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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 novembre 2021

Cassazione n. 10712/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto

1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/02/2021 con la quale il Tribunale di Bergamo, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, ha applicato, ai sensi degli artt. 558, 444 e 448 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in relazione ai delitti di cui all'art. 497 -bis, commi primo e secondo, cod. pen. (capo a) e all'art. 477, 482 cod. pen. (capo b).

Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe applicato una pena illegale, in quanto inferiore a quella prevista dalla legge, per avere omesso di irrogare la sanzione prevista per il capo b).

Ed, infatti, l'accordo intervenuto muoveva dalla pena base di due anni e otto mesi di reclusione, corrispondente al minimo edittale per il reato di cui al capo a), ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di due anni di reclusione e ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito, in tal modo giungendo alla sanzione finale sopra ricordata.

Appunto per tali ragioni emergeva l'omessa considerazione del peso sanzionatorio del reato di cui al capo b).

2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

Secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (ciò che si verifica anche nel caso in cui la cornice edittale di riferimento sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima oppure sia stata dal giudice individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole).

Rientrano in tale categoria normativa, la pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23, cod. pen.; la pena-base inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito in continuazione; la pena applicata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in misura inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; la mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace;oltre, ovviamente, ai casi di scuola dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa o dell'irrogazione di una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e viceversa.

Esula, invece, dall'ambito della pena illegale il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna.

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale di queste ultime: di qui, l'affermazione - costante nella giurisprudenza di legittimità - della generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risultato.

Ora, in tale contesto, è esatto che la pena minima prevista per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo a), per effetto dell'aumento di un terzo rispetto al minimo edittale di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., è di due anni e otto mesi di reclusione.

Ma è anche vero che la riduzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe condotto alla pena di un anno, otto mesi e quaranta giorni di reclusione, laddove la pena assunta dall'accordo, dopo la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. e prima della riduzione del rito, è di due anni di reclusione.

Ne discende che cade l'argomento logico, in forza del quale sarebbe stato irrogato per il reato di cui al capo a) il minimo trattamento sanzionatorio possibile; argomento che rappresenta la premessa, secondo il ricorso, per argomentare nel senso che non è stato applicato alcun aumento di pena per il reato di cui al capo b).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del P.G.

Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente I Gi epp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09/02/2021 con la quale il Tribunale di Bergamo, concesse le circostanze attenuanti generiche e applicata la riduzione per il rito, ha applicato, ai sensi degli artt. 558, 444 e 448 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, in relazione ai delitti di cui all'art. 497 -bis, commi primo e secondo, cod. pen. (capo a) e all'art. 477, 482 cod. pen. (capo b). Il ricorrente lamenta che il Tribunale avrebbe applicato una pena illegale, in quanto inferiore a quella prevista dalla legge, per avere omesso di irrogare la sanzione prevista per il capo b). Ed, infatti, l'accordo intervenuto muoveva dalla pena base di due anni e otto mesi di reclusione, corrispondente al minimo edittale per il reato di cui al capo a), ridotta per le circostanze attenuanti generiche alla pena di due anni di reclusione e ulteriormente ridotta di un terzo per la scelta del rito, in tal modo giungendo alla sanzione finale sopra ricordata. Appunto per tali ragioni emergeva l'omessa considerazione del peso sanzionatorio del reato di cui al capo b). 2. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Secondo un principio costantemente affermato dalla Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205; n. 40986 del 19/07/2018, P., Rv. 273934; n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348), la pena può definirsi "illegale" solo quando non corrisponde, per specie ovvero per quantità, sia in difetto che in eccesso, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (ciò che si verifica anche nel caso in cui la cornice edittale di riferimento sia stata dichiarata costituzionalmente illegittima oppure sia stata dal giudice individuata in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole). Rientrano in tale categoria normativa, la pena applicata in misura inferiore al minimo assoluto previsto dall'art. 23, cod. pen.; la pena-base inferiore a quella prevista come minimo edittale per il reato unito in continuazione; la pena applicata ex art. 81, secondo comma, cod. pen., in misura inferiore al minimo fissato per il reato più grave tra quelli in continuazione; la mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace;oltre, ovviamente, ai casi di scuola dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa o dell'irrogazione di una pena detentiva in luogo di quella pecuniaria e viceversa. Esula, invece, dall'ambito della pena illegale il trattamento sanzionatorio che risulti complessivamente legittimo, anche se frutto di un vizio del percorso argomentativo attraverso il quale il giudice sia giunto alla conclusiva determinazione dell'entità della condanna. Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, infatti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale di queste ultime: di qui, l'affermazione - costante nella giurisprudenza di legittimità - della generale irrilevanza degli errori relativi ai vari passaggi interni, attraverso i quali si giunge a tale risultato. Ora, in tale contesto, è esatto che la pena minima prevista per il reato di cui all'art. 497-bis, secondo comma, cod. pen. (capo a), per effetto dell'aumento di un terzo rispetto al minimo edittale di cui all'art. 497-bis, primo comma, cod. pen., è di due anni e otto mesi di reclusione. Ma è anche vero che la riduzione massima per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche avrebbe condotto alla pena di un anno, otto mesi e quaranta giorni di reclusione, laddove la pena assunta dall'accordo, dopo la diminuzione ex art. 62-bis cod. pen. e prima della riduzione del rito, è di due anni di reclusione. Ne discende che cade l'argomento logico, in forza del quale sarebbe stato irrogato per il reato di cui al capo a) il minimo trattamento sanzionatorio possibile; argomento che rappresenta la premessa, secondo il ricorso, per argomentare nel senso che non è stato applicato alcun aumento di pena per il reato di cui al capo b). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del P.G. Così deciso il 23/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente I Gi epp
Sentenza Cassazione n. 10712/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris