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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 giugno 2025

Cassazione n. 23360/2025

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[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23352/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e M.F. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SENONER NATALIErappresentati e difesi dagli avvocatiLuca Mazzeo e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l' ordinanza della CORTE DI APPELLO di Trento , SEZ.

DIST. di BOLZANO n. 22/2018 depositata il 30/05/2020 .

RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons.

Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con l'ordinanza riportata in epigrafe, ha accolto l'opposizione degli odierni intimati alla stima dell'indennità loro dovuta dal Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA] per l'espropriazione di alcune aree di loro pro- prietà ricadenti in una zona di espansione destinata all'edilizia agevo- lata.

Nel determinare il valore di ciascun cespite, il giudice territoriale, richiamati i principi regolanti la materia ed in particolare facendo ap- pello al criterio del serio ristoro che l'indennità di esproprio deve per- seguire, ha ritenuto che non fossero a tal fine utilizzabili i parametri di riferimento annualmente determinati per ciascun Comune ubicato nel territorio provinciale dall'[OSCURATO:PERSONA] di Estimo ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, l. prov. 15 aprile 1991, n. 10, replicando,al contrario assunto del Comune,che «il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata in costituzionale con sentenza n. 348 del 2007 ) e dei parametri tabellari e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene.

Il serio ristoro che l' art. 42 Cost., comma 3 , riconosce al sacrificio della proprietà per motivi di interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera con- trattazione di compravendita, id est col valore venale del bene»; ha ritenuto perciò che,non potendo condividersi i valori di stima proposti dal Comune –che aveva impugnato la stima peritale sull'assunto che occorresse operare una diversa valutazione per i terreni soggetti ad ablazione ed i terreni destinati all'edilizia privata –,e ciò in quanto per i primi non esisteva un mercato e comunque perché la stima andava operata in applicazione del criterio previsto dall'art. 7-quinquies l.

RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons.

Marulli 10/1991, potessero prendersi «a base della determinazione dell'inden- nità di esproprio spettante ai ricorrenti i valori accertati dal consulente tecnico d'ufficio sulla base del metodo comparativo in virtù del con- fronto effettuato tra i prezzi correnti di beni aventi ubicazione, desti- nazione e conformazione analoghe a quelle dei fondi occupati, la cui ponderata valutazione, garantendo la diretta correlazionetra il valore ottenuto e le caratteristiche fisiche e giuridiche dei beni assoggettati alla proceduraablatoria, consente di ravvisare quel ragionevole colle- gamento con il prezzo di mercato degli stessi, da cui dipende la serietà del ristoro riconosciuto all'espropriato».

L'ordinanza è ora impugnata avanti a questa Corte dal Comune soccombente con tre motivi, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorso e memoria.

Il Procuratore generale ha depositato le proprie requisitorie scritte chiedendo che la Corte rigetti i primi due motivi di ricorso e dichiari inammissibile il terzo. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 2, l. 10/1991,poiché la Corte di appello nell'operare la stima, in luogo di affidarsi alle difformivalu- tazioni del proprio CTU, avrebbe dovuto attenersi, secondo quanto sta- bilito dalla norma di legge richiamata, ai valori di riferimento annual- mente determinati dall'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia, che per le aree interessate indicano un valore compreso tra 600,00 e 900,00 euro al mq., valori a cui si era attenuto, e non avrebbe potuto diversamente fare, esso Comune ricor rente , salvo incorrere in una prevedibile re- sponsabilità erariale,e che se la Corte decidente avesse voluto disat- tendere, come concretamente fatto, avrebbe dovuto previamente di- sapplicare il provvedimento amministrativo di determinazione –; ed il RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons.

Marulli secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies, comma 3, l. prov. 10/1991, poiché la Corte di appello,nell' operare la stima, avrebbe determinato i valori di stima sulla base del valore venale delle aree destinate all'edilizia privata, anziché riferirsi, secondo quanto stabilito dalla norma di legge richiamata, al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia agevo- lata – esaminabili congiuntamente in quanto involgenti il medesimo tema di diritto, sono entrambi infondati e vanno pertanto disattesi.

3. Come bene ha ricordato il Procuratore Generale, la giurispru- denza della Corte Costituzionale, sul filo delle sollecitazioni più volte venute in questa direzione dalla Corte EDU interpretando l'art. 1 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ha da tempo enunciato il prin- cipio, tra l'altro con la sentenza n. 348 /2007 , secondo cui «in confor- mità ai principi stabiliti dall'art. 1 del primo Protocollo della Conven- zione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, quale interpre- tato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, l'indennità di esproprio di aree edificabili espropriate deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi e che siano comunque rappresentative di un “serio ristoro”».

Ne consegue che,una volta che il presupposto del computo dell'indennità di esproprio viene aggan- ciato al valore di mercato del bene, la necessità di mantenere opera- tivo il legame tra indennità ed equo ristoro consente anche di disco- starsi dai parametri normativi dettati dall'ente territoriale, se non con- sentono il soddisfacimento del diritto alla giusta indennità riconosciuto dall'art. 1 prot. 1 CEDU.

A nulla vale opporre una paventata responsabilità erariale, non potendo questa ipotizzarsi se la valutazione del cespite si adegua al valore di mercato, in ciò attuandosi infatti esattamente il principio del serio ristoro,debitamente valorizzato dalla vista giurisprudenza costi- RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons.

Marulli tuzionale; né può farsi questione della necessità di una previa disap- plicazione, a cui ha implicitamente proceduto il decidente, dal mo- mento che il principio dell'equo ristoro è di diretta derivazione dal re- cepimento nell'ordinamento interno delle pronunce della Corte euro- pea per i diritti dell'uomo secondo quanto stabilito, tra l'altro, dall' art.117 Cost. , sì che esso prevale su qualsiasi disposizione di diverso con- tenuto, tanto più se normativamente di rango minore, quale è la ta- bella approvatadall'Uffi cio Estimo della Provincia.

4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si denuncia l ' illegittimità della decisione impugnata per insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, laddove essa aveva erroneamente negato l'esistenza di un mercato delle aree agevolate, risultando, infatti, detta affermazione smentita dai documenti versati in atti (che attesterebbero l'acquisto concluso in altra occasione da parte della stessa espropriate di aree aventi tale natura) e,comunque, per motivazioneinsufficiente, perché frutto di un giudizio apodittico , e per motivazione contraddittoria,perché non si accorda con l ' afferma- zione successiva dell'avvenuto acquisto da parte della stessa espro- priata di aree consimili –è inammissibile, poiché palesemente versato in fatto ed essendo dunque diretto a rimodulare il giudizio in tal senso reso dal decidente di merito.

E'infatti appena il caso di ricordare che «il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti» (Cass., Sez.

U, 29/03/2013, n. 7931 ).

Per vero, il controllo che la Corte di Cassazione è chiamata ad esercitare in funzione della legalità della decisione «non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa» (ex plurimis, Cass., Sez.

I, 6/03/2019 , n.

RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons.

Marulli 6519), così come a sua volta il controllo di logicità «non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze proces- suali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo – come appunto qui – alla stessa una sua diversa interpre tazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accerta- menti di fatto compiuti dal giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez.

II, 19/07/2021, n. 20553 ).

E questo perché, come si chiosa abitual- mente, il controllo affidato alla Corte «non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giu- dice di legittimità» (ex plurimis, Cass., Sez.

I, 5/08/2016 n. 16526 ).

E dunque inammissibile il ricorso che sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto, «sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto an- cora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più con- sone ai propri desiderata –quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente propo- nibili dinanzi al giudice di legittimità » (così in motivazione, da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez.

V, 5/07/2024, n. 19379 ).

Il motivo, dunque, perché così connaturato, non può trovare se- guito.

5. Il ricorso va conclusivamente respinto.

RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst.

Cons.

Marulli

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.

Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M Respinge il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 23352/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e M.F. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], SENONER NATALIErappresentati e difesi dagli avvocatiLuca Mazzeo e [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso l' ordinanza della CORTE DI APPELLO di Trento , SEZ. DIST. di BOLZANO n. 22/2018 depositata il 30/05/2020 . RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. [OSCURATO:PERSONA] la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2025dal Cons. Dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, con l'ordinanza riportata in epigrafe, ha accolto l'opposizione degli odierni intimati alla stima dell'indennità loro dovuta dal Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA] per l'espropriazione di alcune aree di loro pro- prietà ricadenti in una zona di espansione destinata all'edilizia agevo- lata. Nel determinare il valore di ciascun cespite, il giudice territoriale, richiamati i principi regolanti la materia ed in particolare facendo ap- pello al criterio del serio ristoro che l'indennità di esproprio deve per- seguire, ha ritenuto che non fossero a tal fine utilizzabili i parametri di riferimento annualmente determinati per ciascun Comune ubicato nel territorio provinciale dall'[OSCURATO:PERSONA] di Estimo ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, l. prov. 15 aprile 1991, n. 10, replicando,al contrario assunto del Comune,che «il sistema indennitario è ormai svincolato dalla disciplina delle formule mediane (dichiarata in costituzionale con sentenza n. 348 del 2007 ) e dei parametri tabellari e risulta, invece, agganciato al valore venale del bene. Il serio ristoro che l' art. 42 Cost., comma 3 , riconosce al sacrificio della proprietà per motivi di interesse generale, si identifica, dunque, con il giusto prezzo nella libera con- trattazione di compravendita, id est col valore venale del bene»; ha ritenuto perciò che,non potendo condividersi i valori di stima proposti dal Comune –che aveva impugnato la stima peritale sull'assunto che occorresse operare una diversa valutazione per i terreni soggetti ad ablazione ed i terreni destinati all'edilizia privata –,e ciò in quanto per i primi non esisteva un mercato e comunque perché la stima andava operata in applicazione del criterio previsto dall'art. 7-quinquies l. RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. Marulli 10/1991, potessero prendersi «a base della determinazione dell'inden- nità di esproprio spettante ai ricorrenti i valori accertati dal consulente tecnico d'ufficio sulla base del metodo comparativo in virtù del con- fronto effettuato tra i prezzi correnti di beni aventi ubicazione, desti- nazione e conformazione analoghe a quelle dei fondi occupati, la cui ponderata valutazione, garantendo la diretta correlazionetra il valore ottenuto e le caratteristiche fisiche e giuridiche dei beni assoggettati alla proceduraablatoria, consente di ravvisare quel ragionevole colle- gamento con il prezzo di mercato degli stessi, da cui dipende la serietà del ristoro riconosciuto all'espropriato». L'ordinanza è ora impugnata avanti a questa Corte dal Comune soccombente con tre motivi, seguiti da memoria, ai quali resistono gli intimati con controricorso e memoria. Il Procuratore generale ha depositato le proprie requisitorie scritte chiedendo che la Corte rigetti i primi due motivi di ricorso e dichiari inammissibile il terzo. [OSCURATO:PERSONA] 2.Il primo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1-bis, comma 2, l. 10/1991,poiché la Corte di appello nell'operare la stima, in luogo di affidarsi alle difformivalu- tazioni del proprio CTU, avrebbe dovuto attenersi, secondo quanto sta- bilito dalla norma di legge richiamata, ai valori di riferimento annual- mente determinati dall'[OSCURATO:PERSONA] della Provincia, che per le aree interessate indicano un valore compreso tra 600,00 e 900,00 euro al mq., valori a cui si era attenuto, e non avrebbe potuto diversamente fare, esso Comune ricor rente , salvo incorrere in una prevedibile re- sponsabilità erariale,e che se la Corte decidente avesse voluto disat- tendere, come concretamente fatto, avrebbe dovuto previamente di- sapplicare il provvedimento amministrativo di determinazione –; ed il RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. Marulli secondo motivo di ricorso – con cui si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 7-quinquies, comma 3, l. prov. 10/1991, poiché la Corte di appello,nell' operare la stima, avrebbe determinato i valori di stima sulla base del valore venale delle aree destinate all'edilizia privata, anziché riferirsi, secondo quanto stabilito dalla norma di legge richiamata, al valore di mercato delle aree destinate all'edilizia agevo- lata – esaminabili congiuntamente in quanto involgenti il medesimo tema di diritto, sono entrambi infondati e vanno pertanto disattesi. 3. Come bene ha ricordato il Procuratore Generale, la giurispru- denza della Corte Costituzionale, sul filo delle sollecitazioni più volte venute in questa direzione dalla Corte EDU interpretando l'art. 1 del protocollo aggiuntivo alla Convenzione, ha da tempo enunciato il prin- cipio, tra l'altro con la sentenza n. 348 /2007 , secondo cui «in confor- mità ai principi stabiliti dall'art. 1 del primo Protocollo della Conven- zione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fonda- mentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, quale interpre- tato dalla Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, l'indennità di esproprio di aree edificabili espropriate deve consistere in somme congruamente proporzionate al valore di mercato dei fondi e che siano comunque rappresentative di un “serio ristoro”». Ne consegue che,una volta che il presupposto del computo dell'indennità di esproprio viene aggan- ciato al valore di mercato del bene, la necessità di mantenere opera- tivo il legame tra indennità ed equo ristoro consente anche di disco- starsi dai parametri normativi dettati dall'ente territoriale, se non con- sentono il soddisfacimento del diritto alla giusta indennità riconosciuto dall'art. 1 prot. 1 CEDU. A nulla vale opporre una paventata responsabilità erariale, non potendo questa ipotizzarsi se la valutazione del cespite si adegua al valore di mercato, in ciò attuandosi infatti esattamente il principio del serio ristoro,debitamente valorizzato dalla vista giurisprudenza costi- RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. Marulli tuzionale; né può farsi questione della necessità di una previa disap- plicazione, a cui ha implicitamente proceduto il decidente, dal mo- mento che il principio dell'equo ristoro è di diretta derivazione dal re- cepimento nell'ordinamento interno delle pronunce della Corte euro- pea per i diritti dell'uomo secondo quanto stabilito, tra l'altro, dall' art.117 Cost. , sì che esso prevale su qualsiasi disposizione di diverso con- tenuto, tanto più se normativamente di rango minore, quale è la ta- bella approvatadall'Uffi cio Estimo della Provincia. 4. Il terzo motivo di ricorso – con cui si denuncia l ' illegittimità della decisione impugnata per insufficiente e contraddittoria motiva- zione circa un punto decisivo della controversia, laddove essa aveva erroneamente negato l'esistenza di un mercato delle aree agevolate, risultando, infatti, detta affermazione smentita dai documenti versati in atti (che attesterebbero l'acquisto concluso in altra occasione da parte della stessa espropriate di aree aventi tale natura) e,comunque, per motivazioneinsufficiente, perché frutto di un giudizio apodittico , e per motivazione contraddittoria,perché non si accorda con l ' afferma- zione successiva dell'avvenuto acquisto da parte della stessa espro- priata di aree consimili –è inammissibile, poiché palesemente versato in fatto ed essendo dunque diretto a rimodulare il giudizio in tal senso reso dal decidente di merito. E'infatti appena il caso di ricordare che «il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione de- terminata dall'ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti» (Cass., Sez. U, 29/03/2013, n. 7931 ). Per vero, il controllo che la Corte di Cassazione è chiamata ad esercitare in funzione della legalità della decisione «non consente di riesaminare e di valutare autonoma- mente il merito della causa» (ex plurimis, Cass., Sez. I, 6/03/2019 , n. RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. Marulli 6519), così come a sua volta il controllo di logicità «non consente alla parte di censurare la complessiva valutazione delle risultanze proces- suali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo – come appunto qui – alla stessa una sua diversa interpre tazione, al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accerta- menti di fatto compiuti dal giudice di merito (ex plurimis, Cass., Sez. II, 19/07/2021, n. 20553 ). E questo perché, come si chiosa abitual- mente, il controllo affidato alla Corte «non equivale alla revisione del ragionamento decisorio, ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in un nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giu- dice di legittimità» (ex plurimis, Cass., Sez. I, 5/08/2016 n. 16526 ). E dunque inammissibile il ricorso che sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto, «sì come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti storici e vicende processuali, quanto l'attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto an- cora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più con- sone ai propri desiderata –quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa fossero ancora legittimamente propo- nibili dinanzi al giudice di legittimità » (così in motivazione, da ultimo, ex plurimis, Cass., Sez. V, 5/07/2024, n. 19379 ). Il motivo, dunque, perché così connaturato, non può trovare se- guito. 5. Il ricorso va conclusivamente respinto. RG 23352/20Comune di Selva di [OSCURATO:PERSONA]DBEst. Cons. Marulli 6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo. Ove dovuto,sussistono i presupposti per il raddoppio a carico del ricorrente del contributo unificato ai sensi del dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M Respinge il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento in favore di parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in
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