CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI AVELLINOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di AVELLINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, in persona di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con restituzione degli atti all'ufficio G.I.P. del Tribunale di Avellino; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino rigettava la richiesta di emissione di decreto penale di condanna a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati del reato di cui all'art. 4, secondo comma, I. n. 110 del 1975, ritenendo inopportuna la definizione del procedimento penale con rito speciale nei loro confronti, essendo inverosimile che essi, entrambi inoccupati, potessero provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria irrogata. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellino ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo. Con esso il ricorrente denuncia l'abnormità del provvedimento, basato su una prognosi negativa circa la capacità degli imputati di provvedere al pagamento della pena pecuniaria, che al giudice a quo non sarebbe spettata, mentre il medesimo giudice avrebbe semmai potuto concedere la sospensione condizionale della pena o disporre il pagamento in forma rateale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va rilevata la tardività del deposito della requisitoria del Procuratore generale, il quale ha trasmesso le sue conclusioni in data 13 novembre 2023, e quindi oltre il termine del quindicesimo giorno antecedente l'udienza stabilito dall'art. 611 cod. proc. pen.; termine le cui unità di tempo si computano, come in ogni caso in cui è stabilito solo il momento finale, intere e libere a norma dell'art. 172, comma 5, cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 13597 del 22/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269673-01). 2. Ciò premesso, il ricorso è fondato. Questa Corte ha già autorevolmente sancito (Sez. U, n. 20569 del 2018, ksouri, Rv. 272715-01) l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti, adottato dal g.i.p. investito di richiesta di emissione del decreto penale di condanna e motivato da ragioni di mera opportunità, legate ad una formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria. Una decisione siffatta si traduce in una indebita interferenza rispetto alla scelta, di esclusiva pertinenza dell'organo dell'accusa, di introdurre il procedimento monitorio, ed in un'arbitraria invasione da parte del giudice di prerogative riservate dall'ordinamento alla parte pubblica in punto di utilità del rito e di suoi futuri sviluppi.3. Segue l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, con trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per la decisione di merito di sua competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Dispone la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino per l'ulteriore