CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 17 marzo 2025
Cassazione n. 21272/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona della sostituta [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 17 marzo 2025 il Tribunale di Genova ha confermato l'ordinanza con la quale il Gip del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 81 e 73, co. 1, d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, in un garage nella sua disponibilità, 400 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in sei involucri occultati in un sacchetto di segatura, nonché ulteriori 199 grammi della stessa sostanza e 121 grammi di hashish, rinvenute all'interno della sua abitazione. Detta droga è stata ritenuta, per quantità e tipologia, oltre che per il rinvenimento di un bilancino di precisione, destinata a un uso non esclusivamente personale. 2. Avverso detto provvedimento è stato proposto ricorso articolato in unico motivo con il quale si deduce cumulativamente mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della nnotivazione ioltre che errata applicazione dell'art. 275 cod. proc. pen. (\'-`11111.q Lamenta la difesa che il Tribunale del riesame non ita motivato in merito alle ragioni sottese alla scelta della misura di massimo rigore / avuto riguardo all'atteggiamento collaborativo tenuto dal Palmieri, all'ammissione delle proprie responsabilità in sede di interrogatorio reso al Gip, alla personalità dell'indagato, incensurato e immune da precedenti di polizia, ciò in uno al suo stato di salute. Il Tribunale) nel ritenere incompatibili gli arresti domiciliari "rafforzati" e il rischio di reiterazione di reati) ha motivato in maniera illogica e contraddittoria evocando le difficoltà economiche delle quali l'indagato aveva accennato dinanzi al Gip. Secondo la difesa 1 è illogico sostenere che un soggetto che ha posto in essere una condotta del tutto episodica, se collocato agli arresti donniciliari con braccialetto elettronico e divieti di comunicazione in una città (Asti) lontana oltre duecento chilometri dal luogo di commissione del reato, non attenda altro che riprendere la propria attività lavorativa lecita. 3. Il P.G., in persona della sostituta Marilia di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato.2. Il Tribunale, con motivazione affatto illogica, nel rigettare la richiesta di concedere al Morinaj gli arresti domiciliari, ha ritenuto che l'imputato, pressato dalle difficoltà economiche alle quali aveva fatto riferimento nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto in flagranza e forte delle relazioni illecite che ha mostrato di non volere interrompere, potrebbe seguitare a delinquere anche a distanza dal luogo in cui sono state poste in essere le condotte illecite, attraverso la intermediazione dei contatti, nell'ottica di riprendere, non appena possibile, ad essere operativo nel settore illecito. L'argomento è stato, inoltre approfondito evidenziando come il sequestro della droga, di non modesto valore (400 grammi di cocaina nonché altri 199 grammi della stessa sostanza e 121 di hashish 1111111.A senz'altro acuito il movente economico sotteso alla condotta. 3. E' principio consolidato quello secondo cui in tema impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari il ricorso per cassazione è ammissibile t, t i solo laddove vengano denunciate f violazione di specifiche norme di legge e i principi di diritto ma non anche, quando, come nel caso in esame, vengano proposte censure che si riferiscono alla ricostruzione dei fatti o si risolvono in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Rv. 269884-01). 4. E' del pari noto che il controllo susseguente alla proposizione del ricorso per cassazione non comprende la revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate né le caratteristiche soggettive dell'indagato, rimessi alla valutazione del Tribunale red essendocontrario, circoscritto all'esame dell'atto impugnato al fine di verificare la sussistenza della esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato9ltre che l'assenza di illogicità evidenti. In altri termini la congruità degli argomenti posti rispetto al discorso giustificativo del provvedimento (Sez. 2 n. 9212 del 02/02/2017, Rv. 269438-01) 5. Nel caso in esame le critiche spese a sostegno del ricorso si risolvono nella rappresentazione di valutazioni che si ritengono incongrue, in fatto e non piuttosto rispetto alle esigenze cautelari ma al loro contenimento mediante la misura di massimo rigore. Di contro, le argomentazioni addotte nel provvedimento impugnato appaiono del tutto congrue ed esenti da qualsivoglia vizio logico giuridico, rappresentando la sussistenza delle esigenze cautelari, la loro attualità oltre che il rispetto dei principi di proporzionalità della misura applicata anche tenuto conto della concreta pericolosità dell'indagato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue il pagamento delle spese del procedimento oltre che pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende processuali i considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000). 7. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co. 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.