CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31115/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2025 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che, accogliendo la proposta di concordato, ha ridotto la pena inflitta a mesi otto e giorni venti di reclusione, deducendo l'eccessività dell'aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen. e del trattamento sanzionatorio; ritenuto che il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta per un motivo non consentito, atteso che la Corte ha applicato la pena concordata tra le parti e il motivo non prospetta alcun profilo di illegalità del trattamento sanzionatorio (cfr. Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033 - 02); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] e te Debort ione Massirn icciarelli ,1 C 'í3; I A St.)zione - • ala 13 AO 202s L'[OSCURATO:PERSONA] Doti.ssa K 7enien e