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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 15635/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Patti in data 18/09/2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 585 co. 2 lett. c) in relazione agli artt. 591 lett. c), 544 e 172 cod. proc.pen., per l'errore nel quale la Corte di appello è incorsa nel far decorrere il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché dal 17/12/2019, termine, quest'ultimo, in relazione al quale l'appello risulta tempestivamente proposto in data 30/01/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.11 giudice di appello ha errato nel calcolo della prescrizione, poiché - come correttamente osservato dal ricorrente - il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione di merito avverso la sentenza di primo grado decorrevano, ai sensi dell'art. 585 co. 2 lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine indicato in dispositivo, dal Tribunale, per il deposito della sentenza: questa è stata pronunciata il 18 settembre 2019, con individuazione del termine di 90 giorni, il quale cadeva il 17 dicembre 2019.

E' da quest'ultima data - dal 17 dicembre 2019 - che doveva essere calcolato il termine di 45 giorni, previsto dall'art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per proporre l'appello.

Così operando correttamente il calcolo, il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza di primo grado va individuato al 31 gennaio 2020.

2. Ne consegue che l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 30 gennaio 2020, non poteva essere considerato tardivo, per cui l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina, per il giudizio di appello.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina, per il giudizio.

Così deciso in Roma, 08 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE a - [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 10/11/2020 della CORTE di APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte di cassazione, Ferdinando LIGNOLA, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della ricorrente, che insiste nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Patti in data 18/09/2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, il quale svolge un unico motivo, con il quale deduce violazione dell'art. 585 co. 2 lett. c) in relazione agli artt. 591 lett. c), 544 e 172 cod. proc.pen., per l'errore nel quale la Corte di appello è incorsa nel far decorrere il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], anziché dal 17/12/2019, termine, quest'ultimo, in relazione al quale l'appello risulta tempestivamente proposto in data 30/01/2020. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.11 giudice di appello ha errato nel calcolo della prescrizione, poiché - come correttamente osservato dal ricorrente - il termine di 45 giorni per proporre l'impugnazione di merito avverso la sentenza di primo grado decorrevano, ai sensi dell'art. 585 co. 2 lett. c), cod. proc. pen., dalla scadenza del termine indicato in dispositivo, dal Tribunale, per il deposito della sentenza: questa è stata pronunciata il 18 settembre 2019, con individuazione del termine di 90 giorni, il quale cadeva il 17 dicembre 2019. E' da quest'ultima data - dal 17 dicembre 2019 - che doveva essere calcolato il termine di 45 giorni, previsto dall'art. 585 co. 1 lett. c) cod. proc. pen., per proporre l'appello. Così operando correttamente il calcolo, il termine ultimo per proporre appello avverso la sentenza di primo grado va individuato al 31 gennaio 2020. 2. Ne consegue che l'appello nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], depositato il 30 gennaio 2020, non poteva essere considerato tardivo, per cui l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina, per il giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Messina, per il giudizio. Così deciso in Roma, 08 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE a - [OSCURATO:PERSONA]
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