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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 novembre 2023

Cassazione n. 49884/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Spoleto di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di gr. 10 di cocaina); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta con riferimento agli elementi fattuali indicativi della condotta di concorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, con proprio difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Spoleto di condanna della predetta per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (concorso in detenzione illecita di gr. 10 di cocaina); ritenuto il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applic:arsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, meramente propositivo di doglianze, già sottoposte al giudice del gravame e alle quali questi ha dato congrua risposta con riferimento agli elementi fattuali indicativi della condotta di concorso; considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero nella causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 49884/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris