CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14696/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppe Caforio-ricorrente-controrappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoLeonardo Donnola-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Perugia n. 186/2025depositata il 26/03/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026Con sentenza n. 186/2025, pubblicata il 26 marzo 2025, la Corte d’appellodi Perugia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Curatela delfallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha integralmente riformatola sentenza del Tribunale di Spoleto n. 393/2022, che aveva revocato ildecreto ingiuntivo n. 222/2017, e, per l’effetto, ha condannato la societàSeprim di [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. al pagamento, in favore della Curatela,della somma di Euro 120.250,00, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231del 2002, dal 10 giugno 2016 al saldo, a titolo di corrispettivo per lavendita di n. 10 automezzi oggetto di scrittura privata autenticata del 5luglio 2011, con pagamento differito al 9 giugno 2016.La Corte territoriale, esaminata la complessiva vicenda negoziale, haescluso la sussistenza del collegamento negoziale funzionale, ritenutoinvece dal primo giudice, tra il contratto di affitto d’azienda stipulato il 10giugno 2011, con scadenza al 9 giugno 2016 e canone annuo di euro20.000,00, oltre IVA, e il contratto di compravendita posto a fondamentodel ricorso monitorio, ritenendo, altresì, intervenuta tra le parti larisoluzione consensuale del contratto di affitto d’azienda.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Seprim diSantini [OSCURATO:SOCIETA]. affidato a tre motivi.[OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito concontroricorso.Sul ricorso è stata formulata una proposta di definizione accelerata aisensi dell’art. 380bis c.p.c., depositata dal consigliere delegato in data16.12.2025, con la quale è stata prospettata la possibile inammissibilitàdel ricorso principale e l’inefficacia di quello incidentale.La parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa ex art. 380-bis,comma 4, c.p.c.Numero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026memoria ex art. 380bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIl Collegio condivide la valutazione espressa dalla PDA nel senso dellainammissibilità di tutti i motivi del ricorso principale.1. Con il primo motivo parte ricorrente censura la sentenza impugnata, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in ordine alla sussistenzadel collegamento negoziale tra il contratto di affitto d’azienda del 10giugno 2011 e il contratto di compravendita con riserva di proprietà del 5luglio 2011, la violazione e falsa applicazione delle norme di legge sulcollegamento negoziale e sui contratti, con la nullità della sentenza peromessa e/o carente e/o illogica pronuncia, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., e con l’omesso esame circa un fatto decisivo per ilgiudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., per avere la Corte di merito negato il collegamentonegoziale tra i due contratti, sebbene le parti avessero inteso realizzareuna finalità ulteriore rispetto a quella propria di ciascuno di essi, cioèquella di consentire all’opponente di godere anticipatamente dei benioggetto del contratto di compravendita, mediante il versamento, a titolo dicorrispettivo del godimento, di una quota del canone pattuito nel contrattodi affitto d’azienda in relazione all’intero complesso dei beni aziendali,costituendo gli automezzi di cui al contratto di vendita con riserva dellaproprietà i medesimi beni oggetto dell’affitto.1.1. Il motivo è inammissibile.Sul punto la Corte territoriale, ribadito che il collegamento tra negozi puòessere individuato dal giudice di merito anche d'ufficio, rientrando nel suopotere di verifica e valutazione dei fatti costitutivi della pretesa attorea inbase all'interpretazione degli atti negoziali sottoposti alla sua attenzione(Cass. Sez. 1, n. 17899 del 10/09/2015, Rv. 63676301) con unaNumero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026motivazione fondata su giurisprudenza consolidata (Cass. Sez. 1, n. 14561del 25/05/2023, Rv. 66792701) alla quale dare continuità e dalla qualenon è evidenziato motivo per discostarsi, ha escluso il collegamentonegoziale funzionale tra i due contratti, nonostante la loro relazioneoccasionale, alla luce dei seguenti elementi: - la stipulazione dei negozi intempi diversi; - la sola parziale coincidenza degli oggetti dei due contratti,posto che l’affitto concerneva l’intera azienda mentre la compravenditariguardava esclusivamente 10 automezzi; - il mantenimento delladisponibilità degli automezzi in capo alla Seprim anche dopo