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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21040/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. La Corte d'appello di Perugia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto.

2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di totale assenza di motivazione, in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche oltre che alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con la sentenza d'appello, è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale sostanzialmente con tutto l'apparato argomentativo, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plunmis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710).

4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello.

4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, ha argomentato in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche escludendo la sussistenza di elementi positivi a tale riguardo, compresi il comportamento processuale confessorio, non pregnante in quanto intervenuto in un quadro segnato da arresto in flagranza di reato, e l'assunto stato di indigenza, in quanto oggetto di sottrazione non sono stati generi alimentari o farmaci.

A quanto innanzi il giudice di merito ha altresì aggiunto elementi negativi ai fini del diniego delle dette circostanze attenuanti e in particolare la condotta di vita anteatta di soggetto gravato da innumerevoli condanne.

Rileva sul punto evidenziare che, peraltro, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01).

4.3. Parimenti dicasi per il profilo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla ricorrente difatti sfugge che la Corte territoriale ha addirittura provveduto alla revoca di ben cinque benefici che le sono stati concessi con altrettante sentenze (irrevocabili dal 2016 al 2019), specificatamente indicate nella sentenza impugnata, con conseguente implicito diniego di un'ulteriore concessione del beneficio medesimo.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/02/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Perugia, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di tentato furto. 2. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, anche in termini di totale assenza di motivazione, in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche oltre che alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso è inammissibile in quanto, come emerge dal raffronto con la sentenza d'appello, è fondato esclusivamente su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte territoriale sostanzialmente con tutto l'apparato argomentativo, dovendosi quindi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plunmis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). 4. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi il mancato confronto con la ratio decidendi sottesa al rigetto dell'appello. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 4.2. Orbene, nella specie, la Corte territoriale, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, ha argomentato in merito alla ritenuta insussistenza delle circostanze attenuanti generiche escludendo la sussistenza di elementi positivi a tale riguardo, compresi il comportamento processuale confessorio, non pregnante in quanto intervenuto in un quadro segnato da arresto in flagranza di reato, e l'assunto stato di indigenza, in quanto oggetto di sottrazione non sono stati generi alimentari o farmaci. A quanto innanzi il giudice di merito ha altresì aggiunto elementi negativi ai fini del diniego delle dette circostanze attenuanti e in particolare la condotta di vita anteatta di soggetto gravato da innumerevoli condanne. Rileva sul punto evidenziare che, peraltro, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01). 4.3. Parimenti dicasi per il profilo inerente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Alla ricorrente difatti sfugge che la Corte territoriale ha addirittura provveduto alla revoca di ben cinque benefici che le sono stati concessi con altrettante sentenze (irrevocabili dal 2016 al 2019), specificatamente indicate nella sentenza impugnata, con conseguente implicito diniego di un'ulteriore concessione del beneficio medesimo. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
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