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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31393/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] brio per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, avendo l'imputato allegato, al fine di escludere la recidiva, che i suoi precedenti penali erano risalenti, ha adeguatamente risposto evidenziando che essi, sebbene fossero effettivamente risalenti, dimostravano che l'imputato era in grado di compiere delitti di varia natura, con ciò implicitamente affermando la spiccata capacità criminale posta dal Giudice di primo grado a base dell'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 18 febbraio 2020 del Tribunale di Milano che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] brio per il reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole della mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, avendo l'imputato allegato, al fine di escludere la recidiva, che i suoi precedenti penali erano risalenti, ha adeguatamente risposto evidenziando che essi, sebbene fossero effettivamente risalenti, dimostravano che l'imputato era in grado di compiere delitti di varia natura, con ciò implicitamente affermando la spiccata capacità criminale posta dal Giudice di primo grado a base dell'applicazione della recidiva; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 31393/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris