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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 08461/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Campobasso, in ri- forma della sentenza del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, emessa in data 19/11/2019 all'esito di giudizio abbreviato, appellata dal P.M., ha dichiarato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo A) della rubrica, e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 1.778 di ammenda, con revoca della patente di guida, sospensione della pena e non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Il Tribunale monocratico di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dai seguenti reati: A) reato di cui all'art 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies D.L.vo 285/92 e s.m.i. perché si poneva alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico rilevato pari a grammi/litro 1,91, così come accertato con referto medico del 6.3.2017, emesso dall'ospedale "A Cardarelli" di Campobasso.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 e di aver causato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (CB), il 6 marzo 2017.

B) reato di cui all'art. 187 comma 1, comma 1 bis e comma 1 quater D.L.vo 285/92 e s.m.i. perché si poneva alla guida, del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato CFI97XE in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione cli sostanze stu- pefacenti (Cannabinoidi), così come accertato con referto medico del 63.2017, emesso dall'ospedale "A Cardarelli" di [OSCURATO:PERSONA] le aggravanti di aver com- messo il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 e di aver causato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (CB), il 6 marzo 2017.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]- rio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un unico motivo il ricorrente, dopo un'ampia esposizione della vicenda processuale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata appli- cazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni scritte rese ex art. 23 D.L.149/2020.

Il ricorrente si duole che nonostante l'avvenuto deposito di conclusioni scritte, nelle quali veniva richiesta l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, l'impugnata sentenza non abbia valutato la richiesta, ritenendo il mancato deposito di conclusioni da parte del difensore.Si richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 13681/2016 sull'applicabilità della causa di non punibilità al reato di guida in stato di ebbrezza, nonché la sentenza di questa sezione n.7606/2016 sull'applicabilità di ufficio della causa di esclusione della punibilità, anche se non dedotta nel giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma.

In ogni caso, si aggiunge, la richiesta risulta ammissibile se proposta in sede di conclusioni di appello, come nel caso che ci occupa, anche se non dedotta con specifico motivo.

L'applicabilità dell'istituto non è rimessa alla discrezionalità del giudicante, ma la corte di appello avrebbe dovuto, non solo valutarla perché regolarmente propo- sta dall'imputato, ma anche applicarla di ufficio con conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Dopo aver ricordato i principi che reggono la concreta applicazione dell'invo- cata causa di esclusione della punibilità, si precisa che non può ritenersi ostativa la circostanza che il valore del tasso alcolemico riscontrato fosse superiore ai valori di soglia minimi, in quanto tale motivazione sarebbe difforme dai criteri che devono ispirare il giudizio in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, del resto si ricorda che la sentenza di condanna ha fatto applicazione dei minimi edittali.

Si invoca, ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis, la non abitualità della con- dotta, l'assenza di precedenti penali, l'assenza di danni alla persona e, infine, l'ine- sistenza di nesso causale tra la condotta del conducente e il sinistro.

La corte di appello - ci si duole- avrebbe dovuto apprezzare che le modalità dell'incidente non erano sintomatiche di una diminuita capacità di determinazione alla guida, per lo stato di ebbrezza, in quanto l'incidente è stato determinato da terzi rimasti sconosciuti, come risulta dalla deposizione dell'informatore ascoltato dai CC, il quale ha riferito che un autoveicolo invadeva contromano la corsia per- corsa dal Ricci, costringendolo a sterzare per evitare l'impatto frontale.

Chiede, pertanto, l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata.

3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il solo P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, l'impugnata sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno, avendo la Corte di Appello di Campobasso sezione unica.

2. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza sollevato- emerge che, effettivamente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad inviare le proprie conclusioni scritte nell'interesse del suo assistito [OSCURATO:PERSONA], per l'udienza camerale senza discussione orale ex art. 23 d.l. 137/20 del 18/3/2021, con cui chiedeva, in via principale, confermarsi la sentenza di assoluzione impugnata dal PG e, in via subordinata, "prosciogliere il prevenuto ai sensi dell'art. 131bis c.p. al cospetto del fatto di lieve entità minimo della pene con ogni beneficio di legge".

Tali conclusioni venivano dal sopra indicato difensore inoltrate via pec alla Corte di Appello di Catanzaro (penale. ca. campobasso@giustiziacert. it) il 3/3/2021 alle 17.09.17 e veniva accettata dal sistema alle 17.09.18 del medesimo giorno.

Tali conclusioni, con tutta evidenza, non venivano poste a disposizione dell'or- gano giudicante, come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata ove si legge, in punto conclusioni del difensore dell'imputato, "non sono pervenute con- clusioni.

Conseguentemente la Corte molisana non operava alcuna valutazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. 3.

Sussiste, pertanto, il dedotto vizio di legittimità.

Questa Corte, già in passato, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che volesse avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto aveva l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, co. 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non fosse stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legitti- mità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945).

E ha affermato, che, in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria, la questione dell'applica- zione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità atteso che, all'esito della celebrazione del giudizio di appello, la difesa dell'imputato, nel formulare le proprie conclusioni, può avanzare, anche in via subordinata, come avvenuto nel caso che ci occupa, richiesta di applicazione di detta causa di non punibilità (Sez. 7, n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913).

Peraltro - ma non è il caso in esame, visto che il thema decidendi è proprio che la questione era stata devoluta in appello e non è stata esaminata- il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art.606, co. 3, cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; contra Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 2017, Fontana, Rv. 269160).

Occorre considerare, infatti, che le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

L.] sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestiva- mente proposte per essere poi valutate solo in tale sede.

Pertanto, nel giudizio di merito, potendo essere apprezzati tutti i presupposti della predetta causa di non punibilità, si deve ritenere ammissibile che la richiesta possa essere avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello anche se non dedotta con uno specifico motivo, e comunque entro i limiti del principio devolutivo, ove i punti investiti dai motivi ammissibili dell'appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fon- damento della responsabilità ed agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della con- dotta, ai motivi del delinquere.

4. Non ignora il Collegio che, secondo un indirizzo giurisprudenziale più re- cente, (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 Ud. dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'ob- bligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen.

Nel solco di tale indirizzo, anche nel caso in cui ad appellare sia l'imputato, l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può rendere irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se, infatti, sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclu- sione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica ri- chiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello.

Dunque, in un caso come quello che ci occupa, il giudice di appello avrebbe potuto valutare d'ufficio, nel momento in cui ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo grado, la sussistenza della possibile causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

E ancor più avrebbe dovuto farlo visto che costituiva una delle richieste conclusive del difensore.

Ma non lo ha fatto.

5. Resta da vedere se, a fronte dell'annullamento della sentenza impugnata, la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 131-bis competa al giudice del merito ovvero possa essere effettuata anche in questa sede di legit- timità.

Va rilevato che le due pronunce sopra citate (Sez. 6 , n. 2175/2021 e Sez. 6, n. 13219/2019), che pure hanno affermato il medesimo principio che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del pro- cesso, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sono pervenute a conclusioni diverse quanto al tipo di annullamento da ope- rare.

Sez. 6 n. 13219/2019, pur affermando i medesimi principi, perviene ad an- nullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per verifi- care la sussistenza dei presupposti di fatto previsti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Sez. 6, n. 2175/2021 ha ritenuto, invece, che non si imponesse un annulla- mento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al man- cato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comportano che possa essere anche la Corte di Cassazione a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità.

Aveva rilevato, perciò, come il ricorso proposto si presentasse del tutto generico, avendo la difesa affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della particolare tenuità dell'offesa senza nulla, in concreto allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato e aveva, dunque, dichiarato per tale ragione il ricorso inammissibile.

Con la conseguente preclusione della possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attri- buendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che pre- suppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez.

Un, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).Ritiene il Collegio che l'orientamento preferibile - e da consolidare- sia quello affermato da Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476 secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rileva- bili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (fattispecie in tema di danneggiamento, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la deci- sione di merito, che aveva negato la sussistenza della causa di non punibilità sulla base di un criterio di non irrisorietà della spesa necessaria al ripristino del bene danneggiato, ritenuto dalla Corte difforme dal canone legale; conf.

Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118).

Conclusivamente, allorché, in positivo o in negativo, i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulte- riori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett.

I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271) sarà questa stessa Corte di legittimità a poter pro- nunciarsi sulla sussistenza dei presupposti perché operi la causa di non punibilità ex art. 131bis.

Tuttavia, allorché si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto. alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il rico- noscimento della causa di non punibilità e perciò, quando ci si trovi di fronte a situazioni, come quella in esame, in cui non sono immediatamente rilevabili dagli atti né elementi di fatto per ritenere applicabile la norma di cui all'art. 131-bis e nemmeno elementi ictu ocu/i contrari, ritiene il Collegio che la valutazione debba essere riservata al giudice del merito, cui il tema era stato proposto e non scruti- nato.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Campobasso, in ri- forma della sentenza del Tribunale di Campobasso in composizione monocratica, emessa in data 19/11/2019 all'esito di giudizio abbreviato, appellata dal P.M., ha dichiarato l'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato ascrittogli al capo A) della rubrica, e, concessegli le attenuanti generiche e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi cinque e giorni dieci di arresto ed euro 1.778 di ammenda, con revoca della patente di guida, sospensione della pena e non menzione, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il Tribunale monocratico di Campobasso, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato perché il fatto non sussiste dai seguenti reati: A) reato di cui all'art 186 comma 2 lett. c), comma 2 bis e comma 2 sexies D.L.vo 285/92 e s.m.i. perché si poneva alla guida del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato [OSCURATO:TARGA], in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico rilevato pari a grammi/litro 1,91, così come accertato con referto medico del 6.3.2017, emesso dall'ospedale "A Cardarelli" di Campobasso. Con le aggravanti di aver commesso il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 e di aver causato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (CB), il 6 marzo 2017. B) reato di cui all'art. 187 comma 1, comma 1 bis e comma 1 quater D.L.vo 285/92 e s.m.i. perché si poneva alla guida, del veicolo [OSCURATO:PERSONA] targato CFI97XE in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione cli sostanze stu- pefacenti (Cannabinoidi), così come accertato con referto medico del 63.2017, emesso dall'ospedale "A Cardarelli" di [OSCURATO:PERSONA] le aggravanti di aver com- messo il fatto dopo le ore 22:00 e prima delle ore 07:00 e di aver causato un incidente stradale. [OSCURATO:PERSONA] del Sannio (CB), il 6 marzo 2017. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, [OSCURATO:PERSONA]- rio, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enun- ciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un unico motivo il ricorrente, dopo un'ampia esposizione della vicenda processuale, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per mancata appli- cazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., richiesta nelle conclusioni scritte rese ex art. 23 D.L.149/2020. Il ricorrente si duole che nonostante l'avvenuto deposito di conclusioni scritte, nelle quali veniva richiesta l'applicazione della causa di non punibilità per lieve entità del fatto, l'impugnata sentenza non abbia valutato la richiesta, ritenendo il mancato deposito di conclusioni da parte del difensore.Si richiama la sentenza a Sezioni Unite n. 13681/2016 sull'applicabilità della causa di non punibilità al reato di guida in stato di ebbrezza, nonché la sentenza di questa sezione n.7606/2016 sull'applicabilità di ufficio della causa di esclusione della punibilità, anche se non dedotta nel giudizio di appello pendente alla data di entrata in vigore della norma. In ogni caso, si aggiunge, la richiesta risulta ammissibile se proposta in sede di conclusioni di appello, come nel caso che ci occupa, anche se non dedotta con specifico motivo. L'applicabilità dell'istituto non è rimessa alla discrezionalità del giudicante, ma la corte di appello avrebbe dovuto, non solo valutarla perché regolarmente propo- sta dall'imputato, ma anche applicarla di ufficio con conseguente assoluzione ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Dopo aver ricordato i principi che reggono la concreta applicazione dell'invo- cata causa di esclusione della punibilità, si precisa che non può ritenersi ostativa la circostanza che il valore del tasso alcolemico riscontrato fosse superiore ai valori di soglia minimi, in quanto tale motivazione sarebbe difforme dai criteri che devono ispirare il giudizio in relazione al bene giuridico tutelato dalla norma, del resto si ricorda che la sentenza di condanna ha fatto applicazione dei minimi edittali. Si invoca, ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis, la non abitualità della con- dotta, l'assenza di precedenti penali, l'assenza di danni alla persona e, infine, l'ine- sistenza di nesso causale tra la condotta del conducente e il sinistro. La corte di appello - ci si duole- avrebbe dovuto apprezzare che le modalità dell'incidente non erano sintomatiche di una diminuita capacità di determinazione alla guida, per lo stato di ebbrezza, in quanto l'incidente è stato determinato da terzi rimasti sconosciuti, come risulta dalla deposizione dell'informatore ascoltato dai CC, il quale ha riferito che un autoveicolo invadeva contromano la corsia per- corsa dal Ricci, costringendolo a sterzare per evitare l'impatto frontale. Chiede, pertanto, l'annullamento senza o con rinvio della sentenza impugnata. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020), il solo P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso sopra illustrato è fondato e, pertanto, l'impugnata sen- tenza va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Salerno, avendo la Corte di Appello di Campobasso sezione unica. 2. Ed invero, dall'esame degli atti, cui questa Corte di legittimità ha ritenuto di accedere in ragione del tipo di doglianza sollevato- emerge che, effettivamente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ebbe ad inviare le proprie conclusioni scritte nell'interesse del suo assistito [OSCURATO:PERSONA], per l'udienza camerale senza discussione orale ex art. 23 d.l. 137/20 del 18/3/2021, con cui chiedeva, in via principale, confermarsi la sentenza di assoluzione impugnata dal PG e, in via subordinata, "prosciogliere il prevenuto ai sensi dell'art. 131bis c.p. al cospetto del fatto di lieve entità minimo della pene con ogni beneficio di legge". Tali conclusioni venivano dal sopra indicato difensore inoltrate via pec alla Corte di Appello di Catanzaro (penale. ca. campobasso@giustiziacert. it) il 3/3/2021 alle 17.09.17 e veniva accettata dal sistema alle 17.09.18 del medesimo giorno. Tali conclusioni, con tutta evidenza, non venivano poste a disposizione dell'or- gano giudicante, come si evince dall'epigrafe della sentenza impugnata ove si legge, in punto conclusioni del difensore dell'imputato, "non sono pervenute con- clusioni. Conseguentemente la Corte molisana non operava alcuna valutazione in relazione alla richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. 3. Sussiste, pertanto, il dedotto vizio di legittimità. Questa Corte, già in passato, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, l'imputato assolto in primo grado che volesse avvalersi della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto aveva l'onere di richiedere espressamente al giudice dell'impugnazione l'applicazione dell'istituto per non incorrere nella preclusione di cui all'art. 609, co. 2, cod. proc. pen., non potendo la questione, una volta che non fosse stata dedotta in appello, rientrare nella cognizione del giudice di legitti- mità (Sez. 3, n. 12724 del 15/02/2019, Guidi, Rv. 280945). E ha affermato, che, in caso di riforma in appello della sentenza assolutoria, la questione dell'applica- zione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità atteso che, all'esito della celebrazione del giudizio di appello, la difesa dell'imputato, nel formulare le proprie conclusioni, può avanzare, anche in via subordinata, come avvenuto nel caso che ci occupa, richiesta di applicazione di detta causa di non punibilità (Sez. 7, n. 15659 del 08/03/2018, Cavasin, Rv. 272913). Peraltro - ma non è il caso in esame, visto che il thema decidendi è proprio che la questione era stata devoluta in appello e non è stata esaminata- il Collegio ritiene di aderire all'indirizzo secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art.606, co. 3, cod. proc. pen. (così Sez. 5, n. 57491 del 23/11/2017, Molo, Rv. 271877 Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018, Sarr, Rv. 272789; Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Semmah, Rv. 275782; contra Sez. 6, n. 7606 del 16/12/2016, dep. 2017, Curia, Rv. 269164; Sez. 3, n. 6870 del 28/04/2016, dep. 2017, Fontana, Rv. 269160). Occorre considerare, infatti, che le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. L.] sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestiva- mente proposte per essere poi valutate solo in tale sede. Pertanto, nel giudizio di merito, potendo essere apprezzati tutti i presupposti della predetta causa di non punibilità, si deve ritenere ammissibile che la richiesta possa essere avanzata in sede di conclusioni nel giudizio di appello anche se non dedotta con uno specifico motivo, e comunque entro i limiti del principio devolutivo, ove i punti investiti dai motivi ammissibili dell'appello proposto attengano al merito dei fatti posti a fon- damento della responsabilità ed agli ulteriori profili di fatto attinenti alle modalità della condotta, all'esiguità del danno o del pericolo, al carattere abituale della con- dotta, ai motivi del delinquere. 