CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 05388/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23413/2020 R.G. proposto da : D'[OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], n. 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO del L'AQUILA n. 310/2020,depositata il 02/07/2020 , R.G.N. 82/2020 ;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATOCHE 1. con sentenza 2 luglio 2020, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA]Ascenzo avverso la sentenza di primo grado, di reiezione, in esito a procedimento con rito Fornero, della sua impugnazione del licenziamento intimatogli il 24 febbraio 2017, previa lettera di contestazione in data 8 febbraio 2017, dalla datrice [OSCURATO:SOCIETA].; 2. come il Tribunale, la Corte territoriale, in esito ad ampia ricostruzione critica delle risultanze istruttorie, ha ritenuto provato l’addebito disciplinare contestato al lavoratore (indirizzo di gravi minacce, presso l’abitazione del superiore gerarchico [OSCURATO:PERSONA], a lui e ai suoi familiari, accompagnate dalla sfida “ad affrontarlo da uomo”, accusando il predetto di perseguitarlo ed affermando che “certe cose si risolvono da uomini fuori dallo stabilimento”), integrante giusta causa di licenziamento, siccome comportamento idoneo alla rottura del vincolo di fiducia tra le parti e pertanto ostativo alla prosecuzione del rapporto di lavoro; 3. in considerazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’episodio, essa ha quindi applicato la sanzione espulsiva, proporzionata alla gravità del fatto; 3. con atto notificato il 31 agosto 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui ha la società datrice resistito con controricorso; 4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1.il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 116, c.p.c., 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale valutato secondo prudente apprezzamento le prove orali acquisite, attribuendo una diversa attendibilità ai testi assunti (primo motivo); violazione degli artt. 116, c.p.c., 2119 c.c., per insussistenza della giusta causa, erroneamente ritenuta, per essere l’addebito contestato (litigio con minacce senza passare alle “vie di fatto”, né arrecanti alcun turbamento al destinatario) avvenuto al di fuori dell’ambiente di lavoro e comunque fatto inidoneo ad impedire la prosecuzione del rapporto, non avendo la Corte territoriale tenuto conto della sua assoluta episodicità, mai egli avendo similmente minacciatoun collega, né tanto meno un superiore gerarchico, in oltre dieci anni alle dipendenze della società ed essendo irrilevanti le precedenti sanzioni disciplinari per infrazioni (ritardo, abbandono del posto di lavoro), contestate in recidiva, non così gravi, né tipologicamente collegabili a quello in esame (secondo motivo); violazione dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970 come novellato dalla legge n. 92/2012, per insussistenza del fatto contestato (nell’accezione di fatto materiale disciplinarmente rilevante), non essendone egli stato responsabile; in ogni caso non integrante alcun inadempimento di propri obblighi, tanto meno essendo di gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti (terzo motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la propria affermazione del“l’impossibilità di trovarsi contemporaneamente alle ore 18,45 presso lo studio della [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] e allo stesso tempo dinnanzi all’abitazione del sig. [OSCURATO:PERSONA]” (quarto motivo); omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale la propria censura di una discrepanza nella lettura “nella documentazione fotografica prodotta da controparte” del“l’orario delle 17.35 del giorno 31.01.2017 e non … quello delle 18.45, quando sarebbe avvenuto l’episodio di minaccia nei confronti del sig. [OSCURATO:PERSONA]”, sulla cui base il fatto sarebbe stato incongruamente ricostruito: così avendo la Corte aquilana posto a fondamento della decisione ragioni di fatto (per avere tratto elemento di prova “anche dalle prove filmate depositate dalla reclamata all’atto della costituzione”) diverse da quelle del Tribunale (che ha invece fondato il proprio convincimento di fondatezza dell’addebito “anche senza utilizzare le immagini derivanti d al circuito di videosorveglianza comunale prodotte dalla [OSCURATO:PERSONA]”), con evidente travisamento della prova (quinto motivo); 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono inammissibili; 3. le censure non sono correttamente formulate, posto che: a) la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova, o comunque una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (ad esempio, di prova legale); oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutarla secondo il suo prudente apprezzamento; ove si deduca invece che il giudice abbia soltanto esercitato male il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. s.u. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016); b ) la violazione dell'art. 2697 c.c. è censurabileper cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107; Cass. 29 maggio 2018, n. 13395; Cass. 31 agosto 2020,n. 18092); 3.1. inoltre, la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilitàdei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412): ed è insindacabile in sede di legittimità, non potendo il controllo di legittimità da parte della Corte di cassazione riguardare il convincimento del giudice dimerito sulla ril evanza probatoria degli elementi considerati, ma solo la sua congruenza dal punto di vista dei principi di diritto che regolano la prova (Cass. 1° settembre 2003, n. 12747; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511); neppure essendo consentito in tale sede procedere ad un nuovo esame dimerito attraverso un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 3 luglio 2014, n. 15205);4. non è poi configurabile una censura di errore di diritto, avendo la Corte territoriale, nella negazione della ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, correttamente sussunto la concreta fattispecie nel parametro generale della clausola elastica integrante una lesione irrimediabile del vincolo di fiducia (solo profilo sindacabile in sede di legittimità: Cass. 10 luglio 2018, n. 18170; Cass. 2 maggio 2022, n. 13774), necessariamente sostanziante il rapporto di lavoro tra le parti, in base all’accertamento compiuto in esito allo scrutinio delle risultanze istruttorie (dall’ultimo capoverso di pg. 5 al secondo di pg. 11 della sentenza). Essa consiste piuttosto in una contestazione dell'apprezzamento in fatto della Corte territoriale, essendo insindacabile in sede di legittimità la valutazione di gravità della condotta operata, nella consapevolezza dello standard integrant e la nozione di giusta causa (esplicitato all’ultimo capoverso di pg. 11 della sentenza), in base a congruo ragionamento argomentativo aderente alle circostanze accertate (al terz'ultimo e penultimo capoverso di pg. 11 e al primo di pg. 12 della sentenza); 5. quanto alla tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, quarto comma l. 300/1970 novellato, applicabile ove sia ravvisata l'“insussistenza delfatto contestato”, essa comprende l'ipotesi di assenza ontologica delfatto e quella di fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità (Cass. 5 dicembre 2017, n. 29062; Cass. 7 febbraio 2019, n. 3655). Esula invece da essa la mancanza degli elementi essenziali della giusta causa o del giustificato motivo (il c.d. “fatto giuridico”), in quanto, nel sistemadella legge n. 92/2012, il giudice deve in primo luogo accertare se sussistano o meno la giusta causa ed il giustificato motivo di recesso e, nel caso in cui escluda la ricorrenza di una giustificazione della sanzione espulsiva, poi svolgere, al fine di individuare la tutela applicabile, una ulteriore disamina sulla sussistenza o meno delle condizioni normativamente previste per l'accesso alla tutela reintegratoria (Cass. 10 febbraio 2020, n. 3076); 5.1. la Corte territoriale ha correttamente applicato la tutela reintegratoria, in conformità al suddetto principio, sia pure quale mera conseguenza, sotto il profilo della tutela (neppure oggetto di specifica doglianza in appello), della ribadita fondatezza del fatto contestato a base del licenziamento per giusta causa intimato: non configurandosi il vizio di violazione di legge denunciato. Come è noto, esso è integrato dalla deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge, implicante un problema interpretativo; nel caso di specie, si tratta piuttosto dell'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerente alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340), ovviamente nei limiti del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., qui non ricorrente; 6. deve infine essere ribadito che, nell’ipotesi di “doppiaconforme”, sussistente nel caso di specie e prevista dall’art. 348ter, quinto comma c.p.c., applicabile ratione temporis, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo dedotto ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., deve indicare leragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 22 dicembre 2016, n. 26774; Cass. 6 agosto 2019, n. 20994; Cass. 13 aprile 2021, n. 9656); ma ciò egli non ha fatto; 6.1. né si può fondatamente sostenere che non ricorra il presupposto della decisione nei due gradi di merito delle "stesse ragioni" alla base delle "questioni di fatto" scrutinate. Al contrario, nel caso in esame esso non è escluso dal diverso apprezzamento delle prove filmate, depositate dalla reclamata all’atto della costituzione, non utilizzate dal Tribunale (come si evince dalla trascrizione, nella parte d’interesse della sentenza, al primo capoverso di pg. 85 del ricorso), invece considerate dalla Corte d’appello che “anche” da esse ha tratto elemento di prova (all’ultimo capoverso di pg. 10 della sentenza), in quanto elemento semplicemente concorrente nella composizione di un più ampio e complessivo ragionamento probatorio, in sé non determinante un’autonomia tale da differenziare il fondamento fattuale delle due decisioni di merito. Pertanto, a pieno titolo si verte in ipotesi di cd. “doppia conforme” quanto all'accertamento dei fatti, comportante la preclusione, a norma dell'art. 348ter, ultimo comma c.p.c., del ricorso per cassazione ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., invece possibile nei diversi casi di totale assenza di istruzione probatoria (Cass. 12 novembre 2019, n. 29222) ovvero di travisamento della prova, ricorrente (quando non se ne ponga in dubbio la deducibilità in sede di legittimità: Cass. 3 novembre 2020, n. 24395; Cass. 16 aprile 2021, n. 29002; Cass. 29 ottobre 2021, n. 30808; Cass. 3 maggio2022, n. 18326) solo nel caso in cui l'informazione probatoria su un punto decisivo, acquisita e non valutata, metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice di merito e faccia escludere l'ipotesi contenuta nella censura (Cass.25 maggio 2015, n. 10749; Cass. 21 gennaio 2020, n.1163), implicante non una valutazione dei fatti (come invece nel caso di specie, in cui non sussiste), ma una constatazione che l'informazione probatoria, utilizzata in sentenza, sia contraddetta da uno specifico atto processuale (Cass. 5 novembre 2018, n. 28174; Cass. 26 aprile 2022, n. 12971); 7. in via conclusiva, tutte le doglianze convergono, nella sostanza, in una diversainterpretazione e valutazione delle risultanze processuali e di ricostruzione della fattispecie operata dalla Corte territoriale, insindacabili nell’ordinaria sede di legittimità siccome di esclusiva spettanza del giudice delmerito, che ha operato un accertamento in fatto, argomentato in modo pertinente e adeguato (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. 4 marzo 2021, n. 5987); 6. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quaterdel d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da par