CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( POLONIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che chiede la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. udito il difensore E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta delega depositata in udienza con allegata nomina e revoca del precedente difensore, in difesa di [OSCURATO:PERSONA] che conclude riportandosi ai motivi di ricorso di cui chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i delitti di partecipazione ad associazione mafiosa denominata clan Schettino (capo 1), di concorso in tentate estorsioni (capi 2, 3), commesse il 20 maggio 2017 e il 9 aprile 2018, concorso in tentato omicidio (capo 4), fatto commesso il 22 settembre 2017; fatti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e ai sensi dell'art. 71 d.lvo n. 159/2011. Con sentenza in data 11 novembre 2021 la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza in data 26 febbraio 2021 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati ascritti ai capi 1, 3 e 4 e, riconosciuta l'attenuante della collaborazione e la continuazione fra i reati, l'aveva condannato alla pena di anni sei di reclusione. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata violazione di legge in relazione al diniego delle attenuanti generiche. La sentenza impugnata aveva pretermesso la considerazione della genuinità della scelta di collaborare, della giovane età e del comportamento processuale. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione di legge nella applicazione dell'attenuante della collaborazione sottoposta al giudizio di comparazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 1. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, il primo motivo propone argomenti di merito. Invero, già il primo giudice aveva motivato il diniego sul rilievo sia della gravità dei reati sia delle precedenti condanne; il secondo giudice, cui la difesa aveva devoluto il punto, ha confermato il diniego, rilevando, da una parte, che la scelta collaborativa aveva già fondato il riconoscimento della attenuante speciale e, dall'altra, che i dati relativi alla gravità dei reati e alla pregressa condotta dell'imputato deponevano univocamente per il diniego delle attenuanti in parola.Il primo motivo, senza proporre una specifica critica alla giustificazione data dal secondo giudice, ha riproposto l'argomento secondo il quale la scelta di collaborare con gli inquirenti avrebbe dovuto giustificare anche il riconoscimento delle attenuanti generiche. Si tratta dunque di un argomento di merito, proposto per sollecitare il collegio ad una, non consentita, rivisitazione del giudizio. 2. Il secondo motivo articola censura di violazione di legge in relazione all'applicazione dell'attenuante della collaborazione e alla comparazione tra circostanze. Le sentenze di merito, pur tra loro conformi nel riconoscimento della continuazione, nel diniego delle attenuanti generiche e nella commisurazione della pena inflitta, hanno proceduto ad un diverso giudizio sul trattamento sanzionatorio. La sentenza di primo grado aveva ritenuto più grave il capo 1, ed aveva determinato la pena base in anni dodici di reclusione, ridotta per l'attenuante della collaborazione ad anni otto di reclusione; aumentata la pena di anni uno di reclusione per la continuazione con i capi 3 e 4, ed operata la diminuzione per la scelta del rito abbreviato, la pena finale veniva determinata in anni sei di reclusione. Con l'atto di appello la difesa aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, la prevalenza dell'attenuante della collaborazione su tutte le aggravanti con conseguente riduzione della pena per il reato più grave, la riduzione dell'aumento di pena per i reati così detti satellite. La sentenza di appello ha confermato il diniego delle attenuanti generiche, ha individuato il reato più grave nel capo 4 (tentato omicidio aggravato) e, ritenuta l'attenuante della collaborazione equivalente a tutte le circostanze aggravanti, ha fissato la pena del reato più grave in anni 14 di reclusione; ha confermato l'aumento di pena per la continuazione (un anno) e quindi ridotto la pena complessiva di anni 15 di reclusione a quella di anni dieci di reclusione per la diminuente ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.; stante il divieto di reformatio in pejus, è stata infine confermata la pena inflitta dal primo giudice. Il secondo motivo di ricorso ha censurato il giudizio di comparazione tra circostanze, essendo per legge l'attenuante della collaborazione sottratta al bilanciamento. L'impugnazione non è sorretta dal necessario interesse. La disciplina introdotta con legge n. 203/1991 ha previsto la circostanza aggravante, così detta mafiosa, all'art. 7 e la circostanza attenuante della collaborazione all'art. 8; si è disciplinato il giudizio di comparazione tra la circostanza aggravante ed altre circostanze attenuanti - stabilendo il divieto di comparazione con le attenuanti diverse da quelle di cui agli artt. 98 e 114 cod. pen.; si è infine stabilito che ove ricorre l'attenuante della collaborazione non si applica la circostanza aggravante mafiosa e che la menzionata circostanza attenuante è sottratta al giudizio di comparazione con le circostanze aggravanti (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245929). Con il d.lgs n. 21/2018 è stato introdotto l'art. 416-bis.1 cod. pen., il cui contenuto è quello dettato dai menzionati artt. 7 e 8 legge n. 203/1991. Ne discende che la corretta applicazione della disciplina vigente avrebbe dovuto determinare, secondo i parametri seguiti dal secondo giudice, non oggetto di impugnazione, e nei termini più favorevoli per l'imputato, il seguente trattamento sanzionatorio: per il più grave capo 4, pena base di anni 14 di reclusione, aumentata per la circostanza aggravante di cui all'art. 71 d.lvo n. 159/2011 ad anni 18 e mesi otto di reclusione, diminuita (della metà) per la collaborazione ad anni nove e mesi quattro di reclusione, aumentata per la continuazione ad anni dieci e mesi quattro di reclusione, pena ridotta per il rito alla pena finale di anni sei, mesi dieci e giorni venti di reclusione, pena ancora superiore a quella inflitta dal primo giudice. Dunque, l'accoglimento del secondo motivo non può condurre ad alcuna riduzione di pena per il ricorrente, che dunque non ha alcun interesse all'impugnazione sul punto. 3. Va dunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Stanti le ragioni della presente decisione, si ritiene che possa essere esclusa la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e quindi la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condann