Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28531/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a GENOVA il 14/10/1980 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 per la detenzione a fine di cessione di grammi 1,8 di cocaina.

La ricorrente formula tre motivi di ricorso.

Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione deal responsabilità, essendo lo stupefacente detenuto per uso personale; con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; con il terzo lamenta la mancata restituzione del denaro confiscato.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la finalità di spaccio in ragione del possesso di strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente detenuta ovvero il rinvenimento di bustine di cellophane nel cruscotto dell'autovettura controllata dai militari, che non trova altra giustificazione se non la loro strumentalità rispetto al confezionamento delle dosi da vendere.

Peraltro, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo la quale la sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 1,8, detenuta in quattro involucri, ciascuno del valore non inferiore ad euro 150, fosse stata acquistata come scorta per uso personale, in ragione del reddito mensile riferito dalla stessa imputata, inidoneo a consentire un simile acquisto, e considerato inoltre il precedente arresto della ricorrente, effettuato appena pochi giorni prima dalla consumazione del reato in contestazione, per possesso di altra cocaina.

Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale e al di sotto del medio edittale, in ragione del precedente della stessa indole commesso con analoghe modalità e dei precedenti penali.

Quanto alla richiesta di revoca della confisca, trattasi di confisca per sproporzione disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.PR. 309/1990, in ragione del limitato reddito dichiarato dall'imputata e del quantitativo di sostanza detenuta, trattandosi di somma non compatibile con il suddetto reddito. 1Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.McANcuL.Lg'.7tN sezionc 2 8 LU 2026 .5.-_-,, [OSCURATO:PERSONA]-1 inente Dott.ssa Kat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a GENOVA il 14/10/1980 avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 1.600,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309 del 1990 per la detenzione a fine di cessione di grammi 1,8 di cocaina. La ricorrente formula tre motivi di ricorso. Con il primo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione deal responsabilità, essendo lo stupefacente detenuto per uso personale; con il secondo motivo, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo; con il terzo lamenta la mancata restituzione del denaro confiscato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la finalità di spaccio in ragione del possesso di strumenti per il confezionamento della sostanza stupefacente detenuta ovvero il rinvenimento di bustine di cellophane nel cruscotto dell'autovettura controllata dai militari, che non trova altra giustificazione se non la loro strumentalità rispetto al confezionamento delle dosi da vendere. Peraltro, il giudice ha ritenuto non credibile la tesi difensiva secondo la quale la sostanza stupefacente del tipo cocaina, pari a grammi 1,8, detenuta in quattro involucri, ciascuno del valore non inferiore ad euro 150, fosse stata acquistata come scorta per uso personale, in ragione del reddito mensile riferito dalla stessa imputata, inidoneo a consentire un simile acquisto, e considerato inoltre il precedente arresto della ricorrente, effettuato appena pochi giorni prima dalla consumazione del reato in contestazione, per possesso di altra cocaina. Si osserva che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata posto che, il giudice a quo ha ritenuto congrua e adeguata la pena, peraltro di poco superiore al minimo edittale e al di sotto del medio edittale, in ragione del precedente della stessa indole commesso con analoghe modalità e dei precedenti penali. Quanto alla richiesta di revoca della confisca, trattasi di confisca per sproporzione disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. e 85-bis D.PR. 309/1990, in ragione del limitato reddito dichiarato dall'imputata e del quantitativo di sostanza detenuta, trattandosi di somma non compatibile con il suddetto reddito. 1Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.McANcuL.Lg'.7tN sezionc 2 8 LU 2026 .5.-_-,, [OSCURATO:PERSONA]-1 inente Dott.ssa Kat
Sentenza Cassazione n. 28531/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris