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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 40000/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 del TRIBUNALE di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siena in data 22 ottobre 2018, con la quale lo stesso Tribunale, nel dichiarare estinto il reato di lesioni colpose stradali, a lei contestato con violazione dell'art. 157, comma 7, cod.strada, per esito favorevole della messa alla prova, le ha applicato per detto reato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Di tale ultima statuizione si duole appunto la Martinucci, articolando un unico motivo di lagnanza, con il quale deduce l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad altra autorità (nella specie il Prefetto), atteso che é a tale autorità che spetta il compito di applicare la sospensione della patente nel caso di declaratoria di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come stabilito dall'art. 224, comma 3, cod.strada.

2. Il ricorso é fondato e merita accoglimento.

Si premette che nella specie la violazione contestata alla Martinucci non é riferibile in via esclusiva al conducente di un veicolo - atteso che il primo comma dell'art. 590-bis cod.pen. fa generico riferimento a "chiunque" quale possibile soggetto attivo del reato; e che, del resto, anche la violazione dell'art. 157 del codice della strada contestata all'imputata (riferita alla condotta «di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada») é oggetto di divieto rivolto testualmente «a chiunque».

Ciò premesso, come a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880).

Del resto, se é vero che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen., inserito con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi é anche, nello specifico, l'ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, Cod.

Strada ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all'esito positivo della probation. 3.

Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; all'eliminazione della sanzione de qua può direttamente provvedersi in questa sede.

La presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Siena, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che elimina.

Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Siena per quanto di competenza.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2019 del TRIBUNALE di SIENAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dato atto che alcun difensore è comparso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei suoi difensori di fiducia, ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Siena in data 22 ottobre 2018, con la quale lo stesso Tribunale, nel dichiarare estinto il reato di lesioni colpose stradali, a lei contestato con violazione dell'art. 157, comma 7, cod.strada, per esito favorevole della messa alla prova, le ha applicato per detto reato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Di tale ultima statuizione si duole appunto la Martinucci, articolando un unico motivo di lagnanza, con il quale deduce l'esercizio da parte del giudice di una potestà riservata ad altra autorità (nella specie il Prefetto), atteso che é a tale autorità che spetta il compito di applicare la sospensione della patente nel caso di declaratoria di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, come stabilito dall'art. 224, comma 3, cod.strada. 2. Il ricorso é fondato e merita accoglimento. Si premette che nella specie la violazione contestata alla Martinucci non é riferibile in via esclusiva al conducente di un veicolo - atteso che il primo comma dell'art. 590-bis cod.pen. fa generico riferimento a "chiunque" quale possibile soggetto attivo del reato; e che, del resto, anche la violazione dell'art. 157 del codice della strada contestata all'imputata (riferita alla condotta «di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada») é oggetto di divieto rivolto testualmente «a chiunque». Ciò premesso, come a più riprese affermato dalla Corte di legittimità, in tema di guida in stato di ebbrezza, il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della prova, ai sensi dell'art. 168-ter cod. pen., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo, C.d.s., in considerazione della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186, comma nono-bis e 187, comma ottavo-bis, C.d.s., la cui disciplina lascia al giudice, in deroga al predetto art. 224, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria (Sez. 6, n. 29796 del 25/05/2017, Feraboli, Rv. 270348; Sez. 4, n. 39107 del 08/07/2016, Rossini, Rv. 267608; Sez. 4, n. 29639 del 23/06/2016, Conti, Rv. 267880). Del resto, se é vero che il secondo comma dell'art. 168-ter cod. pen., inserito con l'art. 3, comma 11, della legge 67/2014, prevede espressamente che l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie ove previste dalla legge, vi é anche, nello specifico, l'ineludibile dato della competenza assegnata al Prefetto dal citato art. 224, comma 3, Cod. Strada ai fini dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria in parola, nel caso in cui venga dichiarata una causa di estinzione del reato diversa dalla morte del reo come, appunto, quella conseguente all'esito positivo della probation. 3. Pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; all'eliminazione della sanzione de qua può direttamente provvedersi in questa sede. La presente sentenza va trasmessa al Prefetto di Siena, per quanto di competenza ai sensi dell'art. 224, comma 3, C.d.S.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida che elimina. Dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Siena per quanto di competenza. Così dec
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