CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 11/03/2021 della Corte di appello di Bologna; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con cui il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì, Sezione distaccata di Cesena, del precedente 29/11/2010, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato dichiarato penalmente responsabile del delitto di tentato furto aggravato e condannato, per l'effetto, alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Battistini, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato un unico motivo di doglianza, di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con tale motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 157 e ss. cod. pen., nonché vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Rileva segnatamente che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa dal giudice di primo grado, che aveva valutato le concesse attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta aggravante e alla ritenuta recidiva, non avrebbe fatto applicazione del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite, secondo cui la recidiva, ove non implicante un incremento sanzionatorio, anche se per effetto del giudizio di bilanciamento, non rileva ai fini del calcolo dei termini di prescrizione. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla legge n. 176 del 2020, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del d.l. n. 105 del 2021, convertito dalla legge n. 126 del 2021 e, ancora, dall'art. 16 del d.l. n. 228 del 2021, convertito dalla legge n. 15 del 2022. 4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita accoglimento per le ragioni che, di seguito, si espongono. 5. Coglie nel segno l'unico motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 157 e ss. cod. pen. e vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà in punto di omessa declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Rileva, infatti, il Collegio che il delitto di tentato furto monoaggravato, per cui è intervenuta la condanna del Battistini in primo e in secondo grado, si è estinto per intervenuta prescrizione l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, antecedentemente all'emissione della sentenza oggetto di gravame. Ciò perché per il delitto de quo, nella forma consumata, è previsto un termine prescrizionale di sei anni ex art. 157, comma 1, cod. pen., che deve essere aumentato di 1/3, ad 8 anni, per la contestata recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale ex art. 63, comma 4, cod. pen., ridotto di 1/3, a 5 anni e 4 mesi, per il tentativo ai sensi dell'art. 157, comma 2, cod. pen. ed ulteriormente aumentato di 2/3, a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni, per i plurimi atti di interruzione ex art. 161, comma 2, cod. pen. Orbene, nella vicenda che ci occupa è di palese evidenza che il termine anzidetto risultava da tempo spirato all'epoca della pronunzia della decisione in grado di appello, con conseguente estinzione del delitto.L'omessa declaratoria della causa estintiva integra una violazione normativa, che si risolve in un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e impone, per l'effetto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'intervenuta prescrizione del reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per pr