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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 28448/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale del riesame di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, investitodell'impugnazione ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA]Angeletti, ha confermato il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari diAsti aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestropreventivo c.d. impeditivo delle intercettazioni svolte nell’ambito delprocedimento penale n. 5657/2021 R.g.n.r. e che si trovavano nella suamateriale disponibilità.La misura cautelare reale trova titolo nella contravvenzione di cui all’art.684 cod. pen. e nel doveroso richiamo, per l’individuazione degli atti del processopenale di cui è vietata la pubblicazione, all’art. 114 cod. proc. pen. che, alcomma 2-bis, dispone che «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale,del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nellamotivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse ilriesame proposto avverso il sequestro disposto dal Pubblico ministero in esitoalla perquisizione domiciliare, ossia avverso gli atti investigativi finalizzatiall’apprensione delle intercettazioni incriminate.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiduciaavv.

Murano, e deduce tre motivi.2.1.

Con il primo denuncia violazione di legge e illogicità della motivazionein punto di ribadita sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 684 cod. pen.,con particolare riferimento alla ritenuta mancata ricorrenza di una delle ipotesi dinon punibilità indicate nell’articolo 114, comma 2-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbe omesso di valutare in concreto se leintercettazioni pubblicate erano state riprodotte nella motivazione di unprovvedimento giudiziario o se il loro contenuto era stato utilizzato nel corso deldibattimento, circostanze che escludono il divieto di pubblicazione e,conseguentemente, il fumus del reato.

La difesa assume che i Giudici dellamisura cautelare reale avrebbero dovuto indicare gli elementi fattuali da cuidesumere che le intercettazioni pubblicate non fossero già state utilizzate in unprovvedimento giudiziario ovvero nel corso del dibattimento, non potendo ilrelativo onere probatorio incombere su chi subisce il sequestro.La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe tanto più viziata a frontedell’avvenuta allegazione, in occasione dell’istanza di riesame, di validi elementicioè, la circostanza che nel procedimento penale cui le intercettazioni siriferivano, non era stata attivata la procedura contemplata dall’articolo 269,comma 2, cod. proc. pen.2.2.

Con il secondo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione suirequisiti di proporzione e adeguatezza cui deve, comunque, ispirarsi il decreto disequestro preventivo.Premette il ricorrente che nel sequestro preventivo impeditivo il giudicedeve motivare adeguatamente sull’impossibilità di conseguire lo stesso risultatoricorrendo ad altri, meno invasivi, strumenti cautelari oppure modulando quellodisposto, ove possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità delbene sottoposto a vincolo oltre alle effettive necessità dettate dall’esigenzacautelare che si intende arginare.Lamenta che, nel caso di specie, le esigenze di tutela della riservatezza deidenuncianti, sulla cui sfera privata incidevano le intercettazioni, non sarebberostate bilanciate con il diritto dell’indagato a difendersi nel procedimento in cui leintercettazioni sono state disposte.

Inoltre, poiché il pericolo di reiterazionecriminosa è stato sostanzialmente dedotto dalle doglianze della persona offesaPietro Tidei, il provvedimento ablativo - come segnalato nella richiesta di riesame- avrebbe dovuto riguardare le captazioni afferenti al solo querelante e non,invece, l’integralità delle stesse.2.3.

Con il terzo motivo, riprendendo tale ultimo tema, si lamental’illegittimità della declaratoria di carenza d’interesse sull’impugnazione delsequestro derivante dalla perquisizione disposta al fine di apprendere leintercettazioni di cui si tratta.Il Tribunale avrebbe immotivatamente giustificato la perquisizione e ilrelativo sequestro senza l’indicazione di alcun criterio selettivo dell’oggetto degli3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.Va ribadito, preliminarmente, che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).Ebbene, ritiene il Collegio che tale situazione non ricorra nel caso in esame.2.

Il primo motivo di ricorso è, infatti, privo di pregio poiché non siconfronta con la motivazione – logicamente coerente e aderente alle risultanzeinvestigative – resa dal Tribunale.Segnatamente, quanto al fumus commissi delicti, il [OSCURATO:PERSONA] della cautela hachiarito che – a fronte dell’incontestata avvenuta pubblicazione di intercettazionidi cui l’indagato aveva la disponibilità perché indagato in altro procedimentopenale – esistevano sufficienti indizi della contravvenzione di cui all’art. 684 cod.pen. a suo carico.

In proposito ha, infatti, richiamato il contenuto delle denunce equerele e l’allegata documentazione fotografica da cui emergeva l’avvenutapubblicazione sul profilo Facebook a lui in uso di immagini relative a taliintercettazioni, non richiamate in alcun provvedimento giudiziario né utilizzatenell’ambito del relativo giudizio.Né sussiste la denunciata inversione dell’onere probatorio sulla esistenza diuna delle situazioni cui la disposizione normativa ricollega la liceità dellapubblicazione.L’art. 114, comma 2-bis, cod. proc. pen., stabilisce che «È sempre vietatala pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non èriprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nelcorso del dibattimento».

La disposizione introduce, dunque, un divieto generaledi pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, facendo salvi esclusivamentei casi in cui lo stesso sia riprodotto nella motivazione di un provvedimentogiudiziario o utilizzato nel corso del dibattimento.

Incombe, dunque, sul soggettoche realizza la condotta di pubblicazione l’onere di allegare elementi concreti attia dimostrare l’esistenza di una delle ipotesi cui l’art. 114 cod. proc. pen. correla ilvenir meno del divieto di pubblicazioneSicché, nel caso in esame, a fronte dell’affermazione – contenuta nelprovvedimento di sequestro cd. restrittivo del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari– secondo cui quanto oggetto di pubblicazione riguardava «passaggi estranei alleindagini e non utilizzati nell’ambito del relativo giudizio», è correttal’attribuzione, da parte del Tribunale, all’indagato dell’onere di provare che siversasse in uno degli ambiti leciti della condotta di pubblicazione.E, del resto, il ricorrente – nel ricorso per cassazione, come nell’istanza diriesame – ha del tutto omesso di fornire elementi (e perfino di dedurre) che leintercettazioni pubblicate erano contenute in un provvedimento del giudice oerano state utilizzate in dibattimento; ciò che, osserva il Collegio, egli avrebbepotuto fare senza alcuna difficoltà, allegando eventuali provvedimenti giudiziariovvero verbali dibattimentali che già avevano utilizzato il contenuto delleintercettazioni.3.

Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.Com’è stato condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ilsequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presuppostofattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericoloche la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n.29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 - 01).

Si è anche chiarito, nell’ambito dellacomplessiva analisi dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devonosorreggere il provvedimento impositivo della misura, sul piano dellapertinenzialità, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per unaintrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, nonessendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest'ultimo sensosi veda anche Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660 - 01, secondo cuil'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc.pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle qualiil reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, maanche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estendesino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res el'illecito penale).Il principiò è stato specificamente ribadito in tema di sequestro preventivoc.d. impeditivo, essendosi affermato che il periculum in mora deve presentare irequisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legamefunzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibilecommissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello percui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01); il tuttocon la non superflua precisazione che deve aversi riguardo all'uso potenziale chepuò farsi del bene, in ragione della ragionevole e concreta possibilità – per la suanatura e per le circostanze del fatto – di agevolare la commissione di ulteriorireati ovvero di aggravare quelli già commessi.Entro l’alveo di tali indicazioni si è mosso il Tribunale del riesame che ha,infatti, evidenziato come la libera disponibilità delle intercettazioni da partedell’indagato avrebbe potuto consentire ulteriori illecite pubblicazioni del lorocontenuto e, attraverso il riferimento alla pluralità di querele e denunce (di cui èconferma nel ricorso), ha motivato sull’esistenza di elementi dimostrativi di unanon occasionale adibizione funzionale dell’oggetto del sequestro al delitto.Neppure può condividersi la doglianza in punto di assenza di proporzionedel vincolo reale perché ha investito la copia integrale delle stesse.I Giudici della cautela, infatti, hanno: i) chiarito che – poiché la condotta dipubblicazione era avvenuta attraverso lo strumento delle “storie” la cui visibilitàè limitata temporalmente – non era possibile procedere al sequestro medianteoscuramento, dovendosi invece porre il vincolo sulla copia delle intercettazioni;ii) non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente neldiverso procedimento, nell’ambito del quale egli avrebbe comunque potutorichiedere nuovamente copia delle conversazioni intercettate, limitando questavolta la richiesta a quelle utili per l’esercizio di tale diritto.4.

È, infine, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato ilterzo motivo di ricorso avente a oggetto il decreto di perquisizione e sequestroemesso in data 5 dicembre 2025.A fronte di tale doglianza – formulata al Tribunale, ma identicamenteriprodotta nel ricorso per cassazione – è corretta la rilevazione della mancanza diqualsiasi interesse dell’indagato a denunciare che si fosse dato corso a unaperquisizione generalizzata, non accompagnata dall’indicazione dei criteriselettivi dei files da apprendere, poiché si trattava di atti investigativi delPubblico ministero esecutivi del circostanziato decreto di sequestro preventivoemesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, sicché il vincolo ablativo sullacopia delle intercettazioni (peraltro spontaneamente consegnate su una pendrive dall’indagato) trovava il suo fondamento in tale decreto.5.

Come preannuciato, il ricorso dev'essere rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale del riesame di Romaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Roma, investitodell'impugnazione ai sensi dell’art. 324 cod. proc. pen. proposta da [OSCURATO:PERSONA]Angeletti, ha confermato il decreto con cui il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari diAsti aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestropreventivo c.d. impeditivo delle intercettazioni svolte nell’ambito delprocedimento penale n. 5657/2021 R.g.n.r. e che si trovavano nella suamateriale disponibilità.La misura cautelare reale trova titolo nella contravvenzione di cui all’art.684 cod. pen. e nel doveroso richiamo, per l’individuazione degli atti del processopenale di cui è vietata la pubblicazione, all’art. 114 cod. proc. pen. che, alcomma 2-bis, dispone che «è sempre vietata la pubblicazione, anche parziale,del contenuto delle intercettazioni se non è riprodotto dal giudice nellamotivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento».Il Tribunale ha, inoltre, dichiarato inammissibile per carenza d’interesse ilriesame proposto avverso il sequestro disposto dal Pubblico ministero in esitoalla perquisizione domiciliare, ossia avverso gli atti investigativi finalizzatiall’apprensione delle intercettazioni incriminate.2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, per il tramite del difensore di fiduciaavv. Murano, e deduce tre motivi.2.1. Con il primo denuncia violazione di legge e illogicità della motivazionein punto di ribadita sussistenza del fumus del reato di cui all’art. 684 cod. pen.,con particolare riferimento alla ritenuta mancata ricorrenza di una delle ipotesi dinon punibilità indicate nell’articolo 114, comma 2-bis, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] del riesame avrebbe omesso di valutare in concreto se leintercettazioni pubblicate erano state riprodotte nella motivazione di unprovvedimento giudiziario o se il loro contenuto era stato utilizzato nel corso deldibattimento, circostanze che escludono il divieto di pubblicazione e,conseguentemente, il fumus del reato. La difesa assume che i Giudici dellamisura cautelare reale avrebbero dovuto indicare gli elementi fattuali da cuidesumere che le intercettazioni pubblicate non fossero già state utilizzate in unprovvedimento giudiziario ovvero nel corso del dibattimento, non potendo ilrelativo onere probatorio incombere su chi subisce il sequestro.La motivazione del Tribunale del riesame sarebbe tanto più viziata a frontedell’avvenuta allegazione, in occasione dell’istanza di riesame, di validi elementicioè, la circostanza che nel procedimento penale cui le intercettazioni siriferivano, non era stata attivata la procedura contemplata dall’articolo 269,comma 2, cod. proc. pen.2.2. Con il secondo motivo si denuncia l’illogicità della motivazione suirequisiti di proporzione e adeguatezza cui deve, comunque, ispirarsi il decreto disequestro preventivo.Premette il ricorrente che nel sequestro preventivo impeditivo il giudicedeve motivare adeguatamente sull’impossibilità di conseguire lo stesso risultatoricorrendo ad altri, meno invasivi, strumenti cautelari oppure modulando quellodisposto, ove possibile, in maniera tale da non compromettere la funzionalità delbene sottoposto a vincolo oltre alle effettive necessità dettate dall’esigenzacautelare che si intende arginare.Lamenta che, nel caso di specie, le esigenze di tutela della riservatezza deidenuncianti, sulla cui sfera privata incidevano le intercettazioni, non sarebberostate bilanciate con il diritto dell’indagato a difendersi nel procedimento in cui leintercettazioni sono state disposte. Inoltre, poiché il pericolo di reiterazionecriminosa è stato sostanzialmente dedotto dalle doglianze della persona offesaPietro Tidei, il provvedimento ablativo - come segnalato nella richiesta di riesame- avrebbe dovuto riguardare le captazioni afferenti al solo querelante e non,invece, l’integralità delle stesse.2.3. Con il terzo motivo, riprendendo tale ultimo tema, si lamental’illegittimità della declaratoria di carenza d’interesse sull’impugnazione delsequestro derivante dalla perquisizione disposta al fine di apprendere leintercettazioni di cui si tratta.Il Tribunale avrebbe immotivatamente giustificato la perquisizione e ilrelativo sequestro senza l’indicazione di alcun criterio selettivo dell’oggetto degli3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto conrequisitoria scritta depositata in data 31 marzo 2026, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.Va ribadito, preliminarmente, che il ricorso per cassazione contro ordinanzeemesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo perviolazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).Ebbene, ritiene il Collegio che tale situazione non ricorra nel caso in esame.2. Il primo motivo di ricorso è, infatti, privo di pregio poiché non siconfronta con la motivazione – logicamente coerente e aderente alle risultanzeinvestigative – resa dal Tribunale.Segnatamente, quanto al fumus commissi delicti, il [OSCURATO:PERSONA] della cautela hachiarito che – a fronte dell’incontestata avvenuta pubblicazione di intercettazionidi cui l’indagato aveva la disponibilità perché indagato in altro procedimentopenale – esistevano sufficienti indizi della contravvenzione di cui all’art. 684 cod.pen. a suo carico. In proposito ha, infatti, richiamato il contenuto delle denunce equerele e l’allegata documentazione fotografica da cui emergeva l’avvenutapubblicazione sul profilo Facebook a lui in uso di immagini relative a taliintercettazioni, non richiamate in alcun provvedimento giudiziario né utilizzatenell’ambito del relativo giudizio.Né sussiste la denunciata inversione dell’onere probatorio sulla esistenza diuna delle situazioni cui la disposizione normativa ricollega la liceità dellapubblicazione.L’art. 114, comma 2-bis, cod. proc. pen., stabilisce che «È sempre vietatala pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni se non èriprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nelcorso del dibattimento». La disposizione introduce, dunque, un divieto generaledi pubblicazione del contenuto delle intercettazioni, facendo salvi esclusivamentei casi in cui lo stesso sia riprodotto nella motivazione di un provvedimentogiudiziario o utilizzato nel corso del dibattimento. Incombe, dunque, sul soggettoche realizza la condotta di pubblicazione l’onere di allegare elementi concreti attia dimostrare l’esistenza di una delle ipotesi cui l’art. 114 cod. proc. pen. correla ilvenir meno del divieto di pubblicazioneSicché, nel caso in esame, a fronte dell’affermazione – contenuta nelprovvedimento di sequestro cd. restrittivo del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari– secondo cui quanto oggetto di pubblicazione riguardava «passaggi estranei alleindagini e non utilizzati nell’ambito del relativo giudizio», è correttal’attribuzione, da parte del Tribunale, all’indagato dell’onere di provare che siversasse in uno degli ambiti leciti della condotta di pubblicazione.E, del resto, il ricorrente – nel ricorso per cassazione, come nell’istanza diriesame – ha del tutto omesso di fornire elementi (e perfino di dedurre) che leintercettazioni pubblicate erano contenute in un provvedimento del giudice oerano state utilizzate in dibattimento; ciò che, osserva il Collegio, egli avrebbepotuto fare senza alcuna difficoltà, allegando eventuali provvedimenti giudiziariovvero verbali dibattimentali che già avevano utilizzato il contenuto delleintercettazioni.3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso.Com’è stato condivisibilmente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, ilsequestro preventivo può essere disposto in presenza del duplice presuppostofattuale del rapporto di pertinenza della cosa con il reato e del concreto pericoloche la sua disponibilità possa aggravarne o protrarne le conseguenze (Sez. 4, n.29956 del 14/10/2020, Rv. 279716 - 01). Si è anche chiarito, nell’ambito dellacomplessiva analisi dei principi di proporzionalità e adeguatezza che devonosorreggere il provvedimento impositivo della misura, sul piano dellapertinenzialità, che il bene oggetto di sequestro deve caratterizzarsi per unaintrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso, nonessendo sufficiente una relazione meramente occasionale (in quest'ultimo sensosi veda anche Sez. 2, n. 28306 del 16/04/2019, Rv. 276660 - 01, secondo cuil'espressione «cose pertinenti al reato», cui fa riferimento l'art. 321 cod. proc.pen., seppur più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle qualiil reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, maanche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, non si estendesino al punto di attribuire rilevanza a rapporti meramente occasionali tra la res el'illecito penale).Il principiò è stato specificamente ribadito in tema di sequestro preventivoc.d. impeditivo, essendosi affermato che il periculum in mora deve presentare irequisiti della concretezza e attualità e richiede che sia dimostrato un legamefunzionale essenziale, e non meramente occasionale, fra il bene e la possibilecommissione di ulteriori reati o l'aggravamento o la prosecuzione di quello percui si procede (Sez. 3, n. 42129 del 08/04/2019, M., Rv. 277173 – 01); il tuttocon la non superflua precisazione che deve aversi riguardo all'uso potenziale chepuò farsi del bene, in ragione della ragionevole e concreta possibilità – per la suanatura e per le circostanze del fatto – di agevolare la commissione di ulteriorireati ovvero di aggravare quelli già commessi.Entro l’alveo di tali indicazioni si è mosso il Tribunale del riesame che ha,infatti, evidenziato come la libera disponibilità delle intercettazioni da partedell’indagato avrebbe potuto consentire ulteriori illecite pubblicazioni del lorocontenuto e, attraverso il riferimento alla pluralità di querele e denunce (di cui èconferma nel ricorso), ha motivato sull’esistenza di elementi dimostrativi di unanon occasionale adibizione funzionale dell’oggetto del sequestro al delitto.Neppure può condividersi la doglianza in punto di assenza di proporzionedel vincolo reale perché ha investito la copia integrale delle stesse.I Giudici della cautela, infatti, hanno: i) chiarito che – poiché la condotta dipubblicazione era avvenuta attraverso lo strumento delle “storie” la cui visibilitàè limitata temporalmente – non era possibile procedere al sequestro medianteoscuramento, dovendosi invece porre il vincolo sulla copia delle intercettazioni;ii) non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del ricorrente neldiverso procedimento, nell’ambito del quale egli avrebbe comunque potutorichiedere nuovamente copia delle conversazioni intercettate, limitando questavolta la richiesta a quelle utili per l’esercizio di tale diritto.4. È, infine, aspecifico e, comunque, manifestamente infondato ilterzo motivo di ricorso avente a oggetto il decreto di perquisizione e sequestroemesso in data 5 dicembre 2025.A fronte di tale doglianza – formulata al Tribunale, ma identicamenteriprodotta nel ricorso per cassazione – è corretta la rilevazione della mancanza diqualsiasi interesse dell’indagato a denunciare che si fosse dato corso a unaperquisizione generalizzata, non accompagnata dall’indicazione dei criteriselettivi dei files da apprendere, poiché si trattava di atti investigativi delPubblico ministero esecutivi del circostanziato decreto di sequestro preventivoemesso dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, sicché il vincolo ablativo sullacopia delle intercettazioni (peraltro spontaneamente consegnate su una pendrive dall’indagato) trovava il suo fondamento in tale decreto.5. Come preannuciato, il ricorso dev'essere rigettato.Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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