CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10406/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sezioneseconda, n. 26955 del 2024 che ha definito il ricorso 2371 - 2023 R.G.proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ECUBAGENNARO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MAZZENGAENZO, elettivamente domiciliati in ROMA, via [OSCURATO:PERSONA] n. 101,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresentae difende giusta procura allegata al ricorso;- ricorrenti -controMINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, domiciliato in Roma,via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato chelo rappresenta e difende ope legis;Numero registro generale 2371/2023Numero sezionale 581/2025Numero di raccolta generale 10406/2026Data pubblicazione 20/04/2026- controricorrente -udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/2/2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato che:- con ricorso iscritto al n. RG 2371 del 2023, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] hanno impugnato dinnanzi aquesta Corte, per due motivi, il decreto n. 490/2021, pronunciato inrinvio dalla Corte d'Appello di Perugia sulla domanda di equariparazione da loro proposta per l'eccessiva durata di un procedimentoin materia di pubblico impiego instaurato nel giugno del 1999 econclusosi con decreto di perenzione del 21/3/2014 del TAR Lazio;- in particolare, essi hanno censurato la regolamentazione dellespese riconosciute in loro favore per il primo grado di merito (il giudiziodi opposizione), il grado di legittimità e il giudizio di rinvio nella misuradella sola metà, con compensazione del residuo; con il primo motivo,essi hanno sostenuto che il primo grado originario di merito si eraconcluso con la condanna alle spese a carico dell'Amministrazione inmisura integrale, sicché al giudice dell'impugnazione era precluso, indifetto di impugnazione sul punto, modificare in peius la pronuncia sullespese della precedente fase di merito;- con l’ordinanza n. 26955 del 2024, questa Corte, inaccoglimento soltanto di questo motivo, rigettato il secondo, ha cassatoil decreto nei limiti dell’accoglimento del ricorso e, non essendonecessari ulteriori accertamenti in fatto, ha deciso nel merito ai sensidell’art. 384 cod. proc. civ., riconoscendo le spese del giudizio diopposizione per l’intero;- di questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MassimoRossi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], EnzoRic. 2023 n. 2371 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -2-Numero registro generale 2371/2023Numero sezionale 581/2025Numero di raccolta generale 10406/2026Data pubblicazione 20/04/2026Mazzenga hanno chiesto la correzione, sostenendo che per mero erroresarebbe stata omessa la liquidazione dei «compensi relativi ad uno deidue giudizi di merito (ovvero il primo, conclusosi con decreto n.990/2018, ed il secondo di rinvio)», «limitandosi a liquidare i compensiper una sola fase di merito e per quella di legittimità».Considerato che:- l’istanza di correzione è evidentemente infondata, atteso cheesplicitamente questa Corte ha cassato il decreto n. 490/2021,pronunciato in rinvio dalla Corte d'Appello di Perugia, soltanto «inrelazione al motivo accolto» e, perciò, limitatamente alla statuizione dicompensazione del giudizio di opposizione, preclusa dal divieto direformatio in peius; non ha, invece, inciso sulle diverse statuizioni;- l’infondatezza dell’istanza esclude la necessità di provvederealla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti delMinistero, per ragioni di economia processuale;- non vi è luogo a pronuncia sulle spese del presenteprocedimento, attesa la sua natura sostanzialmente amministrativa(Sez. U, n. 29432 del 14/11/2024); P.Q.MLa Corte rigetta l’istanza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile della Corte suprema di Cassazione del 19 febbraio 2025.La PresidenteMilena FalaschiRic. 2023 n. 2371 sez. S2 - ad. 19-2-2025 -3-