CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 27898/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a sentenza del 04/05/2026 del Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Rimini;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTOe [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso percassazione avverso la sentenza con cui, in data 4 maggio 2026, il Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Rimini ha applicato, su concorde richiestadelle parti, la pena di anni 1, mesi 1, giorni 15 di reclusione ed euro 1.200,00 dimulta in relazione ai reati di rapina aggravata e porto di arma da taglio.2. Il ricorrente eccepisce, con l’unico motivo di impugnazione, violazione degliartt. 131-bis e 162-ter cod. pen., 129 e 444 cod. proc. pen., carenza dellamotivazione in ordine alla insussistenza dei presupposti richiesti per la pronunciadi sentenza di proscioglimento, mancato riconoscimento della condizione di nonpunibilità della tenuità del fatto nonché omessa declaratorie dell’estinzione delreato a seguito di condotte riparatorie.3. L’unico motivo di ricorso è in parte manifestamente infondato e in parte nonconsentito.3.1. Il giudice per le indagini preliminari, nell'applicare la pena concordata, si èadeguato all'accordo intervenuto tra le parti, da un lato escludendo, sulla basedegli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen.dall'altro ritenendo, con argomentazioni esenti da vizi logici e giuridici, lacongruità del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.Tale motivazione, avuto riguardo alla speciale natura dell'accertamento devolutoal giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti,appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisionidall’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. Un., n.5777 del 27 marzo 1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191135; Sez. Un., n. 10372 del 27settembre 1995, Serafino, Rv. 202270; Sez. Un., n. 20 del 27 ottobre 1999,3.2. [OSCURATO:PERSONA] intende, inoltre, dare seguito al principio di diritto secondo cui ènon è consentito il motivo di ricorso avente ad oggetto il mancato riconoscimentodella particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., in quanto siffattacausa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediatoproscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza èsubordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di penaconcordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 – 01; daultimo Sez. 2, Ordinanza n. 31785 del 09/09/2025, Lara, non massimata).3.3. L’ulteriore doglianza con cui il ricorrente eccepisce la mancata declaratoria diestinzione dei reati ai sensi dell'art. 162-ter cod. pen., è generica e proposta al difuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., essendo palesel'insussistenza delle condizioni richieste per la rilevanza delle condotteriparatorie, in quanto il fatto oggetto di accordo riguarda delitti procedibilid'ufficio.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]