CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12705/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29511/2017R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via N. Ricciotti n. 9, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce alcontroricorso; -controricorrente – Agenzia delle entrate-Riscossione - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7943/01/16, depositatail 5 dicembre 2016. Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] di pagamento -Riduzione della pretesa in appello - Inammissibilità -Esclusione.Cons. est. G.M. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 giugno 20 2 2 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza n.7943/01/16 del 05 / 12 /201 6 , la Commissione tributaria regionale del Lazio(di seguito CTR) dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE)avverso la sentenza n. 25410/62/15 della Commissione tributaria provinciale di Roma (di seguito CTP ) , che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito CC), avverso una cartella di pagamento per IVA e sanzioni relativaall’anno d’imposta 2008. 1.1. Come emerge anche dalla sentenza impugnata, la cartella di pagamento era stata emessa ai sensi dell’art. 54 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in ragione del disconoscimento parziale di un credito IVA relativo all’anno 2007 e a ritardi nei versamenti periodici dell’imposta. 1.2. La CTRdichiarava inammissibile l’appello di AE evidenziando che l’appellante aveva per la prima volta in appello dedotto «fatt i , circostanze, errori di calcolo commessi e rideterminazioni di quanto “effettivamente” dovuto dal contribuente», così prospettando «jus novum ed un thema decidendum completamente diverso rispetto a quello su cui si sono espressi i primi giudici». 2. AE impugnava lasentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. 3. CC resisteva in giudizio con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso AEdeduce la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 57 del Cons. est. G.M. Nonno d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto inammissibile l’appello con il quale l’Amministrazione finanziaria ha ridotto la propria originaria domanda. 1.1. Il motivo è fondato. 1.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «In tema di domanda ed eccezione nel processo tributario, è liberamente consentita all'Ente impositore, nel corso del giudizio e anche con la proposizione di una richiesta subordinata, la rettifica della pretesa impositiva che comporti una riduzione dell'onere richiesto al contribuente, senza necessità di emanare un nuovo provvedimento impositivo, necessario, invece, allorché la rettifica comporti un aumento del predetto onere» (Cass. n. 19367 del 07/07/2021; conf. Cass. n. 29732 del 29/12/2020; Cass. n. 27543 del 30/10/2018). 1.2.1. Inoltre, «Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio» (Cass. n. 15730 del 23/07/2020; Cass. n. 2201 del 16/02/2012). 1.3. Nel caso di specie, AE si è limitata a contestare il fondamento della decisione di primo grado, dando altresì atto della parziale infondatezza della pretesa originaria e riducendo, conseguentemente, la stessa, senza dedurre nuovi fatti costitutivi (cfr. Cass. n. 5160 del 26/02/2020) e, quindi, senza introdurre un nuovo tema di indagine.Cons. est. G.M. Nonno 1.4. Ha, dunque, errato la CTR a dichiarare inammissibile l’appello proposto. 2. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del presente giudizio. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa comp