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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 ottobre 2018

Cassazione n. 23530/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 36575/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elet- tivamente domiciliato in Roma, via Cicerone49, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappre- sentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i Roma, via Poli 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campa- nia, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1567 /20 18 deposi- tata il 15/10/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cui è, poi, succeduta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) conveniva il Comune di OgliastroCilento davanti al Tri- bunale di Vallo della Lucania,affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 63.555,11 ed interessi legali, in ragione del ritardo dei paga- menti dei S.A.L. maturati con riferimento ai lavori di costruzione della strada di collegamento Eredita–BivioMattine.

Nel costituirsi, il Comune eccepiva che nessuna responsabilità poteva essere ad esso addebitata per il tardivopagamento dei S.A.L., che era stato causato dalla Regione Campania, in quanto i lavori affidati all'impresa erano finanziati dalla Regione con cui il Comune aveva stipulato unaconvenzione in data 18/09/1989.

In ragione di ciò, chiedeva che il Tribunale autorizzasse lachiamata in causa della Regione Campania, in quanto unica responsabile del ritardo nei pagamentiin questione.

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa la RegioneCampania, che si costituiva in giudizio deducendoche il Comune era il s olo resp onsabile del tardivo adempimento della prestazione pecuniaria.

Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che all'art. 9 del contratto di appalto le parti avevanopattuito che l'appaltatore non avesse diritto allo scioglimento del contrattoné ad alcuna speciale indennità in caso di ritardo nei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., succeduta nei rapportigiu- ridici all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], proponeva impugnazione formulando i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza per difetto di moti- vazione; 2) noncontestazione della somma richiesta dall'appellante.

Chie- deva, pertanto, la condanna del Comune e della Regione Campania, in so- lido tra loro ovvero in via esclusiva, al pagamento della somma di € 63.555,11 con interessi legali ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado.

L'appellato Comune, nel costituirsi, deduceva la responsabilità esclusiva della Regione Campania e la carenza di colpa da parte del Comune per il ritardo dei pagamenti.

Anche la Regionesi costituiva in appello, evidenziando la carenza di una propria responsabilità nei confronti dell'impresa per il ritardo dei pagamenti e l'esistenza di un accordo tra il Comune e la Regione per l ' esonero della responsabilità.

La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, con lade- cisione in questa sede impugnata, condannavail Comune al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 63.555,11, oltre interessi al tassolegale ex art. 1283 c.c. , a far data dal 19/02/2004 sino al soddisfo.

Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi di doglianza.

Entrambe le intimate si sono difese con controricorso.

Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato memorie di- fensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 741 del 1981, degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962, oltre che degli artt. 1362 e ss. e 1349 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l'impugnata sentenza ritenuto nulla la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto del 19/07/ 1990, intercorso tra il Comune e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui disponeva che «L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad al- cuna speciale indennità nel caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applica- zione del disposto dell'art. 4 della legge n. 741 del10.12.1981».

Secondo la Corte d'appello, laclausola era invalida, perché formulata in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, previst a dall ' art. 4 l. n. 741 del 1981 , che:al comma 1, prevede che l ' importo degli interessi per ritardato paga- mento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale specialeo di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domandee riserve; al comma 2, riduce da 90 a 60 giorni il termine dilatorio per la produzione di interessi moratori previsto nel capitolato generale di appalto di cui agli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063del 1962; al comma 3 com- mina la nullità dei patti contrari o in deroga.

Nel motivo di ricorso, il Comune ha, però, evidenziato che a tale con- tratto di appalto è stata allegata la convenzione stipulata con la Regione Campania in data 18/09/1989, con la quale si regolavano i rapporti tra la Regione, destinataria dei finanziamenti , e il Comune , ente attuatore, che espressamente,all'art. 11, dispone va quanto segue : « Allo scopo di assicu- rare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestivaesecuzione dei lavori e delle attività di convenzione, la Regione, sempre chele siano stati accreditati i relativi fondi, disporrà in favore dell'Ente l'erogazionedelle se- guenti anticipazioni…».

A tale previsione seguiva, poi,una dettagliata tem- pistica dell'accreditamento del finanziamento.

Ad opinione del ricorrente, il contratto di appalto aveva recepitola con- venzione stipulata traComune eRegione , dal momento che, nelle premesse di detto contratto,si leggeva «... che la Convenzione di finanziamento che si allega al presente atto sotto la lettera -a-è stata sottoscritta…» e , poi, si precisava che «… [OSCURATO:PERSONA]'PREMESSO i predetti sigg. comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte inte- grantedel presente contratto…», per cui, in presenza di una siffatta allega- zione ed in presenza di un rinvio espresso di un documento adun altro, non sussistevadubbio alcuno che il regolamento contrattuale tra le parti dell'ap- palto fosse dato dalla somma del contenuto dei due documenti .

Ciò com- portava che doveva tenersi conto della previsione,contenuta nel richiamato art. 11 della c onvenzione , ove era previsto che il Comune provvede va al pagamento in favore dell'appaltatore, sempre che avesse ottenuto l ' accre- ditamento dei relativi fondi, per cui non poteva ritenersi che vi fosse stata alcuna rinuncia o deroga alla disciplina degli interessi, essendo stato sol- tanto individuato il termine di adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventava esigibile , in concomi- tanza con la disponibilità delle somme accreditate dalla Regione.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di dis c ussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello ritenuto che il regolamento contrattuale tra le parti era dato dalla risultante del contratto di appalto e della convenzione, richiamata nel contratto stesso e ad esso allegata.

Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e ss. c.c., dell'art. 4 l. n. 741 del 1981, degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962, oltre che degli artt. 1362 e ss. e 1349 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per non avere la Corte d'appello accolto la domanda di rivalsa formulata dal Comune nei confronti della Regione, a causa dell'ascrivibilità della responsabilità del ri- tardo nel pagamento solo a quest'ultima.

Il Comune harilevato che la Corte d'appello ha respinto tale domanda, evidenziando che i fatti in apparenza riconducibili alla Regione, quale ente finanziatore, restavano imputabili al solo Comune, in mancanza di una con- venzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisce al commit- tente la tempestiva erogazione del finanziamento, senza tenere conto che nella specie la convenzione c'era ed era allegata al contratto di appalto, ove erano state inserite tutte le clausole di esonero della responsabilità per il ritardo nei pagamenti previste nella convenzione stessa. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

In primo luogo,deve subito rilevarsi che il Comune non ha attinto cor- rettamente la ratio della decisione impugnata, tenuto conto che la Corte d'appello non ha ritenuto nulla la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto, ove il Comune e l'impresa hanno concordato che «L ' appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna speciale inden- nità nel caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione del disposto dell'art. 4 della legge n. 741 del10.12.1981».

Al contrario, la Corte distrettuale ha dato applicazione a detta clausola, nella parte in cui ha fatto salva l'applicazione del disposto dell'art. 4 della l. n. 741 del 1981, ancora operante ratione temporis, il quale disciplina il pa- gamento degli interessi per il caso di ritardo nel pagamento del compenso spettante all'appaltatore nell'appalto di opere pubbliche nei seguenti ter- mini: «1.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene com- putato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, imme- diatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.

2. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.3.

Sono nulli i patti in contrario o in deroga».

In secondo luogo, il Comune ha posto una questione di interpretazione del contratto di appalto che, nel ricorso per cassazione, non ha dedotto di avere in precedenza prospettato e, comunque, per come la questione è stata prospettata, non ha individua to le norme sull ' interpretazione nego- ziale asseritamente violate , solo richiamate in rubrica, ma ha semplice- mente offerto una soluzione interpretativa diversa da quella operata dal giudice di merito, chiedendo al Giudice di legittimità di aderire ad essa.

Come evidenziato da questa Corte, l'interpretazione del contratto è ri- servata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di er- meneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione,del modo in cui il ragionamento del giudice si è discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione di- versa da quella censurata, come tale inammissibile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021).

Inoltre, il ricorrente ha lamenta to la mancata considerazione , ai fini dell'interpretazione della volontà negoziale, che al contratto di appalto era stata allegata la convenzione stipulata tra la Regione e il Comune, aggiun- gendo che ad essa era stato fatto riferimento nelle premesse del contratto, ritenute partiintegranti dell'accordo.

Tuttavia, dallo stesso ricorso per cas- sazione si evince che tale richiamo («… [OSCURATO:PERSONA]' PREMESSO i predetti sigg. comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto …»)è operato quale rinvio alla narrativa contenuta nelle premesse e, dunque, ai fini della de- scrizione dell'attività che ha preceduto lastipula del contratto, e non al di- verso fine della determinazione del contenuto negozialedel contratto stes - 3.Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1.Com ' è noto , la nuova formulazione dell ' art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

«per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti».

Dalla lettera della norma si evince chiaramente che il fatto asserita- mente non esaminato dal giudice deve comunque essere entrato nel dibat- tito processuale, e ciò al fine di evitare che vengano sottoposte alla Corte di cassazione questioni fattuali nuove.

La norma si riferisce, inoltre, al mancato esame di un vero e proprio fatto storico, inteso come un accadimento naturalistico (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 8053 del 07/04/2014).

Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. an- che Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 ), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la deci- sione perché ha determinato l'esito del giudizio.

Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, co- munque apprezzato(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018).

Per le stesse ragioni, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei mo- tivi di appello (Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022).

Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questioni di diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazione della sentenzain virtù di tale censura. 3.2.Nella specie, il ricorrente ha indicato quale fatto non esaminato la presenza della convenzione tra Comune e Regione, allegata al contratto di appalto.

Tale circostanza, invece, è stataconsiderata d alla Corte di merito , la quale a p. 5 della sentenza impugnata ha precisato che « Nel caso di specie, con contratto del 18 settembre 1989 rep. n. 2750 (all. a al contratto di appalto) la Regione Campania e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] i rapporti tra regione destinataria dei finanziamenti per l'esecuzione del pro- gramma triennale di Sviluppo del Mezzogiornoe l'Ente attuatore, cioè il Co- mune di [OSCURATO:PERSONA]…», anche se a detta convenzione la menzionata Corte non ha attribuito la stessa importanza conferita dal Comune.

La censura si risolve dunque in una doglianza che attiene al merito della decisione, come tale inammissibile in sede di legittimità. 4.Il terzo motivo di ricorso è anch ' esso inammissibile .

Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'azione di rivalsa del Comune nei confronti della Regione.

In realtà, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione non si evince che il Comune, vittorioso in primo grado nei confronti dell'im- presa, abbia proposto o riproposto azione di rivalsa nei confronti della Re- gione, essendosi limitatoa dedurre la responsabilità esclusiva della Regione Campania per il ritardo nei pagamenti e la carenza di colpa del Comune (p. 3 della sentenza impugnata e p. 3 del ricorso per cassazione).

E, in effetti, la motivazione della sentenza impugnata si è tutta incen- trata sulla verifica della responsabilità del Comune o della Regione nei con- fronti dell'appaltatore, pervenendo la Corte d'appello alla conclusione che nei confronti dell'impresa dovesse rispondere solo il Comune,in assenza di una clausola di esonero della responsabilità ovvero di una convenzione ul- teriore con l'appaltatore,con la quale l'ente finanziatore garantisse al com- mittente la tempestiva erogazione del finanziamento (in questo stesso senso Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21180 del 21/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014).

Non risulta, dunque, che il Giudice del gravame sia stato investito di un'autonoma azione di rivalsa del Comune nei confronti della Regione, di cui il Comune non ha fornito alcuna specifica indicazione e descrizione, ri- sultando piuttosto che la controversia abbia riguardato l'individuazione del soggetto (Comune o Regione) tenuto a rispondere del ritardo nei pagamenti neiconfronti dell'impresa appaltatrice. 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto il Comune deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute daentrambi i controricorrenti. 7.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in € 5.000,00per com- penso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna il Comune al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione Campania, che liquida in € 4.000,00 per compenso , oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G.n. 36575/2019 promosso da Comune di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elet- tivamente domiciliato in Roma, via Cicerone49, presso lo studio dell'avvo- cato [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappre- sentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] esco [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti; controricorrente nonché contro Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato i Roma, via Poli 29, presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione Campa- nia, in virtù di procura speciale in atti; controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 1567 /20 18 deposi- tata il 15/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Con- sigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (cui è, poi, succeduta la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) conveniva il Comune di OgliastroCilento davanti al Tri- bunale di Vallo della Lucania,affinché fosse condannato al pagamento della somma di € 63.555,11 ed interessi legali, in ragione del ritardo dei paga- menti dei S.A.L. maturati con riferimento ai lavori di costruzione della strada di collegamento Eredita–BivioMattine. Nel costituirsi, il Comune eccepiva che nessuna responsabilità poteva essere ad esso addebitata per il tardivopagamento dei S.A.L., che era stato causato dalla Regione Campania, in quanto i lavori affidati all'impresa erano finanziati dalla Regione con cui il Comune aveva stipulato unaconvenzione in data 18/09/1989. In ragione di ciò, chiedeva che il Tribunale autorizzasse lachiamata in causa della Regione Campania, in quanto unica responsabile del ritardo nei pagamentiin questione. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa la RegioneCampania, che si costituiva in giudizio deducendoche il Comune era il s olo resp onsabile del tardivo adempimento della prestazione pecuniaria. Il Tribunale rigettava la domanda, rilevando che all'art. 9 del contratto di appalto le parti avevanopattuito che l'appaltatore non avesse diritto allo scioglimento del contrattoné ad alcuna speciale indennità in caso di ritardo nei pagamenti. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., succeduta nei rapportigiu- ridici all'impresa di [OSCURATO:PERSONA], proponeva impugnazione formulando i seguenti motivi di appello: 1) erroneità della sentenza per difetto di moti- vazione; 2) noncontestazione della somma richiesta dall'appellante. Chie- deva, pertanto, la condanna del Comune e della Regione Campania, in so- lido tra loro ovvero in via esclusiva, al pagamento della somma di € 63.555,11 con interessi legali ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado. L'appellato Comune, nel costituirsi, deduceva la responsabilità esclusiva della Regione Campania e la carenza di colpa da parte del Comune per il ritardo dei pagamenti. Anche la Regionesi costituiva in appello, evidenziando la carenza di una propria responsabilità nei confronti dell'impresa per il ritardo dei pagamenti e l'esistenza di un accordo tra il Comune e la Regione per l ' esonero della responsabilità. La Corte d'appello, in riforma della sentenza di primo grado, con lade- cisione in questa sede impugnata, condannavail Comune al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di € 63.555,11, oltre interessi al tassolegale ex art. 1283 c.c. , a far data dal 19/02/2004 sino al soddisfo. Avverso tale sentenza il Comune ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi di doglianza. Entrambe le intimate si sono difese con controricorso. Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa delle proprie conclusioni, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Il ricorrente e la società controricorrente hanno depositato memorie di- fensive. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della l. n. 741 del 1981, degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962, oltre che degli artt. 1362 e ss. e 1349 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere l'impugnata sentenza ritenuto nulla la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto del 19/07/ 1990, intercorso tra il Comune e [OSCURATO:PERSONA], nella parte in cui disponeva che «L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad al- cuna speciale indennità nel caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applica- zione del disposto dell'art. 4 della legge n. 741 del10.12.1981». Secondo la Corte d'appello, laclausola era invalida, perché formulata in deroga alla disciplina degli interessi per ritardo nei pagamenti spettanti all'appaltatore di opere pubbliche, previst a dall ' art. 4 l. n. 741 del 1981 , che:al comma 1, prevede che l ' importo degli interessi per ritardato paga- mento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale specialeo di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domandee riserve; al comma 2, riduce da 90 a 60 giorni il termine dilatorio per la produzione di interessi moratori previsto nel capitolato generale di appalto di cui agli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063del 1962; al comma 3 com- mina la nullità dei patti contrari o in deroga. Nel motivo di ricorso, il Comune ha, però, evidenziato che a tale con- tratto di appalto è stata allegata la convenzione stipulata con la Regione Campania in data 18/09/1989, con la quale si regolavano i rapporti tra la Regione, destinataria dei finanziamenti , e il Comune , ente attuatore, che espressamente,all'art. 11, dispone va quanto segue : « Allo scopo di assicu- rare la disponibilità finanziaria necessaria ad una tempestivaesecuzione dei lavori e delle attività di convenzione, la Regione, sempre chele siano stati accreditati i relativi fondi, disporrà in favore dell'Ente l'erogazionedelle se- guenti anticipazioni…». A tale previsione seguiva, poi,una dettagliata tem- pistica dell'accreditamento del finanziamento. Ad opinione del ricorrente, il contratto di appalto aveva recepitola con- venzione stipulata traComune eRegione , dal momento che, nelle premesse di detto contratto,si leggeva «... che la Convenzione di finanziamento che si allega al presente atto sotto la lettera -a-è stata sottoscritta…» e , poi, si precisava che «… [OSCURATO:PERSONA]'PREMESSO i predetti sigg. comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte inte- grantedel presente contratto…», per cui, in presenza di una siffatta allega- zione ed in presenza di un rinvio espresso di un documento adun altro, non sussistevadubbio alcuno che il regolamento contrattuale tra le parti dell'ap- palto fosse dato dalla somma del contenuto dei due documenti . Ciò com- portava che doveva tenersi conto della previsione,contenuta nel richiamato art. 11 della c onvenzione , ove era previsto che il Comune provvede va al pagamento in favore dell'appaltatore, sempre che avesse ottenuto l ' accre- ditamento dei relativi fondi, per cui non poteva ritenersi che vi fosse stata alcuna rinuncia o deroga alla disciplina degli interessi, essendo stato sol- tanto individuato il termine di adempimento dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito dell'appaltatore diventava esigibile , in concomi- tanza con la disponibilità delle somme accreditate dalla Regione. Con il secondo motivo di ricorso è dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di dis c ussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non avendo la Corte d'appello ritenuto che il regolamento contrattuale tra le parti era dato dalla risultante del contratto di appalto e della convenzione, richiamata nel contratto stesso e ad esso allegata. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1218 e ss. c.c., dell'art. 4 l. n. 741 del 1981, degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063 del 1962, oltre che degli artt. 1362 e ss. e 1349 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,per non avere la Corte d'appello accolto la domanda di rivalsa formulata dal Comune nei confronti della Regione, a causa dell'ascrivibilità della responsabilità del ri- tardo nel pagamento solo a quest'ultima. Il Comune harilevato che la Corte d'appello ha respinto tale domanda, evidenziando che i fatti in apparenza riconducibili alla Regione, quale ente finanziatore, restavano imputabili al solo Comune, in mancanza di una con- venzione ulteriore, con la quale l'ente finanziatore garantisce al commit- tente la tempestiva erogazione del finanziamento, senza tenere conto che nella specie la convenzione c'era ed era allegata al contratto di appalto, ove erano state inserite tutte le clausole di esonero della responsabilità per il ritardo nei pagamenti previste nella convenzione stessa. 2.Il primo motivo di ricorso è inammissibile. In primo luogo,deve subito rilevarsi che il Comune non ha attinto cor- rettamente la ratio della decisione impugnata, tenuto conto che la Corte d'appello non ha ritenuto nulla la clausola contenuta nell'art. 9 del contratto di appalto, ove il Comune e l'impresa hanno concordato che «L ' appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna speciale inden- nità nel caso di ritardo nei pagamenti, salvo l'applicazione del disposto dell'art. 4 della legge n. 741 del10.12.1981». Al contrario, la Corte distrettuale ha dato applicazione a detta clausola, nella parte in cui ha fatto salva l'applicazione del disposto dell'art. 4 della l. n. 741 del 1981, ancora operante ratione temporis, il quale disciplina il pa- gamento degli interessi per il caso di ritardo nel pagamento del compenso spettante all'appaltatore nell'appalto di opere pubbliche nei seguenti ter- mini: «1. L'importo degli interessi per ritardato pagamento dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene com- putato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto o a saldo, imme- diatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve. 2. Il termine di novanta giorni previsto negli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, è ridotto a sessanta giorni.3. Sono nulli i patti in contrario o in deroga». In secondo luogo, il Comune ha posto una questione di interpretazione del contratto di appalto che, nel ricorso per cassazione, non ha dedotto di avere in precedenza prospettato e, comunque, per come la questione è stata prospettata, non ha individua to le norme sull ' interpretazione nego- ziale asseritamente violate , solo richiamate in rubrica, ma ha semplice- mente offerto una soluzione interpretativa diversa da quella operata dal giudice di merito, chiedendo al Giudice di legittimità di aderire ad essa. Come evidenziato da questa Corte, l'interpretazione del contratto è ri- servata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per erronea o insufficiente motivazione, ovvero per violazione dei canoni di er- meneutica contrattuale, la quale deve dedursi con la specifica indicazione, nel ricorso per cassazione,del modo in cui il ragionamento del giudice si è discostato dai suddetti canoni, altrimenti la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti si traduce nella mera proposta di un'interpretazione di- versa da quella censurata, come tale inammissibile (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 353 del 08/01/2025; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021). Inoltre, il ricorrente ha lamenta to la mancata considerazione , ai fini dell'interpretazione della volontà negoziale, che al contratto di appalto era stata allegata la convenzione stipulata tra la Regione e il Comune, aggiun- gendo che ad essa era stato fatto riferimento nelle premesse del contratto, ritenute partiintegranti dell'accordo. Tuttavia, dallo stesso ricorso per cas- sazione si evince che tale richiamo («… [OSCURATO:PERSONA]' PREMESSO i predetti sigg. comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che dichiarano parte integrante del presente contratto …»)è operato quale rinvio alla narrativa contenuta nelle premesse e, dunque, ai fini della de- scrizione dell'attività che ha preceduto lastipula del contratto, e non al di- verso fine della determinazione del contenuto negozialedel contratto stes - 3.Anche il secondo motivo è inammissibile. 3.1.Com ' è noto , la nuova formulazione dell ' art. 360 c.p.c. consente l'impugnazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. «per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discus- sione tra le parti». Dalla lettera della norma si evince chiaramente che il fatto asserita- mente non esaminato dal giudice deve comunque essere entrato nel dibat- tito processuale, e ciò al fine di evitare che vengano sottoposte alla Corte di cassazione questioni fattuali nuove. La norma si riferisce, inoltre, al mancato esame di un vero e proprio fatto storico, inteso come un accadimento naturalistico (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 8053 del 07/04/2014). Costituisce, pertanto, un fatto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non una questione o un punto controverso, ma un vero e proprio evento, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass., Sez. 6- 1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; v. an- che Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022). Può trattarsi di un fatto principale exart. 2697 c.c. (un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche di un fatto secondario (un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché sia controverso e decisivo(Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17761 del 08/09/2016 ), nel senso che il mancato esame, evincibile dal tenore della motivazione, vizia la deci- sione perché ha determinato l'esito del giudizio. Non integrano, invece, fatti il cui omesso esame possa cagionare il vizio exart. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. le mere argomentazioni o le deduzioni difensive (Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 2268 del 26/01/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14802 del 14/06/2017), né i singoli elementi di un accadimento complesso, co- munque apprezzato(Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018). Per le stesse ragioni, non costituisce omesso esame, nei termini appena indicati, la mancata valutazione di domande o di eccezioni, ovvero dei mo- tivi di appello (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 29952 del 13/10/2022). Il vizio attiene solo alle questioni di fatto, non anche alle questioni di diritto, il cui omesso esame non può mai dar luogo alla cassazione della sentenzain virtù di tale censura. 3.2.Nella specie, il ricorrente ha indicato quale fatto non esaminato la presenza della convenzione tra Comune e Regione, allegata al contratto di appalto. Tale circostanza, invece, è stataconsiderata d alla Corte di merito , la quale a p. 5 della sentenza impugnata ha precisato che « Nel caso di specie, con contratto del 18 settembre 1989 rep. n. 2750 (all. a al contratto di appalto) la Regione Campania e il Comune di [OSCURATO:PERSONA] i rapporti tra regione destinataria dei finanziamenti per l'esecuzione del pro- gramma triennale di Sviluppo del Mezzogiornoe l'Ente attuatore, cioè il Co- mune di [OSCURATO:PERSONA]…», anche se a detta convenzione la menzionata Corte non ha attribuito la stessa importanza conferita dal Comune. La censura si risolve dunque in una doglianza che attiene al merito della decisione, come tale inammissibile in sede di legittimità. 4.Il terzo motivo di ricorso è anch ' esso inammissibile . Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l'azione di rivalsa del Comune nei confronti della Regione. In realtà, dalla sentenza impugnata e dallo stesso ricorso per cassazione non si evince che il Comune, vittorioso in primo grado nei confronti dell'im- presa, abbia proposto o riproposto azione di rivalsa nei confronti della Re- gione, essendosi limitatoa dedurre la responsabilità esclusiva della Regione Campania per il ritardo nei pagamenti e la carenza di colpa del Comune (p. 3 della sentenza impugnata e p. 3 del ricorso per cassazione). E, in effetti, la motivazione della sentenza impugnata si è tutta incen- trata sulla verifica della responsabilità del Comune o della Regione nei con- fronti dell'appaltatore, pervenendo la Corte d'appello alla conclusione che nei confronti dell'impresa dovesse rispondere solo il Comune,in assenza di una clausola di esonero della responsabilità ovvero di una convenzione ul- teriore con l'appaltatore,con la quale l'ente finanziatore garantisse al com- mittente la tempestiva erogazione del finanziamento (in questo stesso senso Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21180 del 21/08/2018; Sez. 1, Sentenza n. 22580 del 23/10/2014). Non risulta, dunque, che il Giudice del gravame sia stato investito di un'autonoma azione di rivalsa del Comune nei confronti della Regione, di cui il Comune non ha fornito alcuna specifica indicazione e descrizione, ri- sultando piuttosto che la controversia abbia riguardato l'individuazione del soggetto (Comune o Regione) tenuto a rispondere del ritardo nei pagamenti neiconfronti dell'impresa appaltatrice. 5.In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 6.La statuizione sulle spese segue la soccombenza e pertanto il Comune deve essere condannato al pagamento delle spese sostenute daentrambi i controricorrenti. 7.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che liquida in € 5.000,00per com- penso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge; condanna il Comune al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Regione Campania, che liquida in € 4.000,00 per compenso , oltre spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi dell'a
Sentenza Cassazione n. 23530/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris