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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00271/2024

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 85) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d.

"doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

I ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ed alla mancata revoca della confisca.

Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la Corte d'appello ha escluso che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della lieve entità, avuto riguardo ai mezzi utilizzati dai prevenuti nell'attività illecita, avendo costoro realizzato una vera e propria piazza di spaccio nell'abitazione di uno dei due, predisponendo un accurato sistema di videosorveglianza, e tenuto conto dell'entità dei proventi prodotti dalla stessa (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); trattasi di ponderata valutazione di merito, insindacabile in questa sede.

Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali chiaramente motivato in ordine alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. del denaro, la cui detenzione in capo ai prevenuti è stata ritenuta ingiustificata, trattandosi di soggetti disoccupati da anni, come riscontrato dalla locale Questura.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 85) [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato loro ascritto sono inammissibili, perché contenenti censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito, nella c.d. "doppia conforme", una congrua e adeguata motivazione, immune da censure di manifesta illogicità perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I ricorrenti deducono vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 ed alla mancata revoca della confisca. Il primo motivo è manifestamente infondato, poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dal testo del provvedimento impugnato, atteso che la Corte d'appello ha escluso che la fattispecie possa rientrare nell'ipotesi della lieve entità, avuto riguardo ai mezzi utilizzati dai prevenuti nell'attività illecita, avendo costoro realizzato una vera e propria piazza di spaccio nell'abitazione di uno dei due, predisponendo un accurato sistema di videosorveglianza, e tenuto conto dell'entità dei proventi prodotti dalla stessa (cfr. pag. 5 sentenza impugnata); trattasi di ponderata valutazione di merito, insindacabile in questa sede. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo i giudici territoriali chiaramente motivato in ordine alla confisca ex art. 240-bis cod. pen. del denaro, la cui detenzione in capo ai prevenuti è stata ritenuta ingiustificata, trattandosi di soggetti disoccupati da anni, come riscontrato dalla locale Questura. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.m. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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