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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 10 marzo 2022

Cassazione n. 46506/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - investito della decisione dell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] inteso a ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero in relazione al decreto penale di condanna emesso il 7 luglio 2005 in relazione a reato edilizio - con ordinanza in data 9 novembre 2020 si dichiarava incompetente, poiché il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo risultante dal certificato del casellario giudiziale era una sentenza del giudice di pace della medesima città.

A seguito di ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza del 13 maggio 2021 con la quale il giudice di pace di Catanzaro rigettava l'istanza predetta, la Sezione Terza di questa Corte, con sentenza in data 20 ottobre 2021, annullava l'ordinanza con rinvio al giudice di pace di Catanzaro.

Questi, con ordinanza in data 10 marzo 2022, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo «la materia edilizia appartenente alla competenza per materia del Tribunale», disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Non sussiste nella specie la materia oggettiva di un conflitto.

2. E' principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 de/ 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844) in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore.

L'art. 627 cod. proc. pen. al comma 1, infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen.

A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi (che, nel caso di specie, non sussistono posto che vi è un sub procedimento, iniziato con la domanda alla Corte di appello, che si è concluso con l'annullamento con rinvio dalla Cassazione per incompetenza funzionale che resta ferma, dunque, alla data della domanda).

È, poi, del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep.2008, Confl. comp. in proc.

Lorenzo, cit.; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029).

E' dunque illegittimo il provvedimento del giudice di pace declinatorio della competenza così come attribuita con la sentenza di annullamento e il conflitto dev'essere dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catanzaro P.Q.M.

Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catanzaro.

Così deciso il 5 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro - investito della decisione dell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA] inteso a ottenere la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dal Pubblico Ministero in relazione al decreto penale di condanna emesso il 7 luglio 2005 in relazione a reato edilizio - con ordinanza in data 9 novembre 2020 si dichiarava incompetente, poiché il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo risultante dal certificato del casellario giudiziale era una sentenza del giudice di pace della medesima città. A seguito di ricorso per cassazione presentato avverso l'ordinanza del 13 maggio 2021 con la quale il giudice di pace di Catanzaro rigettava l'istanza predetta, la Sezione Terza di questa Corte, con sentenza in data 20 ottobre 2021, annullava l'ordinanza con rinvio al giudice di pace di Catanzaro. Questi, con ordinanza in data 10 marzo 2022, sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo «la materia edilizia appartenente alla competenza per materia del Tribunale», disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Non sussiste nella specie la materia oggettiva di un conflitto. 2. E' principio pacificamente affermato da questa Corte regolatrice quello secondo il quale (Sez. 1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 1511 de/ 11/12/2007, dep. 2008, Lorenzo, Rv. 238844) in forza del combinato disposto degli artt. 25 e 627, comma 1, cod. proc. pen., nel giudizio di rinvio non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore. L'art. 627 cod. proc. pen. al comma 1, infatti, dispone che nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento da parte della Corte di legittimità non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 cod. proc. pen. A sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, a meno che non risultino fatti nuovi (che, nel caso di specie, non sussistono posto che vi è un sub procedimento, iniziato con la domanda alla Corte di appello, che si è concluso con l'annullamento con rinvio dalla Cassazione per incompetenza funzionale che resta ferma, dunque, alla data della domanda). È, poi, del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 1511 del 11/12/2007, dep.2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, cit.; Sez. 1, n. 18802 del 16/04/2002, Bruno, Rv. 222029). E' dunque illegittimo il provvedimento del giudice di pace declinatorio della competenza così come attribuita con la sentenza di annullamento e il conflitto dev'essere dichiarato inammissibile, con trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catanzaro P.Q.M. Dichiara insussistente il conflitto e dispone la trasmissione degli atti al Giudice di pace di Catanzaro. Così deciso il 5 lug
Decreto Cassazione n. 46506/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris