CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 33793/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] E COZZILE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rinvio del processo in attesa della decisione delle Sezioni Unite Penali attesa per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] • [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, datata 13.7.2021, la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione di condanna del Tribunale di Pistoia del 31.7.2019, ha assolto Gabriele e [OSCURATO:PERSONA] dai delitti di violenza privata (così riqualificata in primo grado l'originaria imputazione di sequestro di persona) e lesioni aggravate loro ascritti nell'unico capo di imputazione, revocando le statuizioni civili disposte in favore della persona offesa costituita in giudizio, [OSCURATO:PERSONA]. La lite tra i protagonisti della vicenda, secondo la contestazione, era avvenuta il 17.2.2014, all'esito di una discussione sulle assenze dal lavoro di Parlanti, cameriere presso la pizzeria di [OSCURATO:PERSONA], litigio cui seguiva l'aggressione, registrata in audio dalla vittima con il suo cellulare, ed il trascinamento della persona offesa in uno stanzino del locale ristorante, dove sarebbe stato pestato. 2. Ha proposto ricorso avverso tale sentenza la parte civile [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo un unico motivo di censura con cui evidenzia mancanza e manifesta illogicità della sentenza impugnata, là dove ha ritenuto non credibile la persona offesa, perché animata da intento vendicativo nei confronti di chi aveva intenzione di non rinnovargli il contratto di lavoro e autrice di provocazioni nei confronti degli imputati, quasi a stimolare la loro condotta, al fine di denunciarli. La tesi della Corte d'Appello ha travisato le prove e i fatti emersi nel dibattimento, anzitutto i contenuti della registrazione, ascoltati in primo grado e dai quali emerge la volontà degli imputati di bloccare la vittima nello stanzino ove si trovava per riprendere la sua giacca; ma anche i certificati medici, dai quali emergono contusioni riportate dalla persona offesa, in conseguenza della lite con gli imputati, e non semplici "inezie" come descritte dalla sentenza impugnata. In ogni caso, la stessa sentenza ammette che, pur se per poche decine di secondi, al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sia stato impedito di uscire dallo stanzino; e tanto è sufficiente a configurare il delitto di violenza privata, su cui la Corte d'Appello non si è affatto espressa, continuando a ragionare in termini di esclusione della fattispecie di sequestro di persona, nonostante la riqualificazione già in primo grado della condotta nel reato ex art. 610 cod. pen. Anche l'ulteriore indicatore della non credibilità del ricorrente è stato travisato, nel convincimento che egli avrebbe riferito contraddittoriamente in dibattimento di aver riportato una frattura al braccio dalla colluttazione con gli imputati, mentre invece risultava avesse solo "steccato" la mano sinistra; ed invece, poiché la "steccatura" è stata realizzata anche con l'apposizione di gesso per 12 giorni, era evidente che da tale circostanza di fatto derivasse il riferimento della persona offesa ritenuto erroneamente contraddittorio.3.2. [OSCURATO:PERSONA] Passafiume ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rinvio del processo per attendere la decisione delle Sezioni Unite, fissata per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sulla questione relativa all'immediata applicabilità o meno dell'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., rilevata la fondatezza del motivo di ricorso afferente alla credibilità della persona offesa. 3.1. Ha depositato conclusioni e nota spese il difensore della parte civile ricorrente, chiedendo siano liquidati 3.000 euro per la rifusione delle spese del giudizio. 3.2. Hanno depositato memoria difensiva anche i ricorrenti, tramite l'avvocato di fiducia, chiedendo il rigetto del ricorso della parte civile e deducendo l'erroneità della prospettiva del PG presso la Corte di cassazione e ribadendo le ragioni argomentative di totale inattendibilità della persona offesa già spese dalla Corte d'Appello con la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, sicchè non deve applicarsi la disciplina prevista dal nuovo comma 1-bis dell'art. 573 cod. proc. pen. 2. La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza di assoluzione impugnata, ha rivisto il giudizio di colpevolezza formulato dal primo giudice, che aveva determinato la condanna degli imputati per i delitti di lesioni e violenza privata, ed ha revocato le statuizioni civili disposte in favore del ricorrente. La parte civile eccepisce essenzialmente il vizio di travisamento della prova, in particolare delle sue dichiarazioni accusatorie, ritenute dalla Corte territoriale scarsamente credibili perché animate dalla volontà di vendicarsi dei datori di lavoro, con i quali erano sorti dissidi, preludio del suo licenziamento. In realtà, il ricorso finisce con il proporre un travisamento del fatto ed una differente lettura del tessuto probatorio, inammissibile in sede di legittimità. Come noto, infatti, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di prova posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 2.1. Venendo alle osservazioni più specifiche ed all'analisi della sentenza impugnata, non può che rilevarsi come questa abbia preso in esame i certificati medici che il ricorrente lamenta siano stati sottovalutati nella loro capacità di riscontrare e conferire credibilità ed attendibilità al suo narrato, ma li ha considerati come non essenziali a consentire neppure una verifica frazionata delle dichiarazioni della persona offesa poiché, da un lato, basati solo sulla sintomatologia riferita in pronto soccorso, anche per procedere alla cura mediante intervento di "steccatura" della mano; dall'altro, compatibili con una colluttazione da ritenersi in ogni caso ben più lieve - e, dunque, di possibile, diversa derivazione - da quella grave descritta dalla vittima nel suo racconto dibattimentale. In più, vi è un particolare fondamentale che è stato messo in risalto per l'inattendibilità: l'incoerenza tra le immagini del video e quanto riferito dalla vittima essere successo subito dopo i fatti, poiché nelle prime si vede la persona offesa che tranquillamente ed agilmente lascia la pizzeria degli imputati (anche con un "ghigno soddisfatto", sottolinea la sentenza d'appello), passando vicino a loro, laddove, invece, egli ha riferito che - subito dopo l'accaduto - aveva dovuto darsi alla fuga per sfuggire ai suoi aguzzini e si era accasciato a terra al di fuori della pizzeria, ansimante, in attesa del fratello per recarsi all'ospedale e ricevere soccorso in ragione delle ferite gravi subite in seguito alla colluttazione. Tale circostanza non è stata oggetto di alcun confronto nel ricorso, che, quindi, per tale ragione, è inammissibile anche perché genericamente formulato. Gli altri elementi di prova citati dal ricorrente, che si assumono sottovalutati, non hanno avuto rilievo decisivo alcuno nell'economia ricostruttiva della sentenza impugnata. 2.2. Infine, quanto alla considerazione che la Corte d'Appello avrebbe mancato di confrontarsi con la configurabilità giuridica del reato di violenza privata, limitandosi a ragionare in termini di impossibilità di ritenere sussistente, nella fattispecie concreta, la tipicità normativa del delitto di sequestro di persona, è evidente dall'argomentare della sentenza impugnata il condizionamento essenziale rappresentato dalla valutazione di inattendibilità della persona offesa. I giudici d'appello, infatti, pur riferendosi all'ipotesi delittuosa del sequestro di persona e non, come avrebbero dovuto, al reato di violenza privata - nonostante la riqualificazione già avvenuta al momento della decisione del Tribunale - hanno inteso rimarcare la loro convinzione di insussistenza del fatto in sé, nella sua materialità, al di là di qualsiasi sua qualificazione giuridica. 2.3. L'analisi svolta consente agevolmente di ritenere che la sentenza impugnata corrisponda anche al canone motivazionale richiesto dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite per ritenere adeguatamente sostenuto da idonei argomenti giustificativi il ribaltamento di una pronuncia di condanna in appello e la sua trasformazione in decisione assolutoria. Difatti, la sentenza Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430 ha stabilito che il giudice d'appello, che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, deve offrire comunque una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva). E tale principio interpretativo è in linea con le ragioni più generali indicate dalla giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite che hanno fissato un obbligo diffuso, per il giudice d'appello che riformi il provvedimento impugnato (sia in senso assolutorio che in chiave di condanna), di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza (Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231679). 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes