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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 ottobre 2021

Cassazione n. 12045/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2018 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, tratto a giudizio per avere disatteso l'obbligo di denunciare il trasferimento delle proprie armi e munizioni, legittimamente detenute, dal luogo già indicato ad altre abitazioni, ha proposto appello, successivamente qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, avverso la sentenza con cui, dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli perché estinta a seguito del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, è stata ordinata la confisca delle armi e delle munizioni de quibus agitur; ritenuta, in primo luogo, l'inammissibilità della richiesta — ribadita da Mura ancora con la memoria del 28 settembre 2021 — di assoluzione, nel merito, per insussistenza dell'addebito, conseguente al rilievo, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui «Il versamento della somma stabilita a titolo di oblazione determina l'estinzione del reato, con la conseguenza che il giudice non può pronunciare il proscioglimento con formula più favorevole, salvo che l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato non emerga dal tenore dell'imputazione, essendo preclusa ogni possibilità di effettuare accertamenti di merito» (Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino, Rv. 252396; Sez. 1, n. 9191 del 14/02/2008, Conti, Rv. 239510); ritenuto che, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che condotte del tipo di quella ascritta all'odierno ricorrente mantengono rilevanza penale anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (così, in specie, Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657); che, quanto alla confisca di armi e munizioni, va osservato, in ossequio al condiviso indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che la confisca delle armi trova applicazione, ai sensi degli artt. 240, secondo comma, cod. pen., e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, anche nel caso di omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S., in costanza del trasferimento delle stesse (in questo senso cfr., ancora di recente, Sez. 1, n. 25368 del 10/06/2021, Menconi, non massimata; Sez. 1, n. 34851 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232); che il provvedimento di confisca, peraltro, ha natura obbligatoria e non è impedito dalla rilevazione dell'estinzione del reato, anche per oblazione, «restando escluso solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello dì appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13/10/2021.

Il Consigliere estensore Il r ider4e Dan C 7cio Vin nzei ani DEPOSITA

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2018 del GIP TRIBUNALE di NUOROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente, tratto a giudizio per avere disatteso l'obbligo di denunciare il trasferimento delle proprie armi e munizioni, legittimamente detenute, dal luogo già indicato ad altre abitazioni, ha proposto appello, successivamente qualificato, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione, avverso la sentenza con cui, dichiarato non doversi procedere in ordine alla contravvenzione ascrittagli perché estinta a seguito del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, è stata ordinata la confisca delle armi e delle munizioni de quibus agitur; ritenuta, in primo luogo, l'inammissibilità della richiesta — ribadita da Mura ancora con la memoria del 28 settembre 2021 — di assoluzione, nel merito, per insussistenza dell'addebito, conseguente al rilievo, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui «Il versamento della somma stabilita a titolo di oblazione determina l'estinzione del reato, con la conseguenza che il giudice non può pronunciare il proscioglimento con formula più favorevole, salvo che l'insussistenza del fatto o la sua non attribuibilità all'imputato non emerga dal tenore dell'imputazione, essendo preclusa ogni possibilità di effettuare accertamenti di merito» (Sez. 3, n. 12791 del 14/03/2012, Sanseverino, Rv. 252396; Sez. 1, n. 9191 del 14/02/2008, Conti, Rv. 239510); ritenuto che, comunque, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che condotte del tipo di quella ascritta all'odierno ricorrente mantengono rilevanza penale anche a seguito delle modifiche normative introdotte dal d.lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (così, in specie, Sez. 1, n. 27985 del 15/04/2016, Picardi, Rv. 267657); che, quanto alla confisca di armi e munizioni, va osservato, in ossequio al condiviso indirizzo costantemente seguito dalla giurisprudenza di legittimità, che la confisca delle armi trova applicazione, ai sensi degli artt. 240, secondo comma, cod. pen., e 6 legge 22 maggio 1975, n. 152, anche nel caso di omessa ripetizione della denuncia di detenere armi all'autorità di P.S., in costanza del trasferimento delle stesse (in questo senso cfr., ancora di recente, Sez. 1, n. 25368 del 10/06/2021, Menconi, non massimata; Sez. 1, n. 34851 del 12/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata; Sez. 2, n. 30192 del 10/09/2020, Caliste, Rv. 280232); che il provvedimento di confisca, peraltro, ha natura obbligatoria e non è impedito dalla rilevazione dell'estinzione del reato, anche per oblazione, «restando escluso solo nel caso di assoluzione nel merito e in quello dì appartenenza dell'arma a persona estranea al reato» (Sez. 1, n. 33982 del 06/04/2016, Berlich, Rv. 267458; Sez. 1, n. 1806 del 04/12/2012, dep. 2013, Scotti, Rv. 254213; Sez. 1, n. 11480 del 20/01/2010, Trisolino, Rv. 246532); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13/10/2021. Il Consigliere estensore Il r ider4e Dan C 7cio Vin nzei ani DEPOSITA
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