CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 maggio 2022
Cassazione n. 15565/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26127/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da se stesso; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 4832/2017, depositata il 17/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO DELLA DECISIONENumero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il pagamento dei compensi (pari a complessivi € 30.712,93 oltre interessi) relativi all’attività professionale svolta, quale suo difensore, in due processi davanti al Tribunale di Roma (nn. 59504/2005 e 209410/2006). Deduceva l’insussistenza del diritto di credito azionato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], in considerazione della nullità di tutti gli atti processuali afferenti ai suddetti giudizi, dallo stesso avvocato instaurati mentre era temporaneamente sospeso dall’esercizio della professione, per effetto della sanzione disciplinare comminatagli dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Roma (d’ora innanzi, COA) per il periodo dal 28.7.2005 al 27.7.2006. Costituendosi in giudizio, il creditore opposto ribatteva che, nel momento in cui aveva promosso i due giudizi, nessun provvedimento disciplinare gli precludeva l’esercizio dello ius postulandi, dovendo considerarsi illegittima la retroattiva determinazione del periodo di sospensione successivamente deliberata dal COA. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, compensando le spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] impugnò la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte d’appello di Roma, deducendo la piena legittimità della delibera del COA, con la quale era stato fissato il dies a quo della sospensione annuale inflitta all’avv. [OSCURATO:PERSONA]. I giudici di secondo grado rigettarono l’appello, sul presupposto che “il diritto dell’avvocato appellato a vedersi retribuite le prestazioni professionali espletate a favore del cliente non trov[asse] alcun limite nelle vicende del procedimento disciplinare a suo carico fino al momento in cui lo stesso appellato non si [era visto] notificare il provvedimento che lo poneva nella effettiva condizione di non poter ulteriormente esercitare oltre la sua professione sino alla scadenza della sanzione della sospensione temporanea che gli era stata F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 inflitta”. Presupposto necessario perché trovasse esecuzione la Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 sanzione, in altri termini, era la preventiva comunicazione della stessa all’interessato, che, nella specie, non era intervenuta anteriormente all’introduzione dei due processi de quibus. Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, lo [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato anche memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. in data 9.2.2022. 2. Con il primo motivo, il ricorrente deduce “violazione di legge ex art. 360 n. 3 c.p.c. per mancanza o apparente motivazione della sentenza violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. Sostiene che la rideterminazione del periodo di sospensione (originariamente fissato dal 1°.6.2006 al 31.5.2007, e poi “retrodatato” dal 28.7.2005 al 27.7.2006) era avvenuta, da parte del COA, su sollecitazione dello stesso avv. [OSCURATO:PERSONA] (il quale “dichiarava di aver appreso l’immediata esecutività della decisione del [OSCURATO:PERSONA] e di aver ottemperato a tale decisione astenendosi dall’esercizio della professione forense”), sicché non era configurabile alcun affidamento meritevole di tutela del professionista. Nessuna negligenza, d’altra parte, sarebbe potuta essere ravvisata in capo al cliente, il quale, al momento del conferimento dell’incarico professionale all’avvocato, in nessun modo si sarebbe potuto avvedere della sospensione (della quale venne a sapere solo in sede di decisione della causa n. 209410/2006, allorquando il Tribunale di Roma dichiarò, per l’appunto, la nullità del ricorso posto in essere da procuratore privo dello ius postulandi). Il motivo (ove non inammissibile) è infondato. Si deve premettere che, come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, è contraddittoria la denuncia, in un unico motivo, dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Il primo, infatti, implica la completa omissione del provvedimento F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 violazione dell'art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente a norma dell'art. 360, n. 4, c.p.c. e non con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale, ovvero del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., mentre il secondo presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione, e va denunciato ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.” (Cass., n. 6150/2021). Per quel che riguarda la mancanza (o mera apparenza) della motivazione, è noto che “la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione” (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014). Si è pure affermato che “la sentenza di appello che si rifaccia alla motivazione della statuizione impugnata non è nulla, qualora le ragioni della decisione siano, in ogni caso, attribuibili all'organo giudicante e risultino in modo chiaro, atteso che il giudice del gravame può aderire a quella motivazione senza necessità, ove la F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 condivida, di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri” Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 (Cass., n. 10937/2016). E ancora: “in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito” (Cass., n. 3819/2020). Nel caso di specie, dal testo della sentenza impugnata è chiaramente evincibile la motivazione posta a fondamento del rigetto del gravame, imperniata sulla considerazione per cui, “fino al momento in cui la sospensione temporanea (quale sanzione prevista dall’art. 40 dell’ordinamento forense) non venga comunicata all’interessato con la specifica indicazione della data di inizio e di fine sanzione, ogni attività svolta in precedenza non può essere considerata tamquam non essent [sic] proprio perché svolta da soggetto ancora abilitato in quanto iscritto all’albo e non interdetto dalla professione in alcun modo; non potendo, a tal riguardo, pretendersi che si proceda in modo retroattivo a far venir meno la validità di ogni attività eseguita dall’avvocato senza che questi avesse modo di sapere - non solo il perché - ma soprattutto il periodo durante il quale l’attività gli era stata inibita” (pag. 4 della sentenza della Corte d’appello di Roma). Quanto, invece, alla censura relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., non è neppure indicato su quale parte del thema decidendum il giudice di secondo grado abbia omesso di pronunciarsi. 3. Il secondo motivo di ricorso involge la violazione dell’art. 182 c.p.c., e anch’esso deve ritenersi inammissibile per l’oscurità della relativa illustrazione. Cass., n. 37552/2021 ha affermato, al riguardo, che “il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità ai principi di chiarezza e sinteticità espositiva, F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; tuttavia l'inosservanza di tali doveri può condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 c.p.c. (..)". È quanto accaduto nel caso di specie, laddove il ricorrente non chiarisce sotto quale profilo invochi la violazione dell’art. 182 c.p.c., e soprattutto in che modo la corretta applicazione di tale disposizione avrebbe condotto il giudice di merito a una decisione di segno favorevole allo [OSCURATO:PERSONA]. Si legge, a pag. 8 del ricorso: “nel caso che ci occupa infatti siamo di fronte ad un’ipotesi di carenza dello ius postulandi del difensore costituito, essendo stati i giudizi promossi in un periodo in cui il difensore risultava sospeso dall’esercizio della professione forense”. Il rilievo concerne, dunque, i processi “presupposti” (quelli, cioè, per i quali l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto gli fossero corrisposti i compensi), e nulla ha a che vedere, pertanto, con l’errato esercizio del potere conferito al giudice dalla norma in discorso, nell’ambito dei precedenti gradi del presente giudizio (rispetto ai quali non è in discussione che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] fosse dotato di ius postulandi per agire in difesa di se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c.). 4. Il terzo motivo è rubricato: “Art. 360 n. 4 (inefficacia e nullità della sentenza per carenza dello ius postulandi). Nullità del procedimento per mancato accoglimento delle richieste istruttorie”. Anche questo motivo è inammissibile. Premesso che “in materia di F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 vizi in procedendo, non è consentito alla parte interessata di Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 formulare in sede di legittimità la relativa censura in termini di omessa motivazione, in quanto spetta alla Corte di cassazione accertare se vi sia stato o meno il denunciato vizio di attività, attraverso l'esame diretto degli atti, indipendentemente dall'esistenza o dalla sufficienza e logicità dell'eventuale motivazione del giudice di merito sul punto” (Cass., n. 21944/2019), non si comprende come la carenza dello ius postulandi nell’ambito dei procedimenti “presupposti” possa ridondare in termini di nullità della sentenza in questa sede impugnata. D’altra parte, si osserva che, nello svolgimento del motivo, il ricorrente reitera le contestazioni poste a fondamento del primo motivo di ricorso, facendo nuovamente riferimento alla carenza “dei requisiti enunciati agli artt. [sic] 132 co. 2 n. 4 c.p.c.” (di cui già s’è detto nell’esame del motivo suddetto). Inammissibile, infine, è anche la censura relativa al mancato accoglimento delle istanze istruttorie formulate in primo grado, siccome formulata in maniera del tutto generica, in violazione del principio per cui “la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, né adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione” (Cass., n. 8204/2018) . In ogni caso, il ricorrente focalizza le proprie censure sulla mala fede dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale diede inizio ai procedimenti nn. 59504/2005 e 209410/2006 in un periodo nel quale, secondo la prospettazione che aveva indotto il COA a revocare la propria F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 Numero sezionale 397/2022 originaria delibera, egli si sarebbe volontariamente astenuto Numero di raccolta generale 15565/2022Data pubblicazione 16/05/2022 dall’esercizio della professione, a seguito della decisione del [OSCURATO:PERSONA] di rigetto del suo gravame. Resta il fatto, però, che, in quel torno di tempo, non esisteva una decisione del COA che avesse formalmente disposto la sospensione, essendo stata determinata l’anomalia, successivamente, dallo stesso COA, allorquando retrodatò ex post il periodo di efficacia della sanzione, evidentemente trascurando di compiere un’adeguata verifica circa l’effettiva astensione del professionista (astensione smentita, nei fatti, proprio dall’introduzione delle due cause de quibus). A meno di non voler affermare, pertanto, che l’avvocato dovesse considerarsi sospeso senza una specifica delibera del COA di appartenenza, il suo atteggiamento di mala fede appare, invero, irrilevante nel rapporto interno col cliente, ai fini che in questa sede occupano. Il ricorso dev’essere, quindi, rigettato. Sussistono gravi ragioni per la compensazione delle spese del procedimento di legittimità, integrate dalla assoluta peculiarità della vicenda processuale (caratterizzata dal comportamento del professionista in danno del proprio ignaro cliente, e da un alquanto singolare provvedimento del Consiglio dell’Ordine di appartenenza). Sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’articolo 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M. Rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese del presente giudizio di legittimità; F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a 3 5 9 6 e e e 7 9 d f f 7 3 0 - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 Numero registro generale 26127/2017 ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002,Numero sezionale 397/2022Numero di raccolta generale 15565/2022 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Data pubblicazione 16/05/2022 versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione, il 23 febbraio 2022. Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D I V I R G I L I O R O S A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b d 0 6 8 2 3 c d 3 7 5 8 6 b a