CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 ottobre 2022
Cassazione n. 41703/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 21 dicembre 2021 di condanna delle medesime alle pene indicate in dispositivo per il reato di furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (argomentati in distinti atti di impugnazione) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza delle prevenute; - alla misura delle pene alle medesime inflitte; Considerato che i motivi di ricorso sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito e che difettano di specificità sia intrinseca sia estrinseca; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuna ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando le medesime in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 5 ottobre 2022