4. Non ignora il Collegio che, secondo un indirizzo giurisprudenziale più re- cente, (Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020 Ud. dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707; Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.) la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'ob- bligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Nel solco di tale indirizzo, anche nel caso in cui ad appellare sia l'imputato, l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, può rendere irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se, infatti, sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclu- sione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica ri- chiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello. Dunque, in un caso come quello che ci occupa, il giudice di appello avrebbe potuto valutare d'ufficio, nel momento in cui ha ribaltato il verdetto assolutorio del primo grado, la sussistenza della possibile causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. E ancor più avrebbe dovuto farlo visto che costituiva una delle richieste conclusive del difensore. Ma non lo ha fatto. 5. Resta da vedere se, a fronte dell'annullamento della sentenza impugnata, la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 131-bis competa al giudice del merito ovvero possa essere effettuata anche in questa sede di legit- timità. Va rilevato che le due pronunce sopra citate (Sez. 6 , n. 2175/2021 e Sez. 6, n. 13219/2019), che pure hanno affermato il medesimo principio che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del pro- cesso, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. sono pervenute a conclusioni diverse quanto al tipo di annullamento da ope- rare. Sez. 6 n. 13219/2019, pur affermando i medesimi principi, perviene ad an- nullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte territoriale per verifi- care la sussistenza dei presupposti di fatto previsti per l'applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen. Sez. 6, n. 2175/2021 ha ritenuto, invece, che non si imponesse un annulla- mento con rinvio della sentenza impugnata, in quanto la doglianza relativa al man- cato esercizio, da parte del giudice dell'appello, di un potere di verifica che andava fatto di ufficio, comportano che possa essere anche la Corte di Cassazione a dover esercitare direttamente quello stesso potere, cioè a verificare l'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. con riferimento alla prospettata sussistenza della più volte menzionata causa di non punibilità. Aveva rilevato, perciò, come il ricorso proposto si presentasse del tutto generico, avendo la difesa affrontato nell'atto di impugnazione esclusivamente il tema della particolare tenuità dell'offesa senza nulla, in concreto allegare in ordine alla non abitualità del comportamento tenuto dell'imputato e aveva, dunque, dichiarato per tale ragione il ricorso inammissibile. Con la conseguente preclusione della possibilità di rilevare d'ufficio qualsivoglia causa di non punibilità, essendo stato chiarito che l'art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attri- buendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che pre- suppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. Un, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).Ritiene il Collegio che l'orientamento preferibile - e da consolidare- sia quello affermato da Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476 secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, in presenza di un ricorso ammissibile, anche se esclusa nel giudizio di appello, a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rileva- bili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (fattispecie in tema di danneggiamento, nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la deci- sione di merito, che aveva negato la sussistenza della causa di non punibilità sulla base di un criterio di non irrisorietà della spesa necessaria al ripristino del bene danneggiato, ritenuto dalla Corte difforme dal canone legale; conf. Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118). Conclusivamente, allorché, in positivo o in negativo, i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulte- riori accertamenti fattuali a tal fine, conformemente a quanto previsto dall'art. 620 lett. I), cod. proc. pen. che consente alla Corte di cassazione di decidere quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto ed appaia evidente la superfluità del rinvio al giudice di merito (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, [OSCURATO:PERSONA]. 266589; Sez. 2, n.49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Rv. 270271) sarà questa stessa Corte di legittimità a poter pro- nunciarsi sulla sussistenza dei presupposti perché operi la causa di non punibilità ex art. 131bis. Tuttavia, allorché si renda necessaria una valutazione complessiva di profili di fatto. alla Suprema Corte è precluso l'apprezzamento dei presupposti per il rico- noscimento della causa di non punibilità e perciò, quando ci si trovi di fronte a situazioni, come quella in esame, in cui non sono immediatamente rilevabili dagli atti né elementi di fatto per ritenere applicabile la norma di cui all'art. 131-bis e nemmeno elementi ictu ocu/i contrari, ritiene il Collegio che la valutazione debba essere riservata al giudice del merito, cui il tema era stato proposto e non scruti- nato.
Sentenza Cassazione n. 08461/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris