamento in custodia cautelare e un ordine di deposito di una cauzione.
14.
Con sentenza del 20 aprile 2022, la sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) respingeva tale ricorso. In particolare, essa constatava che le autorità giudiziarie spagnole avevano chiesto non solo la notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio ad AK, bensì anche che quest’ultima potesse «pronunciarsi, nei modi previsti dal diritto, sui fatti di cui trattasi». Inoltre essa rilevava, da un lato, che nell’ordine europeo di indagine in questione viene precisato che gli atti richiesti si inserivano «nell’ambito della verifica della commissione dei fatti con tutte le circostanze che possono influire sulla sua qualificazione e sulla colpevolezza degli autori di reati» e, dall’altro, che, sebbene non abbiano contrassegnato la casella «audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato» nel modulo corrispondente, le autorità spagnole avevano chiaramente chiesto che il giudice istruttore francese raccogliesse a verbale le dichiarazioni di AK sui fatti che essa era sospettata di aver commesso. La sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ne traeva la conclusione che, chiedendo che AK esprima, in presenza del suo difensore e nel rispetto dei diritti della difesa, la sua posizione sui fatti, le autorità spagnole avevano chiesto il compimento di «indagini dirette all’acquisizione di elementi di prova relativi a un reato» ai sensi dell’articolo 694-16 del codice di procedura penale francese.
15.
AK ha proposto ricorso per cassazione contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio.
16.
Il giudice del rinvio rileva che AK sostiene che, con la sentenza del 20 aprile 2022, la sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha violato l’articolo 1 della direttiva 2014/41 e l’articolo 694-16 del codice di procedura penale francese. Secondo AK, l’emissione di un ordine europeo di indagine non può avere lo scopo di «comunicare i capi di imputazione e notificare l’adizione di un’autorità giurisdizionale», poiché tali misure rientrano in altri strumenti di cooperazione giudiziaria, in particolare nell’articolo 696-44 del codice di procedura penale francese (
7
).
17.
L’avvocato generale presso il giudice del rinvio considera, per contro, che l’ordine europeo di indagine in questione, che contiene «atti d’indagine vertenti in maniera inscindibile sulla notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio di [AK] e sulla raccolta delle sue osservazioni da parte di un magistrato in presenza di un avvocato al fine di rispettare i diritti della difesa», mira al compimento di indagini dirette all’acquisizione di elementi di prova relativi a un reato.
18.
Il giudice del rinvio osserva che la Corte non si è ancora pronunciata sull’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’ordine europeo di indagine e, in particolare, sulla questione se esso includa o meno la notifica di un atto di rinvio a giudizio recante inoltre un ordine di carcerazione e un ordine di deposito di una cauzione. Essa afferma che non appare possibile ritenere che l’applicazione corretta del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da non lasciare spazio ad alcun ragionevole dubbio. Alla luce di queste considerazioni, la Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41 debbano essere interpretati nel senso che consentono all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere o convalidare un ordine europeo di indagine diretto, da un lato, alla notifica all’indagato di un’ordinanza di rinvio a giudizio, contenente inoltre un ordine di carcerazione e di deposito di una cauzione, e, dall’altro, alla sua audizione finalizzata a consentirgli, in presenza del suo avvocato, di presentare qualsiasi osservazione utile sui fatti menzionati nella suddetta ordinanza».
19.
AK, i governi francese e dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la Commissione europea hanno presentato osservazioni scritte.
20.
In risposta a una richiesta di informazioni della Corte, il giudice del rinvio ha indicato che AK era stata consegnata alle autorità giudiziarie spagnole il 9 settembre 2022, in esecuzione di tre sentenze emanate dalla sezione istruttoria della cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) (
8
). Esso ha inoltre precisato che il verbale di audizione di AK del 19 luglio 2021 era stato trasmesso a tali autorità.
Analisi
21.
La questione che sorge nella presente fattispecie è se le autorità giudiziarie di uno Stato membro, avvalendosi di un ordine europeo di indagine, possano chiedere alle autorità di un altro Stato membro che, da un lato, effettuino la notifica all’interessato di un’ordinanza di rinvio a giudizio recante altresì un ordine di collocamento in custodia cautelare e un ordine di deposito di una cauzione e, dall’altro, procedano all’audizione di tale persona al fine di consentirle, in presenza del suo avvocato, di presentare qualsiasi osservazione ritenga utile sui fatti menzionati nella suddetta ordinanza. Per rispondere a tale questione occorre, in primo luogo, determinare l’ambito di applicazione
ratione materiae
dell’ordine europeo di indagine e, in secondo luogo, verificare se le misure sopra menzionate possano rientrare in tale ambito di applicazione.
Sull’ambito di applicazione ratione materiae dell’ordine europeo di indagine
22.
L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 definisce l’«ordine europeo di indagine» come una decisione giudiziaria emessa o convalidata da un’autorità competente di uno Stato membro per compiere uno o più «atti di indagine» specifici in un altro Stato membro «ai fini di acquisire prove», conformemente a tale direttiva, comprese quelle già in possesso delle autorità competenti di quest’ultimo Stato membro.
23.
L’articolo 3 della direttiva 2014/41, relativo all’ambito di applicazione dell’ordine europeo d’indagine, dispone, in modo generale, che esso «si applica a qualsiasi atto d’indagine». Detto articolo esclude espressamente da tale ambito di applicazione solo l’istituzione di una squadra investigativa comune e l’acquisizione di prove nell’ambito di tale squadra, poiché tali misure sono oggetto di una normativa specifica, prevista all’articolo 13 della convenzione del 29 maggio 2000 e nella decisione quadro 2002/465 (
9
).
24.
Quindi, come emerge dal considerando 8 della direttiva 2014/41, secondo le intenzioni del legislatore dell’Unione, l’ordine europeo di indagine dovrebbe avere una «portata orizzontale» e dovrebbe applicarsi a «tutti gli atti di indagine finalizzati all’acquisizione di prove».
25.
La direttiva 2014/41 non contiene una definizione della nozione di «atto di indagine», né prevede un elenco degli atti di cui è possibile chiedere l’esecuzione mediante l’ordine europeo di indagine. Certamente, all’articolo 10, paragrafo 2, e agli articoli da 24 a 31, la direttiva fa riferimento a una serie di atti d’indagine. Tuttavia, non vi sono elementi per ritenere che tali riferimenti costituiscano un’enumerazione esaustiva degli atti di indagine che possono formare oggetto di tale ordine. La prima di tali disposizioni elenca gli atti di indagine che, in linea di principio, devono sempre essere disponibili in base al diritto dello Stato membro di esecuzione (
10
). Quanto agli articoli da 24 a 31 della direttiva 2014/41, essi prevedono disposizioni specifiche per determinati atti d’indagine la cui attuazione presenta delle peculiarità, specialmente per quanto riguarda i motivi di rifiuto (
11
).
26.
Rilevo altresì che l’ordine europeo di indagine è uno strumento fondato sui principi di fiducia e riconoscimento reciproci (
12
), che consente, in linea di principio, all’autorità di emissione di far eseguire sul territorio di uno Stato membro diverso dal suo gli atti d’indagine che reputa necessari. Il sistema istituito dalla direttiva 2014/41 si fonda in particolare sull’idea che tale autorità è nella migliore posizione per decidere, in base alla sua conoscenza dei dettagli dell’indagine in questione, a quali atti di indagine ricorrere, salvo tuttavia la possibilità per l’autorità di esecuzione di ricorrere a un altro tipo di atto di indagine se quello richiesto non è previsto dal proprio diritto nazionale o non è disponibile in un caso interno analogo (
13
).
27.
Alla luce degli elementi che precedono, condivido il punto di vista del governo francese, secondo cui l’ordine europeo di indagine è uno strumento che ha un ambito di applicazione
ratione materiae
molto ampio, dal momento che la nozione di «atti d’indagine» comprende un «notevole gruppo di atti». Ciò non toglie che, come fa valere l’insieme delle parti nel presente procedimento dinanzi alla Corte, compreso il governo francese, l’esecuzione di atti d’indagine previsti da un ordine europeo di indagine persegue l’unico obiettivo di acquisire prove (
14
) e, qualora siano soddisfatte le condizioni necessarie a tal fine, di trasmetterle all’autorità di emissione (
15
).
28.
Tale interpretazione è avvalorata da diversi elementi della direttiva 2014/41. Così, la stessa definizione della nozione di «ordine europeo di indagine» che figura al suo articolo 1, paragrafo 1, mette l’accento sul fatto che l’obiettivo perseguito è quello di consentire allo Stato membro di emissione di «acquisire prove». I considerando 7 («ai fini dell’acquisizione di prove»), 8 («finalizzati all’acquisizione di prove»), 11 («per l’acquisizione di tali prove»), 24 («per l’acquisizione di prove») e 38 («ai fini dell’acquisizione di prove») vanno nella stessa direzione. Del resto, emerge dall’articolo 13 della direttiva in oggetto che le prove acquisite dalle autorità dello Stato di esecuzione in esito all’esecuzione dell’ordine europeo di indagine sono destinate a essere trasferite allo Stato di emissione (
16
). Lo stesso articolo, al paragrafo 4, individua tali elementi di prova come «gli oggetti, i documenti e i dati» (
17
). Occorre parimenti rilevare che i diversi atti d’indagine elencati all’articolo 10, paragrafo 2, e agli articoli da 24 a 31 della direttiva 2014/41 (
18
) mirano tutti all’acquisizione di elementi volti a stabilire, per esempio, l’esistenza di un fatto o di un atto, le circostanze in cui un fatto si è verificato o un atto è stato eseguito, nonché l’identità o la condizione dell’autore dell’atto medesimo.
29.
In continuità con le considerazioni che precedono, mi associo ai governi francese e dei [OSCURATO:PERSONA] laddove fanno osservare che il considerando 34 della direttiva 2014/41 afferma che «qualsiasi elemento, comprese le attività finanziarie, può essere soggetto a vari provvedimenti provvisori nel corso del procedimento penale, non solo al fine di raccogliere prove ma anche in vista della confisca», ma che solo i provvedimenti che perseguono il primo di tali obiettivi rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva (
19
).
30.
Un altro elemento concludente è reperibile nell’articolo 22, paragrafo 1, e nell’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, dai quali emerge che un ordine europeo di indagine può essere emesso per il trasferimento temporaneo, rispettivamente, nello Stato di emissione o nello Stato di esecuzione, di una persona detenuta, ma unicamente «ai fini del compimento di un atto d’indagine, nell’intento di raccogliere elementi di prova, che richieda la sua presenza» nel territorio dello Stato nel quale è richiesto il trasferimento. Il considerando 25 della medesima direttiva precisa, a tal riguardo, che «qualora [la] persona [interessata] debba essere trasferita in un altro Stato membro ai fini di un procedimento penale, anche per comparire dinanzi a un organo giurisdizionale per essere processata, dovrebbe essere emesso un mandato d’arresto europeo (MAE) in conformità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio[, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (
GU 2002, L 190, pag. 1
)]». Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifici falsificati) (
20
), la Corte ha quindi sottolineato che l’ordine europeo di indagine persegue, nell’ambito di un procedimento penale, un obiettivo distinto dal mandato d’arresto europeo, nel senso che, mentre quest’ultimo mira, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, all’arresto e alla consegna di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà, l’ordine europeo di indagine mira, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2014/41, a far eseguire uno o più atti di indagine specifici allo scopo di acquisire prove.
31.
Del resto, la Corte ha ripetutamente dichiarato che la direttiva 2014/41 ha per oggetto di sostituire il quadro frammentario e complesso esistente in materia di acquisizione di prove nelle cause penali aventi dimensione transfrontaliera. Essa tende, mediante l’istituzione di un sistema semplificato e più efficace basato su un unico strumento denominato «ordine europeo di indagine», a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria al fine di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli Stati membri (
21
). Seguendo lo stesso ragionamento, tengo a precisare che il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo in data 10 e 11 dicembre 2009, a cui rimanda il considerando 6 della direttiva 2014/41, indica che il «nuovo modello» ricercato in materia di acquisizione delle prove, che diventerà in seguito l’ordine europeo di indagine, doveva tener conto in particolare della «flessibilità del sistema tradizionale di assistenza giudiziaria reciproca», «potrebbe essere di più ampia portata» e «dovrebbe contemplare quanti più tipi di prove possibile, nel rispetto delle misure interessate» (
22
).
32.
Infine, emerge dall’articolo 34, paragrafo 1, della direttiva 2014/41 che quest’ultima sostituisce unicamente le «corrispondenti disposizioni» delle tre convenzioni contemplate da tale articolo, tra cui la convenzione del 29 maggio 2000. Pertanto, sono interessate solo le disposizioni di tali convenzioni che regolano le stesse materie disciplinate dalla direttiva di cui trattasi, il che dimostra, come fa valere il governo dei [OSCURATO:PERSONA], che essa non comprende tutte le domande di assistenza giudiziaria possibili. Le altre disposizioni di dette convenzioni sono destinate a continuare a trovare applicazione tra gli Stati membri.
Sulla questione se nell’ambito di un ordine europeo di indagine sia possibile chiedere l’esecuzione di atti quali quelli oggetto del procedimento principale
33.
In merito al primo punto dell’ordine europeo di indagine in questione, sono del parere, al pari di AK, del governo dei [OSCURATO:PERSONA] e della Commissione, che la notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio non dovrebbe essere richiesta mediante una decisione di questo tipo. È evidente che l’atto di cui viene chiesta l’esecuzione non ha per oggetto l’acquisizione di prove né, per riprendere i termini del governo dei [OSCURATO:PERSONA], di oggetti, documenti o dati da utilizzare nell’ambito del procedimento penale. Esso costituisce una formalità procedurale che interviene dopo la conclusione del procedimento istruttorio ed è destinato a informare ufficialmente un indagato dell’atto di accusa e dei capi di imputazione nei suoi confronti, nonché del suo rinvio a giudizio.
34.
La notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio in un altro Stato membro non è quindi disciplinata dalla direttiva 2014/41, ma è di competenza di un altro strumento nell’ambito dell’assistenza giudiziaria in materia penale, nella specie la convenzione del 29 maggio 2000 (
23
) e, più precisamente, il suo articolo 5. Come osserva il governo francese, dalla relazione esplicativa relativa a tale convenzione (
24
) risulta che l’espressione «atti del procedimento», non definita da detta convenzione, deve essere interpretata «in senso ampio», che comprenda, per esempio, «gli atti di citazione e le decisioni giudiziarie». Non essendoci nella direttiva 2014/41 disposizioni relative alla notifica degli atti del procedimento corrispondenti all’articolo 5 della convenzione del 29 maggio 2000, quest’ultimo articolo rimane pienamente applicabile ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 1, della medesima direttiva.
35.
Certamente, si può ammettere, come fanno valere sia AK che il governo francese, che la notifica di un atto processuale sia realizzata nell’ambito di un ordine europeo di indagine nell’ipotesi che faccia parte dell’esecuzione procedurale dell’atto di indagine diretto all’acquisizione di prove oggetto dell’ordine medesimo e che sia indispensabile per l’esecuzione dell’atto di indagine. Tale soluzione soddisfa l’esigenza di flessibilità auspicata per il sistema di assistenza giudiziaria e consente di evitare che le autorità competenti siano costrette a presentare due domande distinte, una fondata sulla direttiva 2014/41 e l’altra sull’articolo 5 della convenzione del 29 maggio 2000, il che sarebbe in contraddizione con l’obiettivo di efficacia perseguito dalla direttiva. In tal senso, nelle sue conclusioni sull’ordine europeo di indagine, pubblicate il 7 dicembre 2018, la Rete giudiziaria europea osserva che è «comunemente ammesso» che l’ambito di applicazione della direttiva 2014/41 non comprende, in particolare, «la notifica e l’invio di atti processuali [a meno che facciano parte dell’atto d’indagine nell’ambito di un [ordine europeo di indagine]» (
25
). Allo stesso modo, risulta da una relazione di Eurojust del novembre 2020 sull’ordine europeo di indagine che la notifica e l’invio di un atto processuale dovrebbero formare oggetto di una rogatoria distinta, salvo i casi in cui «la consegna di tale documento costituisce lo strumento dell’atto di indagine richiesto nell’[ordine europeo di indagine]» (
26
). Sempre in linea con tale posizione, nella nota comune di Eurojust e della Rete giudiziaria europea citata alla nota 23 delle presenti conclusioni, viene precisato che «è comunemente inteso che la direttiva [2014/41] non include (...) la notifica e l’invio degli atti processuali, a meno che la consegna di un documento sia indispensabile per l’atto d’indagine oggetto dell’[ordine europeo di indagine]». Secondo tale agenzia e la suddetta rete, «in questo caso, occorre dare prova di flessibilità per quanto riguarda la sua inclusione nell’[ordine europeo di indagine], conformemente all’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva [2014/41]» (
27
).
36.
Tuttavia, ritengo, al pari di AK, che l’ipotesi descritta al punto 35 delle presenti conclusioni debba essere considerata come un’eccezione al principio secondo cui la notifica di atti processuali non rientra nell’ambito di applicazione dell’ordine europeo di indagine. Pertanto essa deve essere interpretata in modo restrittivo, al fine di consentire la coesistenza di diversi strumenti di assistenza giudiziaria europea in materia penale, senza che uno invada l’ambito di applicazione dell’altro, né le procedure, le garanzie e le condizioni particolari previste. Tale ipotesi potrebbe comprendere, per esempio, un caso nel quale l’esecuzione di un atto d’indagine, quale una perquisizione effettuata presso il domicilio dell’interessato, necessita di una decisione dell’autorità giudiziaria che autorizzi tale atto e che deve essere notificata a monte a tale interessato.
37.
Per contro, mi sembra che, come sostiene AK, detta ipotesi non possa applicarsi nel caso della notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio. Tale atto processuale penale, che interviene al termine del procedimento istruttorio (
28
), è diretto a esporre i fatti imputati al soggetto interessato e la loro qualificazione giuridica, nonché a constatare fin da quel momento la riunione di sufficienti elementi di prova per l’imputazione e il rinvio a giudizio dell’indagato (
29
). Come sottolineato a giusto titolo da AK e dal governo dei [OSCURATO:PERSONA], un’ordinanza di rinvio a giudizio costituisce, come regola generale, un atto autonomo di esercizio di un’azione penale, suscettibile di comportare gravi conseguenze per l’interessato. Non vedo per quale aspetto la notifica di un atto del genere potrebbe costituire lo strumento di un atto di indagine diretto all’acquisizione di prove o risultare indispensabile per tale atto. Con riferimento al caso oggetto della questione pregiudiziale, mi sembra che, come fa valere AK, un’audizione dell’indagato al fine di acquisire prove, fatta salva la questione di stabilire se la domanda di audizione nel procedimento principale avesse effettivamente tale oggetto (
30
), non sia condizionata dalla notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio.
38.
Quanto al fatto che un’ordinanza di rinvio a giudizio comporti parimenti un ordine di deposito di una cauzione, a mio parere ciò non modifica in alcun modo la conclusione secondo cui una simile ordinanza non può essere richiesta nell’ambito di un ordine europeo di indagine. Appare evidente che una misura del genere, che del resto ha un carattere puramente accessorio, non costituisce un atto d’indagine diretto all’acquisizione di prove ai sensi della direttiva 2014/41 (
31
).
39.
Tale conclusione non può essere rimessa ulteriormente in discussione per il fatto che un’ordinanza di rinvio a giudizio comporti un ordine di custodia cautelare come quello di cui al procedimento principale. Infatti, fatto salvo il caso particolare del trasferimento temporaneo di persone già detenute ai fini della realizzazione di un atto di indagine, il quale forma oggetto di garanzie specifiche agli articoli 22 e 23 della direttiva 2014/41, un ordine europeo di indagine non può contenere una domanda avente ad oggetto il collocamento o il mantenimento in detenzione di una persona (
32
). Il caso del trasferimento temporaneo non riguarda una situazione come quella di cui alla presente fattispecie, in cui la custodia cautelare della persona interessata non persegue alcun obiettivo probatorio, ma è richiesta unicamente al fine di consentire la comparizione della stessa, a seguito del rinvio a giudizio, dinanzi all’autorità giurisdizionale competente dello Stato di emissione.
40.
In merito alla seconda parte dell’ordine europeo di indagine in questione, vale a dire alla domanda di audizione della persona indagata affinché possa presentare qualsiasi osservazione utile sui fatti menzionati nell’ordinanza di rinvio a giudizio notificatale, ho già rilevato che la direttiva 2014/41 prevede espressamente, all’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, tra gli atti d’indagine che possono essere richiesti nell’ambito di una decisione del genere, l’audizione di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato.
41.
Peraltro, come sottolinea a giusto titolo la Commissione, una tale domanda di audizione potrebbe rientrare nell’ambito di applicazione di un ordine europeo di indagine solo se avesse effettivamente ad oggetto l’acquisizione di elementi di prova. Non sarebbe questo il caso se la domanda di audizione mirasse, in realtà, unicamente a consentire all’indagato di esercitare i propri diritti della difesa facendo valere le proprie osservazioni sul procedimento di rinvio a giudizio avviato nei suoi confronti. Al riguardo, rilevo che AK e il governo francese controvertono sull’oggetto della domanda di audizione presentata nell’ambito dell’ordine europeo di indagine in questione. Mentre tale governo considera che emerga incontestabilmente dall’ordine di cui trattasi che l’obiettivo perseguito dalla domanda era acquisire elementi di prova, AK sostiene che l’audizione aveva come unico scopo garantire i suoi diritti della difesa a seguito del suo rinvio a giudizio (
33
).
42.
Spetta al giudice del rinvio stabilire precisamente l’oggetto della domanda di audizione in esame nel procedimento principale. Se esso dovesse accertare che detta domanda non mira all’acquisizione di prove, si dovrebbe concludere che sia tale domanda che la domanda diretta alla notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio esulano dall’ambito di applicazione dell’ordine europeo di indagine. Per contro, se dovesse accertare che la domanda di audizione ha realmente ad oggetto l’acquisizione di prove, esso potrebbe, a mio parere, convalidare tale parte dell’ordine europeo di indagine, fatto salvo, beninteso, il rispetto delle condizioni riguardanti il contenuto e la forma di detto ordine previste dalla direttiva 2014/41, nonché di tutte le altre formalità richieste da quest’ultima (
34
). Mi sembra che un rifiuto complessivo di esecuzione dell’ordine europeo di indagine per il motivo che esso non può contenere una domanda di notifica di un’ordinanza di rinvio a giudizio sarebbe eccessivo e contrasterebbe con l’obiettivo di efficacia perseguito da detta direttiva.
Conclusione
43.
Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dalla Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia):
Gli articoli 1 e 3 della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all’ordine europeo di indagine penale,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non consentono all’autorità giudiziaria di uno Stato membro di emettere o convalidare un ordine europeo di indagine diretto, da un lato, alla notifica all’indagato di un’ordinanza di rinvio a giudizio, contenente inoltre un ordine di carcerazione e di deposito di una cauzione, e, dall’altro, alla sua audizione finalizzata a consentirgli, in presenza del suo avvocato, di presentare qualsiasi osservazione utile sui fatti menzionati nella suddetta ordinanza, qualora tale audizione non abbia realmente ad oggetto l’acquisizione di prove, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
(
1
) Lingua originale: il francese.
(
i
) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
(
2
)
GU 2014, L 130, pag. 1
.
(
3
) Convenzione stabilita dal Consiglio conformemente all’articolo 34 del trattato sull’Unione europea, relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (
GU 2000, C 197, pag. 1
).
(
4
) Il giudice del rinvio segnala che la direttiva 2014/41 è stata recepita nel diritto francese dagli articoli 694-15 e segg. del codice di procedura penale francese.
(
5
) AK era stata rinviata a giudizio per atti di terrorismo.
(
6
) Risulta dal verbale del 19 luglio 2021, trasmesso dal giudice del rinvio a seguito di una richiesta di informazioni della Corte, che AK ha reso le seguenti dichiarazioni in merito ai fatti menzionati nell’ordinanza di rinvio a giudizio: «Respingo tutte queste accuse. Tali accuse si basano su dichiarazioni che sono stata obbligata a fare sotto tortura, 20 anni fa. Lo ripeto da anni e l’ho ancora ribadito nell’ambito del procedimento relativo al mandato [d’arresto] europeo. Sono state anche presentate prove e la cour d’appel de Paris (Corte d’appello di Parigi) ha rifiutato di dare esecuzione al mandato di arresto europeo. Non comprendo che voi stessi possiate notificarmi un’ordinanza di rinvio a giudizio in una causa per la quale la giustizia francese si è rifiutata di eseguire un mandato di arresto europeo».
(
7
) Detto articolo così recita: «In caso di azioni giudiziarie repressive condotte all’estero, allorché un governo straniero ritiene necessaria la notifica di un atto processuale o di una sentenza a una persona residente sul territorio francese, l’atto è trasmesso nelle forme previste dagli articoli 696-8 e 696-9, unitamente, se del caso, a una traduzione in francese. La notifica avviene a mani proprie del destinatario, su richiesta del pubblico ministero. L’originale che attesta la notificazione viene restituito attraverso lo stesso canale al governo richiedente».
(
8
) Ossia, due sentenze emanate il 26 settembre 2018 e una il 9 ottobre 2019.
(
9
) V. anche il considerando 9 della direttiva 2014/41, che dispone che «[tale] direttiva non dovrebbe applicarsi alle osservazioni transfrontaliere di cui alla convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (...)».
(
10
) Si tratta dell’acquisizione di informazioni o prove che sono già in possesso dell’autorità di esecuzione, dell’acquisizione di informazioni contenute in banche dati della polizia o delle autorità giudiziarie, dell’audizione di un testimone, di un esperto, di una vittima, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato o di terzi nel territorio dello Stato di esecuzione, degli atti d'indagine non coercitivi definiti dal diritto dello Stato di esecuzione e dell’individuazione di persone titolari di un abbonamento ad uno specifico numero telefonico o indirizzo IP.
(
11
) Si tratta dell’audizione mediante videoconferenza o altra trasmissione audiovisiva di un testimone, di un esperto, di una persona sottoposta ad indagini o di un imputato, dell’audizione mediante teleconferenza di un testimone o di un esperto, dell’acquisizione di informazioni bancarie o finanziarie, di atti d’indagine che implicano l’acquisizione di elementi di prova in tempo reale, in modo continuo e per un periodo determinato, quali il controllo di operazioni bancarie o altre operazioni finanziarie effettuate tramite uno o più conti specificati o le consegne controllate nel territorio dello Stato di esecuzione, lo svolgimento di operazioni di infiltrazione e l’intercettazione di telecomunicazioni.
(
12
) Articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2014/41. V. anche sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) (
C-584/19
,
EU:C:2020:1002
, punto
64
).
(
13
) Articolo 10, paragrafo 1, e considerando 10 della direttiva 2014/41. A termini dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva in parola, l’autorità di esecuzione può anche ricorrere ad un atto di indagine diverso da quello richiesto nell’ordine europeo di indagine, quando questo assicuri lo stesso risultato con mezzi «meno intrusivi».
(
14
) Condivido l’osservazione del governo francese secondo cui «sebbene non sia reperibile nel diritto dell’Unione una definizione generale della nozione di “prova”, essa rimanda, in senso ampio, ai mezzi che contribuiscono alla dimostrazione di un fatto o di un atto nelle forme ammesse dalla legge».
(
15
) Sentenza del 2 settembre 2021, Finanzamt für Steuerstrafsachen und [OSCURATO:PERSONA] (
C-66/20
,
EU:C:2021:670
, punto
41
).
(
16
) L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/41, è così formulato: «L’autorità di esecuzione trasferisce senza indebito ritardo allo Stato di emissione le prove acquisite o già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione in esito all’esecuzione dell’OEI».
(
17
) V. anche l’articolo 15, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2014/41.
(
18
) V. note 10 e 11 delle presenti conclusioni.
(
19
) La Corte ha statuito che, «[c]ome sottolineato dal considerando 34 della direttiva [2014/41], quest’ultima contempla unicamente provvedimenti provvisori allo scopo di raccogliere prove» [sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifici falsificati),
C-584/19
,
EU:C:2020:1002
, punto
71
].
(
20
) Sentenza dell’8 dicembre 2020 (
C-584/19
,
EU:C:2020:1002
, punto
72
).
(
21
) Sentenza del 30 aprile 2024, M.N. (EncroChat) (
C-670/22
,
EU:C:2024:372
, punto
86
e giurisprudenza ivi citata).
(
22
) Consiglio europeo, Il programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini (
GU 2010, C 115, pag. 1
), punto 3.1.1.
(
23
) È quanto emerge parimenti da una nota comune dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e della Rete giudiziaria europea sull’applicazione pratica dell’ordine europeo di indagine, del mese di giugno 2019 (pag. 6), citata da AK e reperibile al seguente indirizzo: https://www.eurojust.europa.eu/sites/default/files/Publications/Reports/2019-06-Joint_Note_EJ-EJN_practical_application_EIO_FR.pdf.
(
24
) Relazione esplicativa sulla convenzione del 29 maggio 2000 relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea (
GU 2000, C 379, pag. 7
).
(
25
) V. pag. 2 di tale documento, reperibile al seguente indirizzo: https://www.ejn-crimjust.europa.eu/ejn/EJN_RegistryDoc/FR/3096/83/0.
(
26
) V. pag. 20 di tale documento, reperibile al seguente indirizzo: https://www.eurojust.europa.eu/publication/report-eurojust-casework-european-investigation-order.
(
27
) V. pag. 6 di detto documento.
(
28
) Il governo francese sostiene in tal senso che «un’ordinanza di rinvio a giudizio (...) normalmente denota la conclusione delle indagini condotte dai servizi investigativi e dall’eventuale giudice istruttore».
(
29
) Nella specie, l’ordinanza di rinvio a giudizio del 30 settembre 2009, in una prima parte, contiene una sintesi dei fatti imputati ad AK e, nella seconda parte, effettua una qualificazione penale di tali fatti, elenca gli elementi di prova a carico di AK ed espone i motivi per i quali occorre disporre il deposito di una cauzione da parte di quest’ultima, nonché la sua custodia cautelare; infine, nella terza parte, che costituisce il dispositivo dell’atto, dichiara il rinvio a giudizio di AK e dispone la sua custodia cautelare nonché il deposito di una cauzione dell’importo di EUR 30 000.
(
30
) V. paragrafo 41 delle presenti conclusioni.
(
31
) Nella specie, dall’ordinanza di rinvio a giudizio del 30 settembre 2009 emerge che il deposito di una cauzione mira a garantire «gli impegni finanziari che [AK potrebbe] affrontare in futuro» se, oltre alla responsabilità penale, venisse accertata una responsabilità civile.
(
32
) V., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Ordini di bonifico falsificati) (
C-584/19
,
EU:C:2020:1002
, punto
73
).
(
33
) AK rileva, in tale contesto, che il diritto della persona rinviata a giudizio di presentare osservazioni su tale atto in presenza del suo difensore è previsto dal codice di procedura penale spagnolo, nell’ambito della procedura di notifica dell’ordinanza di rinvio a giudizio.
(
34
) V., in particolare, articoli da 5 a 7 e 9 della direttiva 2014/41.