la risoluzioneconsensuale del contratto d’affitto d’azienda; - il mancato richiamo nelcontratto di compravendita del contratto di affitto d’azienda, benché ilpagamento del prezzo in un’unica soluzione dovesse avvenire entro lastessa data prevista per la scadenza dell’affitto; - il difetto di una finalitàunitaria ed ulteriore condivisa dalle parti rispetto alle finalità perseguitedai singoli contratti autonomamente considerati; - la volontàdell’affittuaria di riservarsi la proprietà di determinati e circoscritti benidell’azienda, a fronte di un immediato e diretto interesse ad acquisirne laproprietà, anziché il mero godimento temporaneo, evidentemente nondisponendo nell’immediatezza della somma necessaria per l’acquisto; - lacarenza di un risultato economico unitario ulteriore raggiungibile dalleparti; - la previsione del pagamento finale con un’unica rata, previsioneincompatibile con un ipotetico progetto complessivo più ampio diprocurare all’affittuaria l’acquisto degli automezzi solo quale necessaria eautomatica conseguenza del completo e naturale esaurimento delcontratto d’affitto, poiché altrimenti la compenetrazione causale avrebbedovuto indurre ragionevolmente ad includere il pagamento del prezzo nellerate del canone d’affitto, eventualmente maggiorandole.Dall’esame puntuale di detti elementi, come verificati ex actis dalla Corte,essa ha desunto che la risoluzione consensuale anticipata dell’affittod’azienda non pregiudicasse la rilevanza causale della programmataNumero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026vendita, con acquisizione della proprietà alla data stabilita mediantepagamento del prezzo in un’unica rata, proprio in forza delle diversefinalità e conservata autonomia dei rapporti, rispetto ai quali non era statoravvisato “quel nesso teleologico rilevante al fine di far emergere la causadi collegamento, dotata di autonomia e destinata a sovrapporsi a quellapropria dei singoli contratti collegati” (Cass. Sez. 3, n. 29288 del13.11.2024, Rv. 67266301).Il motivo di appello relativo all’infondata eccezione di violazione dell’art.112 c.p.c. per ultrapetizione dà peraltro contezza che la ricorrentemedesima non aveva prospettata in tali termini la propria difesa in primecure.1.2. Alla luce di tali argomentazioni, l’accertamento della natura,dell’entità, delle modalità e delle conseguenze del collegamento negozialerealizzato dalle parti - ovvero la negazione del collegamento teleologico -rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito, il cui apprezzamento nonè sindacabile in sede di legittimità, appunto in quanto sorretto damotivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Sez. 1, n. 30130del 22/11/2024, Rv. 67350901; Sez. 6-1, n. 20634 del 7/8/2018, Rv.65020001; Sez. 2, n. 7524 del 27/03/2007, Rv. 59606801).2. Con il secondo motivo la ricorrente prospetta, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione delle normedi legge sul collegamento negoziale e sui contratti, del principio simulstabunt simul cadent, nonché degli artt. 1523 e 1526 c.c., con la nullitàdella sentenza per omessa e/o carente e/o illogica pronuncia, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., e con l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. in merito all’intervenutarisoluzione del contratto di compravendita con riserva di proprietà del 5luglio 2011.Numero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026Censura la Corte territoriale per avere escluso che la Curatela fallimentareavesse mai manifestato l’intenzione di risolvere il contratto di vendita conriserva della proprietà, nonostante la comunicazione di Seprim del 20ottobre 2016, che dichiarava la propria disponibilità a restituire i mezzi.2.1. Il motivo è inammissibile per le medesime ragioni ut supraspecificate.La Corte d’appello ha dato pieno riscontro delle ragioni per le quali nonavrebbe potuto configurarsi una volontà specifica della Curatela dicondizionare l’eseguibilità del contratto di vendita al completamentodell’esecuzione del contratto di affitto d’azienda, avendo appuntospecificato che la manifestazione di volontà della Seprim in ordine allarestituzione degli automezzi oggetto della vendita era stata manifestataallorché la Curatela fallimentare aveva già avviato un procedimento dimediazione, che aveva esclusivamente ad oggetto la risoluzione perinadempimento del contratto di affitto del 10 giugno 2011, con la puntualecontestazione del mancato pagamento del valore degli automezzi in virtùdel contratto di vendita del 5 luglio 2011, tanto da far emergerechiaramente la volontà di detta Curatela di ottenere dalla contropartel’adempimento della prestazione relativa alla vendita, come da successivacomunicazione della Curatela del 29 ottobre 2016, con la quale sicontestava il contenuto della precedente comunicazione di Seprim.È coerente con detta ricostruzione l’azione monitoria intrapresa dallaCuratela a tutela del credito sorto dalla vendita con riservato dominio perottenere in via coattiva l’adempimento del contratto di vendita con riservadella proprietà del 5.7.2011 a scadenza già maturata.3. Con il terzo motivo proposto relativo alla disponibilità dei veicoli in capoal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, la ricorrente lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza peromessa e/o carente e/o illogica pronuncia e, ai sensi dell’art. 360, primoNumero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio,oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte distrettuale reputatoesigibile il pagamento del prezzo all’esito della scadenza del terminepattuito, in conseguenza di un presunto inadempimento dell’acquirente,che aveva mantenuto la disponibilità degli automezzi, senza specificare ilragionamento logico sotteso alla decisione e omettendo di consideraretalune circostanze decisive, quali la manifestata disponibilità di Seprim arestituire i veicoli a seguito della presentazione della domanda dimediazione da parte della Curatela.3.1. Il motivo è inammissibile.Anche in detta parte il giudice territoriale ha dato piena contezza delproprio percorso decisorio, procedendo con l’esame puntuale deglielementi rilevanti della vicenda, esponendo che, in ragione della carenzadi un collegamento negoziale di tipo funzionale tra vendita con patto diriservato dominio e affitto d’azienda e del mancato pagamento del prezzoalla scadenza convenuta nel contratto di vendita con riserva di proprietà,nella persistente disponibilità degli automezzi in favore dell’acquirente,dovesse profilarsi un inadempimento qualificato di quest’ultima, tale dalegittimare la richiesta di condanna al pagamento del prezzo concordato.Alcuna violazione di norma è peraltro prospettata dal ricorrente se nonuna diversa lettura dell’intera vicenda contrattuale che in questa sede dilegittimità è inammissibile.4. Con la memoria depositata ex art. 380bis.1 c.p.c. nuovamente ilricorrente lamenta che la corte territoriale non avrebbe in alcun modoconsiderato e valutato, ai fini del decidere, fatti e circostanze decisive peril giudizio, tutti oggetto di discussione fra le parti, che avrebberodeterminato con certezza l’accoglimento della domanda, così nonconfrontandosi con la pronuncia che, ponderando complessivamente i duerapporti contrattuali, non ha omesso l’esame di alcun fatto decisivo per ilNumero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026giudizio, ossia di un preciso accadimento o di una precisa circostanza insenso storico - naturalistico, che abbia costituito oggetto di discussione trale parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbedeterminato un esito diverso della controversia).Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366,primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ilricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il"dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il"quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partie la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementiistruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fattodecisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunquepreso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. 3, n. 4654 del21/02/2024, in motivazione pag. 11/12; Cass. Sez. 1, n. 13578 del2/07/2020, Rv. 65823701).Come correttamente rilevato dalla Curatela, il ricorrente proponeall’esame della Corte una ricostruzione difforme da quella condivisa, nonun fatto storico decisivo trascurato, pur tralasciando la nozione didecisività.5. Il ricorso è dunque inammissibile.6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come dadispositivo.Essendo stato il presente giudizio definito conformemente alla proposta exart. 380bis c.p.c., trovano applicazione le previsioni di cui ai commi 3 e 4dell’art. 96 c.p.c. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Numero registro generale 9585/2025Numero sezionale 1283/2026Numero di raccolta generale 14696/2026Data pubblicazione 18/05/2026Condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese delgiudizio di legittimità che liquida in euro 8.500,00 per compensi, oltre euro200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.Condanna parte ricorrente a pagare al controricorrente la somma di euro8.500,00 ex art. 96, comma 3, c.p.c.Condanna parte ricorrente a versare alla Cassa delle Ammende la sommadi euro 3.000,00 ex art. 96 comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorsoprincipale, a norma del comma-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezionecivile del 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Mocci