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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11175/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 6.10.2020 il GUP di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva condannato alla pena . - diminuita per la scelta del rito abbreviato - di anni 5 di reclusione ed Euro 2.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata prevalente sulla contestata aggravante e ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.200 di multa confermando nel resto;

3. ricorre per cassazione il difensore del Pompili lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente: rileva il carattere congetturale ed illogico delle argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della decisione e, in particolare, sui rilievi difensivi articolati in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa che aveva identificato il Pompili soltanto in una seconda occasione e dopo che costui era stato tratto in arresto per un episodio differente; sottolinea, quindi, il carattere apodittico e contraddittorio delle considerazioni svolte dai giudici del gravame di merito in ordine alle modalità della individuazione fotografica eseguita dopo che la Solofrano aveva fornito una descrizione del rapinatore del tutto difforme dalle fattezze del ricorrente come peraltro desumibili dalla scheda decadattiloscopica prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la Corte territoriale ha ritenuto di poter superare con argomentazioni meramente congetturali; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello abbia ritenuto sussistente la aggravante dell'uso dell'arma di cui la persona offesa non era stata tuttavia in grado di fornire alcuna descrizione; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena e le circostanze attenuanti generiche: segnala come la Corte territoriale abbia omesso di considerare gli elementi evidenziati con l'atto di appello e tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma che sono stati considerati per escludere la recidiva e riconoscere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.;

4. in data 5.1.2022 la difesa del Pompili ha depositato una memoria difensiva in cui, nel ribadire la fondatezza dei rilievi articolati con il ricorso, contesta la diagnosi operata nell'assegnare il ricorso alla VII Sezione ed insiste per la sua trattazione all'udienza partecipata.

5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595).

Tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, integra una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 dei 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885).

Sulla base di questa premessa, si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ed anche nel caso in cui affermi di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., così, in particolare.

Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994).

E' consolidato, infatti, il principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437, [OSCURATO:PERSONA]).

Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) ha fornito una risposta congrua e coerente alle censure articolate con l'atto di appello e sostanzialmente replicate in questa sede con riguardo ai profili di criticità del riconoscimento su cui la difesa ha nuovamente insistito anche nella memoria prodotta per sollecitare la trattazione del processo in pubblica udienza.

La difesa, in definitiva, finisce per contestare non già la tenuta logica della decisione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato sottoponendo alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 5.2 Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato dal momento che, come risulta dalle due sentenze di merito, la persona offesa aveva descritto la condotta del ricorrente il quale teneva nella mano destra una pistola di cui aveva minacciato l'uso nei suoi confronti risultando evidentemente irrilevante il fatto l'arma, pur non rinvenuta, potesse in realtà essere una pistola- giocattolo laddove non immediatamente riconoscibile come tale (cfr., tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 11/03/2003, Carrozza, Rv. 224796; Sez. 5, Sentenza n. 31473 del 11/06/2007, D'Annunzio ed altro, Rv. 237577; Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013, Gabriele, Rv. 254656). 5.3 La Corte territoriale, infine, ha congruamente motivato in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla personalità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti penali avendo invece valorizzato la oggettiva dimensione del fatto in sé per ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludere la pur contestata recidiva e, in tal modo, considerando i medesimi elementi di valutazione in diverso modo ma per finalità diverse (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 in cui la Corte ha avuto modo di chiarire che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche qualora il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, abbia escluso che la reiterazione delle condotte sia indice della presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva).

6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 6.10.2020 il GUP di Roma aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di rapina aggravata e lo aveva condannato alla pena . - diminuita per la scelta del rito abbreviato - di anni 5 di reclusione ed Euro 2.400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha riconosciuto la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. stimata prevalente sulla contestata aggravante e ha di conseguenza rideterminato la pena in anni 3, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed Euro 1.200 di multa confermando nel resto; 3. ricorre per cassazione il difensore del Pompili lamentando: 3.1 violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'accertamento della responsabilità del ricorrente: rileva il carattere congetturale ed illogico delle argomentazioni poste dai giudici di merito a fondamento della decisione e, in particolare, sui rilievi difensivi articolati in punto di attendibilità del riconoscimento fotografico eseguito dalla persona offesa che aveva identificato il Pompili soltanto in una seconda occasione e dopo che costui era stato tratto in arresto per un episodio differente; sottolinea, quindi, il carattere apodittico e contraddittorio delle considerazioni svolte dai giudici del gravame di merito in ordine alle modalità della individuazione fotografica eseguita dopo che la Solofrano aveva fornito una descrizione del rapinatore del tutto difforme dalle fattezze del ricorrente come peraltro desumibili dalla scheda decadattiloscopica prodotta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e che la Corte territoriale ha ritenuto di poter superare con argomentazioni meramente congetturali; 3.2 violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 1 cod. pen.: rileva come la Corte di Appello abbia ritenuto sussistente la aggravante dell'uso dell'arma di cui la persona offesa non era stata tuttavia in grado di fornire alcuna descrizione; 3.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulla pena e le circostanze attenuanti generiche: segnala come la Corte territoriale abbia omesso di considerare gli elementi evidenziati con l'atto di appello e tali da giustificare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ma che sono stati considerati per escludere la recidiva e riconoscere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.; 4. in data 5.1.2022 la difesa del Pompili ha depositato una memoria difensiva in cui, nel ribadire la fondatezza dei rilievi articolati con il ricorso, contesta la diagnosi operata nell'assegnare il ricorso alla VII Sezione ed insiste per la sua trattazione all'udienza partecipata. 5. Il ricorso è inammissibile. 5.1 Va ribadito, in primo luogo, che nel caso di "doppia conforme" di merito, ovvero di decisioni che, nei due gradi, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di una conforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio per cui la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia quando operi attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia quando, per l'appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamente dando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (cfr., Sez. 2 - , Sentenza n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, Sentenza n. 13926 del 01/12/2011, Valerio, 252615; Sez. 3, Sentenza n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Tanto premesso, è in primo luogo pacifico, nella giurisprudenza di questa Corte, il principio per cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, integra una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (cfr., Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 dei 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437; cfr. anche, Sez. 4 - , Sentenza n. 7287 del 09/12/2020, Reinhard, Rv. 280598, in cui la Corte ha chiarito che l'individuazione fotografica non deve essere necessariamente preceduta, ai fini della sua validità, dalla descrizione delle fattezze fisiche della persona indagata, trattandosi di adempimento preliminare richiesto solo per la ricognizione di persona; cfr., ancora, Sez. 2, Sentenza n. 9380 del 20/02/2015, Panarese ed altro, Rv. 263302; Sez. 1, Sentenza n. 47937 del 09/11/2012, Palumbo, Rv. 253885). Sulla base di questa premessa, si è quindi affermato che il riconoscimento fotografico compiuto nel corso delle indagini preliminari è utilizzabile ed idoneo a fondare l'affermazione di penale responsabilità, anche se non seguito da una formale ricognizione dibattimentale, nel caso in cui il testimone confermi di avere effettuato tale riconoscimento con esito positivo in precedenza, ed anche nel caso in cui affermi di non poterlo reiterare a causa del decorso di un apprezzabile lasso di tempo, atteso che l'individuazione di un soggetto, personale o fotografica, costituisce manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, la cui forza probatoria discende dal valore della dichiarazione confermativa, alla stregua della deposizione dibattimentale (cfr., così, in particolare. Sez. 2, Sentenza n. 20489 del 07/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275585; conf., Sez. 2, Sentenza n. 11964 del 18/02/2021, Casella, Rv. 280994). E' consolidato, infatti, il principio secondo cui l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5 - , Sentenza n. 23090 del 10/07/2020, Rv. 279437, [OSCURATO:PERSONA]). Tanto premesso, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, la Corte di Appello (cfr., pag. 2 della sentenza impugnata) ha fornito una risposta congrua e coerente alle censure articolate con l'atto di appello e sostanzialmente replicate in questa sede con riguardo ai profili di criticità del riconoscimento su cui la difesa ha nuovamente insistito anche nella memoria prodotta per sollecitare la trattazione del processo in pubblica udienza. La difesa, in definitiva, finisce per contestare non già la tenuta logica della decisione quanto, piuttosto, l'approdo decisionale cui sono pervenuti i giudici di merito nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato sottoponendo alla Corte doglianze che si risolvono nella formulazione di una diversa ed alternativa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e posta a fondamento della decisione risultando inammissibile la censura proposta in questa sede considerato che l'obbligo di motivazione è stato esaustivamente soddisfatto nella sentenza impugnata con valutazione critica degli elementi offerti dall'istruttoria dibattimentale e con indicazione, pienamente coerente sotto il profilo logico-giuridico, degli argomenti a sostegno dell'affermazione di responsabilità. 5.2 Il secondo motivo è a sua volta manifestamente infondato dal momento che, come risulta dalle due sentenze di merito, la persona offesa aveva descritto la condotta del ricorrente il quale teneva nella mano destra una pistola di cui aveva minacciato l'uso nei suoi confronti risultando evidentemente irrilevante il fatto l'arma, pur non rinvenuta, potesse in realtà essere una pistola- giocattolo laddove non immediatamente riconoscibile come tale (cfr., tra le tante, Sez. 5, Sentenza n. 16647 del 11/03/2003, Carrozza, Rv. 224796; Sez. 5, Sentenza n. 31473 del 11/06/2007, D'Annunzio ed altro, Rv. 237577; Sez. 5, Sentenza n. 10179 del 17/01/2013, Gabriele, Rv. 254656). 5.3 La Corte territoriale, infine, ha congruamente motivato in merito al diniego delle circostanze attenuanti generiche dando rilievo alla personalità del ricorrente in quanto gravato da numerosi precedenti penali avendo invece valorizzato la oggettiva dimensione del fatto in sé per ritenere la attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. ed escludere la pur contestata recidiva e, in tal modo, considerando i medesimi elementi di valutazione in diverso modo ma per finalità diverse (cfr., Sez. 3 - , Sentenza n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 in cui la Corte ha avuto modo di chiarire che l'esistenza di precedenti penali specifici può rilevare ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici di legge anche qualora il giudice, sulla base di una valutazione complessiva del fatto oggetto del giudizio e della personalità dell'imputato, abbia escluso che la reiterazione delle condotte sia indice della presenza di uno spessore criminologico tale da giustificare l'applicazione della recidiva). 6. L'inammissibilità del ricorso comporta perciò la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il
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