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CassazionedecretoSezione 4Decisione del 20 settembre 2022

Cassazione n. 44548/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegiale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo B), limitatamente agli episodi in data 17-18 dicembre 1994, 21-22 gennaio 1995, 5 febbraio 1995, 1-6 marzo 1995, 17 maggio 1995 e luglio 1995 per non aver commesso il fatto, e, previa conferma della condanna in ordine ai restanti episodi contestati al capo B), posti in essere in data 9 gennaio 1995, 29-30 marzo 1995 e 7 maggio 1995, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, ed in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo A), ha rideterminato la pena in anni 8 di reclusione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando otto motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta legittimità del decreto di latitanza.

Il ricorrente lamenta che il decreto di latitanza non sarebbe adeguatamente motivato con riferimento al presupposto della volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura cautelare. 2.2 Con il secondo motivo, collegato al primo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla nomina del difensore di ufficio conseguente al decreto di latitanza.

Rileva il ricorrente che attraverso l' illegittimo decreto di latitanza e la conseguente nomina del difensore di ufficio Lushaj era stato privato del diritto di nominare un difensore di fiducia.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare la inutilizzabilità delle intercettazione per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi.

Il ricorrente nell'esplicitare le ragioni della doglianza, rubricata come relativa al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi, fa riferimento allo stesso tempo alla assenza in atti dei decreti autorizzativi e di proroga ed al difetto di motivazione degli stessi; specificamente censura il passaggio della sentenza in cui si afferma che, essendosi svolto il giudizio di primo grado con le forme del rito ordinario, era onere della parte chiedere l'acquisizione dei decreti che invece non erano entrati a far parte del fascicolo del dibattimento. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] o Zija nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello avrebbe a tal fine ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver visto [OSCURATO:PERSONA] recarsi presso la pensione "[OSCURATO:PERSONA]" a prendere colui che nelle telefonate era chiamato Ferdinando, e avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in più occasioni presso detta pensione e ivi avrebbe prelevato anche altre persone.

Per altro verso la identità delle impronte di [OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA] non valeva a dimostrare che Kapay si identificasse con il Ferdinando le cui conversazioni erano state intercettate. 2.5 Con il quinto motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente lamenta che non sia stata raggiunta la prova del vincolo permanente nascente dall'accordo associativo e che sarebbe carente l'accertamento anche solo per facta concludentia dell'esistenza di una struttura organizzativa.

2.6. Con il sesto motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per i singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/1990 contestati al capo B).

Il ricorrente fa riferimento: - alle intercettazioni relative a episodio del 19-22 gennaio per cui vi è stata assoluzione; - alle intercettazioni relative all'episodio del 5 febbraio per cui vi è stata assoluzione; - alle intercettazioni relative all'episodio del 29/30 marzo 1995.

Rileva in proposito che difetterebbe la prova che Fernando si identifichi nell' imputato e la prova, in ogni caso, che agli appuntamenti abbiano fatto seguito degli incontri. 2.7 Con il settimo motivo ha dedotto la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena sia del reato base, sia degli aumenti in continuazione.

2.8. Con l'ottavo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione del reati per intervenuta prescrizione

3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

4. Con nota depositata in data 20 settembre 2022 la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.11 primo ed il secondo motivo, incentrati sulla mancata motivazione del decreto di latitanza e sulla conseguente illegittimità del nomina del difensore di ufficio, sono manifestamente infondati. 2.1 L'art. 295 cod. proc. pen. prevede che se la persona nei cui confronti è disposta una misura cautelare non viene rintracciata e dunque non è possibile procedere agli adempimenti esecutivi, l'ufficiale o l'agente incaricato di tali adempimenti redige il verbale di vane ricerche in cui indica le indagini svolte ai fini del rintraccio della persona e lo trasmette al giudice che ha messo l'ordinanza; questi, se ritiene le ricerche esaurienti, emette il decreto di latitanza.

L'art. 296 cod. proc. pen. stabilisce che è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora (o a un ordine con cui si dispone la carcerazione).

Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta eseguita.

Per espressa disposizione legislativa, dunque, assume la qualità di latitante solo colui che non venga rintracciato ai fini della esecuzione della misura e si abbia ragione di ritenere che il mancato rintraccio sia dovuto alla sua volontà di sottrarsi a detta misura.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez.

U, Sentenza n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792).

La giurisprudenza successiva a tale pronuncia ha affermato che l'esaustività delle ricerche va intesa come esaustività investigativa, la quale deve essere concretamente misurata in una duplice concorrente prospettiva: da un lato, infatti, le indagini svolte per pervenire al rintraccio del latitante devono essere tali da escludere possibilità ulteriori ai fini della esecuzione della misura, rendendo quindi evidente che, laddove sussistano concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio all'estero del soggetto, gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia non possono non essere attivati; dall'altro, le ricerche e le correlative indagini devono consentire al giudice di affermare la sussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura, giacché, altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva dell'accertamento "sostanziale" che qualifica la condizione normativa di quello status.

Tutto ciò sta quindi a significare che, ove non risulti positivamente riscontrata la completezza delle ricerche, nella duplice prospettiva di cui innanzi si è detto, il giudice sarà chiamato a disporre ulteriori accertamenti, proprio perché non risultano positivamente acclarati, alla luce delle peculiarità che possono caratterizzare le singole vicende, fra le quali - anche e forse soprattutto - le condizioni personali del ricercato, i presupposti cui l'ordinamento subordina la declaratoria dello stato di latitanza ( sez

5. n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827) 2.3 La Corte di Appello, nel replicare ad analoga censura mossa con impugnazione, ha richiamato tali principi ed ha precisato che il decreto di latitanza era legittimo sotto entrambi i profili, sia quello della completezza delle ricerche, sia quello della volontaria sottrazione: all'epoca della emissione della ordinanza custodiate, non risultava che Lushaj fosse reperibile in Albania presso un domicilio specifico e pertanto le ricerche contenute nel verbale dovevano ritenersi esaustive.

La censura del ricorrente è aspecifica e non indica a sostegno elementi di fatto tali da scardinare l'argomentare dei giudici di merito, né sotto il profilo della eventuale incompletezza della ricerche, né sotto il profilo degli indici della sottrazione non volontaria alla cattura.

3. Il terzo motivo, inerente i decreti autorizzativi delle intercettazioni è inammissibile, in quanto la censura è posta, essa stessa, come contraddittoria, Il ricorrente, da un lato, lamenta la mancata motivazione dei decreti autorizzativi, omettendo tuttavia di allegarli al ricorso in ossequio al principio della autosufficienza, in forza del quale risultano inammissibili quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419).

Dall'altro il ricorrente lamenta la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento di detti decreti.

Si tratta pertanto di motivo aspecifico, privo di indicazioni a sostegno che, pertanto, non legittima l'intervento d questa Corte.

4. Il quarto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha spiegato che la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza era stata emessa, era stata già affermata dal provvedimento della stessa Corte con cui il ricorrente era stato restituito nel termine per proporre impugnazione e che aveva richiamato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce del 2002.

La censura del ricorrente, di contro, è ancora una volta generica e non confrontandosi con il percorso argomentativo esposto, né indicando elementi concreto a sostegno, non legittima l'intervento di questa Corte.

5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, è inammissibile.

La Corte di Appello ha dato atto che con altra sentenza emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato era già stata ritenuta la sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, essendo stati provati a) i contatti costanti fra un gruppo di persone di cittadinanza ed albanese volti alla pianificazione di importazioni di droga del tipo eroina in quantitativi rilevanti dall'Albania in Italia con approdo nelle coste salentine, b) l'esistenza di una struttura organizzativa su base gerarchica, c) le identiche modalità di esecuzione delle varie importazioni.

La partecipazione di Lushaj al contesto associativo è stata affermata con puntuale richiamo agli atti processuali analiticamente indicati.

A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con specifici passaggi della sentenza impugnata, né contrappone ad essa una analisi critica, ma si limita ad un richiamo degli orientamenti di legittimità relativi al reato in esame senza operare un doveroso raccordo con la fattispecie concreta oggetto dii contestazione. 6.11 sesto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per i singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/1990 contestati al capo B) è inammissibile.

A tacere del riferimento ad alcuni passaggi delle intercettazioni relativi ad episodi per cui è intervenuta l'assoluzione, si devono rammentare i confini del giudizio di legittimità, ovvero per quanto di interesse in questa sede, si deve ribadire che: - in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep.04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615). - sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) -con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337).

Ciò premesso, la Corte di Appello ha dato conto ( pagg.11-13) delle risultanze delle indagini dimostrative del coinvolgimento di Lushaj nei delitti scopo con motivazione sufficiente, coerente con i dati di fatto riportati e non illogica.

Di contro la censura del ricorrente, fondata sulla lettura di elementi di fatto, sollecita la Corte ad una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio e come tale è inammissibile.

7. Il settimo motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha spiegato che la pena per il reato associativo, determinata in anni 10 e mesi 6 di reclusione, non poteva essere contenuta nei minimi edittali, operando un riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare alla gravità del reato, caratterizzato dall'impianto di una struttura organizzativa volta a traffici di droga di vasta portata.

L'aumento per la continuazione, con riferimento ai singoli reati scopo, è stato quantificato in misura di soli quattro mesi ciascuno: l'entità minima dell'aumento esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi un difetto di motivazione in ordine alla graduazione della pena.

Invero le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che è, sì, necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e sussiste uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore», ma che l'onere motivazionale deve essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, sicché la motivazione deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati" (Sez.

U , n. 47127 del 24/06/2021, Pezzoni, Rv. 282269)

8. L'ottavo motivo, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato.

Il termine minimo di prescrizione, secondo la disciplina in allora in vigore, applicabile in quanto più favorevole, in ordine al reato di cui al capo A) (per aver fatto parte della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso tra dicembre 1994 e ottobre 1995) era di anni 20, e in ordine al reato di cui al capo B) (art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso fra dicembre 1994 e maggio 1995) era di anni 15, cui deve essere aggiunto, ex art. 175 comma 8 cod. proc. pen. il periodo di sospensione intercorrente tra la notificazione della sentenza contumaciale (1997) e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che ha concesso la restituzione del termine per proporre impugnazione (2018).

9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del Tribunale collegiale di Lecce, appellata da [OSCURATO:PERSONA], lo ha assolto dal reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo B), limitatamente agli episodi in data 17-18 dicembre 1994, 21-22 gennaio 1995, 5 febbraio 1995, 1-6 marzo 1995, 17 maggio 1995 e luglio 1995 per non aver commesso il fatto, e, previa conferma della condanna in ordine ai restanti episodi contestati al capo B), posti in essere in data 9 gennaio 1995, 29-30 marzo 1995 e 7 maggio 1995, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309/1990, ed in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 contestato al capo A), ha rideterminato la pena in anni 8 di reclusione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo di difensore, formulando otto motivi. 2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione della legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta legittimità del decreto di latitanza. Il ricorrente lamenta che il decreto di latitanza non sarebbe adeguatamente motivato con riferimento al presupposto della volontarietà della sottrazione all'esecuzione della misura cautelare. 2.2 Con il secondo motivo, collegato al primo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla nomina del difensore di ufficio conseguente al decreto di latitanza. Rileva il ricorrente che attraverso l' illegittimo decreto di latitanza e la conseguente nomina del difensore di ufficio Lushaj era stato privato del diritto di nominare un difensore di fiducia. 2.3. Con il terzo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare la inutilizzabilità delle intercettazione per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi. Il ricorrente nell'esplicitare le ragioni della doglianza, rubricata come relativa al difetto di motivazione dei decreti autorizzativi, fa riferimento allo stesso tempo alla assenza in atti dei decreti autorizzativi e di proroga ed al difetto di motivazione degli stessi; specificamente censura il passaggio della sentenza in cui si afferma che, essendosi svolto il giudizio di primo grado con le forme del rito ordinario, era onere della parte chiedere l'acquisizione dei decreti che invece non erano entrati a far parte del fascicolo del dibattimento. 2.4 Con il quarto motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA] o Zija nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello avrebbe a tal fine ritenuto rilevanti le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito di aver visto [OSCURATO:PERSONA] recarsi presso la pensione "[OSCURATO:PERSONA]" a prendere colui che nelle telefonate era chiamato Ferdinando, e avrebbe omesso di considerare che [OSCURATO:PERSONA] si era recato in più occasioni presso detta pensione e ivi avrebbe prelevato anche altre persone. Per altro verso la identità delle impronte di [OSCURATO:PERSONA] con quelle di [OSCURATO:PERSONA] non valeva a dimostrare che Kapay si identificasse con il Ferdinando le cui conversazioni erano state intercettate. 2.5 Con il quinto motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per il reato di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Il ricorrente lamenta che non sia stata raggiunta la prova del vincolo permanente nascente dall'accordo associativo e che sarebbe carente l'accertamento anche solo per facta concludentia dell'esistenza di una struttura organizzativa. 2.6. Con il sesto motivo ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per i singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/1990 contestati al capo B). Il ricorrente fa riferimento: - alle intercettazioni relative a episodio del 19-22 gennaio per cui vi è stata assoluzione; - alle intercettazioni relative all'episodio del 5 febbraio per cui vi è stata assoluzione; - alle intercettazioni relative all'episodio del 29/30 marzo 1995. Rileva in proposito che difetterebbe la prova che Fernando si identifichi nell' imputato e la prova, in ogni caso, che agli appuntamenti abbiano fatto seguito degli incontri. 2.7 Con il settimo motivo ha dedotto la mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla quantificazione della pena sia del reato base, sia degli aumenti in continuazione. 2.8. Con l'ottavo motivo ha dedotto la mancata declaratoria di estinzione del reati per intervenuta prescrizione 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Con nota depositata in data 20 settembre 2022 la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.2.11 primo ed il secondo motivo, incentrati sulla mancata motivazione del decreto di latitanza e sulla conseguente illegittimità del nomina del difensore di ufficio, sono manifestamente infondati. 2.1 L'art. 295 cod. proc. pen. prevede che se la persona nei cui confronti è disposta una misura cautelare non viene rintracciata e dunque non è possibile procedere agli adempimenti esecutivi, l'ufficiale o l'agente incaricato di tali adempimenti redige il verbale di vane ricerche in cui indica le indagini svolte ai fini del rintraccio della persona e lo trasmette al giudice che ha messo l'ordinanza; questi, se ritiene le ricerche esaurienti, emette il decreto di latitanza. L'art. 296 cod. proc. pen. stabilisce che è latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare, agli arresti domiciliari, al divieto di espatrio, all'obbligo di dimora (o a un ordine con cui si dispone la carcerazione). Con il provvedimento che dichiara la latitanza il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta eseguita. Per espressa disposizione legislativa, dunque, assume la qualità di latitante solo colui che non venga rintracciato ai fini della esecuzione della misura e si abbia ragione di ritenere che il mancato rintraccio sia dovuto alla sua volontà di sottrarsi a detta misura. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che Ai fini della dichiarazione di latitanza, tenuto conto delle differenze che non rendono compatibili tale condizione con quella della irreperibilità, le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen. - pur dovendo essere tali da risultare esaustive al duplice scopo di consentire al giudice di valutare l'impossibilità di procedere alla esecuzione della misura per il mancato rintraccio dell'imputato e la volontaria sottrazione di quest'ultimo alla esecuzione della misura emessa nei suoi confronti - non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi specificati dal codice di rito ai fini della dichiarazione di irreperibilità e, di conseguenza, neanche le ricerche all'estero quando ricorrano le condizioni previste dall'art. 169, comma quarto, dello stesso codice. (Sez. U, Sentenza n. 18822 del 27/03/2014, Avram, Rv. 258792). La giurisprudenza successiva a tale pronuncia ha affermato che l'esaustività delle ricerche va intesa come esaustività investigativa, la quale deve essere concretamente misurata in una duplice concorrente prospettiva: da un lato, infatti, le indagini svolte per pervenire al rintraccio del latitante devono essere tali da escludere possibilità ulteriori ai fini della esecuzione della misura, rendendo quindi evidente che, laddove sussistano concreti elementi che indichino un preciso luogo di rifugio all'estero del soggetto, gli strumenti di cooperazione internazionale di polizia non possono non essere attivati; dall'altro, le ricerche e le correlative indagini devono consentire al giudice di affermare la sussistenza del presupposto della volontaria sottrazione alla esecuzione della misura, giacché, altrimenti, la declaratoria di latitanza risulterebbe priva dell'accertamento "sostanziale" che qualifica la condizione normativa di quello status. Tutto ciò sta quindi a significare che, ove non risulti positivamente riscontrata la completezza delle ricerche, nella duplice prospettiva di cui innanzi si è detto, il giudice sarà chiamato a disporre ulteriori accertamenti, proprio perché non risultano positivamente acclarati, alla luce delle peculiarità che possono caratterizzare le singole vicende, fra le quali - anche e forse soprattutto - le condizioni personali del ricercato, i presupposti cui l'ordinamento subordina la declaratoria dello stato di latitanza ( sez 5. n. 54189 del 20/10/2016, Buzi, Rv. 268827) 2.3 La Corte di Appello, nel replicare ad analoga censura mossa con impugnazione, ha richiamato tali principi ed ha precisato che il decreto di latitanza era legittimo sotto entrambi i profili, sia quello della completezza delle ricerche, sia quello della volontaria sottrazione: all'epoca della emissione della ordinanza custodiate, non risultava che Lushaj fosse reperibile in Albania presso un domicilio specifico e pertanto le ricerche contenute nel verbale dovevano ritenersi esaustive. La censura del ricorrente è aspecifica e non indica a sostegno elementi di fatto tali da scardinare l'argomentare dei giudici di merito, né sotto il profilo della eventuale incompletezza della ricerche, né sotto il profilo degli indici della sottrazione non volontaria alla cattura. 3. Il terzo motivo, inerente i decreti autorizzativi delle intercettazioni è inammissibile, in quanto la censura è posta, essa stessa, come contraddittoria, Il ricorrente, da un lato, lamenta la mancata motivazione dei decreti autorizzativi, omettendo tuttavia di allegarli al ricorso in ossequio al principio della autosufficienza, in forza del quale risultano inammissibili quei motivi di ricorso che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione e pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (sez. 4, n.46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 27007; Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419). Dall'altro il ricorrente lamenta la mancata acquisizione al fascicolo del dibattimento di detti decreti. Si tratta pertanto di motivo aspecifico, privo di indicazioni a sostegno che, pertanto, non legittima l'intervento d questa Corte. 4. Il quarto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine in ordine alla identificazione di [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA] nell'odierno imputato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha spiegato che la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], alias [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti la sentenza era stata emessa, era stata già affermata dal provvedimento della stessa Corte con cui il ricorrente era stato restituito nel termine per proporre impugnazione e che aveva richiamato l'ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce del 2002. La censura del ricorrente, di contro, è ancora una volta generica e non confrontandosi con il percorso argomentativo esposto, né indicando elementi concreto a sostegno, non legittima l'intervento di questa Corte. 5. Il quinto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il reato associativo, è inammissibile. La Corte di Appello ha dato atto che con altra sentenza emessa nei confronti del coimputato [OSCURATO:PERSONA] passata in giudicato era già stata ritenuta la sussistenza di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, essendo stati provati a) i contatti costanti fra un gruppo di persone di cittadinanza ed albanese volti alla pianificazione di importazioni di droga del tipo eroina in quantitativi rilevanti dall'Albania in Italia con approdo nelle coste salentine, b) l'esistenza di una struttura organizzativa su base gerarchica, c) le identiche modalità di esecuzione delle varie importazioni. La partecipazione di Lushaj al contesto associativo è stata affermata con puntuale richiamo agli atti processuali analiticamente indicati. A fronte di tale motivazione, il motivo di ricorso è aspecifico, in quanto non si confronta con specifici passaggi della sentenza impugnata, né contrappone ad essa una analisi critica, ma si limita ad un richiamo degli orientamenti di legittimità relativi al reato in esame senza operare un doveroso raccordo con la fattispecie concreta oggetto dii contestazione. 6.11 sesto motivo, relativo al vizio di motivazione in ordina alla affermazione della responsabilità penale per i singoli episodi di cui all'art. 73 d.P.R n. 309/1990 contestati al capo B) è inammissibile. A tacere del riferimento ad alcuni passaggi delle intercettazioni relativi ad episodi per cui è intervenuta l'assoluzione, si devono rammentare i confini del giudizio di legittimità, ovvero per quanto di interesse in questa sede, si deve ribadire che: - in caso di conformità, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile, al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscono una sola entità (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993 (dep.04/02/1994), Albergamo e altri, Rv. 197250; Sez. 3 n. 13926 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] Ud. (dep. 12/04/2012), Valerio, Rv. 252615). - sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi probatori attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e che sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482) -con riferimento specifico al mezzo di prova delle intercettazioni, questa Corte ha stabilito che "costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite" (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Ciò premesso, la Corte di Appello ha dato conto ( pagg.11-13) delle risultanze delle indagini dimostrative del coinvolgimento di Lushaj nei delitti scopo con motivazione sufficiente, coerente con i dati di fatto riportati e non illogica. Di contro la censura del ricorrente, fondata sulla lettura di elementi di fatto, sollecita la Corte ad una inammissibile lettura alternativa del compendio probatorio e come tale è inammissibile. 7. Il settimo motivo, relativo al vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di Appello ha spiegato che la pena per il reato associativo, determinata in anni 10 e mesi 6 di reclusione, non poteva essere contenuta nei minimi edittali, operando un riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. ed in particolare alla gravità del reato, caratterizzato dall'impianto di una struttura organizzativa volta a traffici di droga di vasta portata. L'aumento per la continuazione, con riferimento ai singoli reati scopo, è stato quantificato in misura di soli quattro mesi ciascuno: l'entità minima dell'aumento esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi un difetto di motivazione in ordine alla graduazione della pena. Invero le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che è, sì, necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e sussiste uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore», ma che l'onere motivazionale deve essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, sicché la motivazione deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati i limiti previsti dall'art.81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati" (Sez. U , n. 47127 del 24/06/2021, Pezzoni, Rv. 282269) 8. L'ottavo motivo, relativo alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. Il termine minimo di prescrizione, secondo la disciplina in allora in vigore, applicabile in quanto più favorevole, in ordine al reato di cui al capo A) (per aver fatto parte della associazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 commesso tra dicembre 1994 e ottobre 1995) era di anni 20, e in ordine al reato di cui al capo B) (art. 73 d.P.R. n. 309/1990 commesso fra dicembre 1994 e maggio 1995) era di anni 15, cui deve essere aggiunto, ex art. 175 comma 8 cod. proc. pen. il periodo di sospensione intercorrente tra la notificazione della sentenza contumaciale (1997) e la notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che ha concesso la restituzione del termine per proporre impugnazione (2018). 9. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara
Decreto Cassazione n. 44548/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris