CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 maggio 2026
Cassazione n. 15459/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 3949/2023 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 31/10/2023 R.G.N. 1718/2021;Numero registro generale 10862/2024Numero sezionale 932/2026udita la relazione della causa svolta nella pubblica udieNnuzmaer od dei ral ccolta generale 15459/2026Data pubblicazione 20/05/202624/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA];udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] per delega verbaleavvocato [OSCURATO:PERSONA].1. L’Università Europea di Roma (UER) convenne in giudiziol’I.N.P.S. chiedendo di accertare la correttezza dell’aliquotaversata a titolo di contributi previdenziali alla gestione C.T.P.S.(Cassa dei [OSCURATO:PERSONA] dei dipendenti dello Stato)in relazione al personale ivi iscritto (docenti e ricercatori) e,conseguentemente, annullare le note di rettifica emessedall’Istituto riguardo all’applicazione di una differente aliquotaper il periodo aprile 2017 e marzo 2018. In subordine chiese didichiarare che nulla era dovuto a titolo di sanzioni e/o di ridurrele sanzioni applicate.1.1. A sostegno della domanda dedusse di essere una Universitànon statale legalmente riconosciuta e di essersi nel tempodella contribuzione dei docenti e dei ricercatori delle universitànon statali, versando la contribuzione nella misura di legge.Soggiunse che dal mese di giugno 2019 l’I.N.P.S. avevanotificato due note di rettifica con le quali aveva richiesto ilpagamento di importi a titolo di differenze contributive (tral’aliquota del 33% e l’aliquota del 26,20% applicata dall’UER),senza tuttavia addurre alcuna motivazione.1.2. L’I.N.P.S. nel costituirsi contestò le domande chiedendoneil rigetto e affermando che l’aliquota contributiva diNumero registro generale 10862/2024finanziamento sulla quale calcolare la contribuzioneN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026previdenziale dovuta dall’Università Europea di Roma era quellaData pubblicazione 20/05/2026del 33% in luogo di quella minore del 26,20% applicata dallaricorrente.2. Il Tribunale accolse il ricorso rilevando che la delegalegislativa conferita al Governo dalla legge n. 335/1995 (art. 2,comma 22) in materia non era mai stata esercitata e chepertanto l’ aliquota da applicare era quella del 26,20% calcolatadalla ricorrente.3. La Corte di appello di Roma investita del gravame da partedell’ I.N.P.S. lo ha rigettato.3.1. La Corte di merito ha accertato che ai sensi del comma 1dell’art. 4 della legge n. 243 del 1991 e delle previsioni delloStatuto non si è attuato un rinvio alla disciplina delle aliquotecontributive relativa al personale docente pubblico osservandoche, diversamente, non si spiegherebbe perché il comma 2 delmedesimo art. 4 abbia introdotto un regime chiaramentedifferenziato con riferimento proprio alle aliquote contributive.Un regime speciale per le aliquote contributive, senza delegaagli Statuti previsti dal comma 1 a derogare a quanto previstoal comma 2 della stessa norma (delega non prevista dallegislatore e comunque incompatibile con il contenuto dell’art.3.2. Ha evidenziato che con la legge n. 335 del 1995 è statadisposta l’iscrizione nella Cassa dei trattamenti pensionistici deidipendenti dello Stato di tutti i docenti di Università operanti inItalia, sia statali che non statali ma che fruiscono del beneficioprevisto dall’art. 4 comma 1, della legge n. 243 del 1991 e chedalla norma in questione emerge sì l’intento del legislatore diunificare la gestione rinviando però ad una armonizzazioneNumero registro generale 10862/2024futura per le aliquote contributive e così permanendo in viaN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026transitoria il regime speciale.Data pubblicazione 20/05/20263.2. Conseguentemente, la Corte territoriale ha ritenuto chesolo alle “amministrazioni statali” si applicasse la percentualedel 33% prevista nella riforma, mentre per le “amministrazioninon statali” (nelle quali lo stesso I.N.P.S. fa pacificamenterientrare l’odierna appellata) era necessario un intervento diarmonizzazione restando così ferme, medio tempore, leprevigenti aliquote di contribuzione costituite dal regimespeciale ex art. 13 della legge n. 177/1976 e “successivemodificazioni ed integrazioni” (da ultimo aliquota pari al26,20%, con ripartizione degli oneri fra datore di lavoro elavoratore). Questo il regime transitorio fino all’intervento deidecreti di armonizzazione.3.3. Il giudice di appello ha escluso, quindi, che per effettodell’inutile spirare del termine per l’emanazione del decreto (12mesi dalla entrata in vigore della legge n. 335 del1995) sarebbevenuto meno il potere di esercitare la delega e,conseguentemente, il regime transitorio ad essa collegato. Haritenuto invece ben chiaro il tenore testuale e la ratio legisrammentando, a ulteriore conforto della interpretazioneadottata, che anche nella relazione ufficiale del 30 agosto 2011della Corte dei conti, seppur con riferimento al d.l. n. 138 del2011, si era evidenziato che sebbene il regime del personaledocente delle università non statali fosse stato equiparato aquello delle università statali, tuttavia non era stato “ancoraprevisto l’adeguamento delle aliquote contributive”.3.4. Da ultimo il giudice di appello ha rammentato che conl’intervento di attuazione della delega del 2020 è statodefinitivamente chiarito che la nuova aliquota è in vigore “adecorrere dal 1° gennaio 2021”. Ad avviso della Corte di meritoNumero registro generale 10862/2024Numero sezionale 932/2026la norma non ha natura interpretativa (e perciò vNuamleeron dzi ara ccolta generale 15459/2026Data pubblicazione 20/05/2026retroattiva) sia perché manca una espressa previsione ariguardo sia perché non vi sono i presupposti necessari per ilsuperamento del divieto di irretroattività della legge ( ex art. 11delle preleggi) e cioè situazioni di incertezza o significativicontrasti giurisprudenziali nell’applicazione del precedentetesto, o la necessità di ristabilire un’interpretazione più aderenteall’originaria volontà del legislatore. Osservano ancora i giudicidi appello che è lo stesso legislatore a precisare che restanoacquisite e conservano efficacia le contribuzioni versate per iperiodi anteriori alla data del 1° gennaio 2021 e con il suointervento dispone appositi trasferimenti dal bilancio delloStato, rientrando nella discrezionalità del legislatore stabilire lemodalità di realizzazione del processo di equiparazione edessendo ben ammissibile nell’ordinamento pensionistico lapresenza di aliquote contributive diverse in presenza didifferenti tipologie di rapporti di lavoro.4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inpsaffidato a un unico motivo L’Università Europea di Roma haresistito con controricorso. Il procuratore generale hadepositato conclusioni scritte insistendo per il rigetto del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo di ricorso l’Inps censura la sentenzadeducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dellalegge 8 agosto 1995 n. 335; dell’art.4 della legge 29 luglio 1991n. 243; dello Statuto dell’Università Europea di Roma conriferimento all’art. 1362 e ss. c.c. e all’art. 12 disp. sulla leggein generale c.c.; dell’art. 1, comma 565 della legge 30 dicembre2020 n. 178.Numero registro generale 10862/20241.1. L’Istituto ricorrente rammenta, in estrema sintesi, che laN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026sentenza impugnata ha confermato la decisione del TribunaleData pubblicazione 20/05/2026che aveva accolto la domanda dell’Università Europea di Romaavendo ritenuto:a) la permanenza in capo al Governo, anche dopo che è spiratoil termine di dodici mesi per esercitare la delega, del potere dilegiferare;b) l’irrilevanza del mancato esercizio della delega nel termine diun anno ai fini della determinazione dell’aliquota contributivaper il pagamento dei contributi da parte delle Università nonstatali legalmente riconosciute in favore dei componenti delcorpo docenti e conseguente permanenza della disciplina sultema antecedente all’entrata in vigore della legge n. 335 del1995, 1° gennaio 1996;c) l’impossibilità giuridica da parte degli Statuti delle Universitànon statali legalmente riconosciute di applicare l’aliquotacontributiva a valenza generale, applicata a tutti i dipendentipubblici iscritti alla CTPS, in presenza di una norma specialederogatoria che individuava tale aliquota in quella precedenteall’entrata in vigore della l. n. 335/1995, in attesadell’emanazione del decreto delegato da parte del Governo;d) la natura innovativa dell’intervento dellegislatore/Parlamento con la disposizione contenuta nel comma565 dell’art. 1, della legge di stabilità per l’anno 2022, legge n.178 del 2021.2. Il ricorso è infondato.2.1. Al fine di delibare l’articolato motivo di doglianza e digiungere alla esatta interpretazione della disposizione di cuiall’art. 1, comma 565, della legge 178/2020 della quale sidenuncia la violazione e falsa applicazione è, ad avviso delCollegio, necessario ricostruire le norme succedutesi conNumero registro generale 10862/2024Numero sezionale 932/2026riguardo alla aliquota previdenziale imposta alle UniversNiutmàe rno odi nra ccolta generale 15459/2026Data pubblicazione 20/05/2026statali per la contribuzione a favore di docenti e ricercatori.3. L’art. 4 della legge 243 del 1991 ha previsto al primo comma:«1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presentelegge, ai professori ed ai ricercatori universitari in serviziopresso le università non statali si applica, ai fini del trattamentodi quiescenza, la disciplina prevista per i dipendenti civili delloStato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenzadei dipendenti civili e militari dello Stato approvato conil decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, e successive modificazioni ed integrazioni, quando ciò siaprevisto da apposita norma statutaria. I provvedimenti distessa procedura prevista per il personale delle universitàstatali».3.1. Con tale disposizione si è previsto che, a decorrere dal 21agosto 1991 data di entrata in vigore della legge, ai professoried ai ricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali trovi applicazione, ai fini del trattamento di quiescenza,la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Statosubordinatamente all’adozione di una modifica statutaria daparte delle Università non statali.3.2. La norma ha disciplinato, nel medesimo contesto e in viaspecifica e derogatoria, anche il profilo della contribuzione. Alsecondo comma dell’art. 2 è stato previsto, infatti, che «2. Aifini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, leuniversità non statali sono tenute al versamento in contoentrate Tesoro di una ritenuta a carico del personale nellamisura fissata dall'articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alversamento di un contributo pari a due volte l'importo dellaNumero registro generale 10862/2024ritenuta predetta. Tale obbligo è riferito a tutti i periodi diN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026servizio effettivo valutabili ai fini del trattamento diData pubblicazione 20/05/2026quiescenza».3.3. L’entità della percentuale di contribuzione si evince anchedalla Circolare INPS n. 81 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] che recita inproposito: «La legge n. 243/1991, all’articolo 4, comma 2,prevede che le Università non statali legalmente riconosciute,che hanno adottato la modifica statutaria di cui all’articolo 4,comma 4, della predetta legge, versano in un apposito conto delMinistero del Tesoro ([OSCURATO:PERSONA]) una contribuzionecomplessiva ai fini pensionistici, risultante dalla somma tra laritenuta a carico del personale dipendente, prevista nella misurafissata dall’articolo 13 della legge 29 aprile 1976, n. 177,soggetta nel tempo a vari aggiornamenti (da ultimo l’art. 1,comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), nellamisura dell’8,80% (aliquota vigente) della contribuzioneimponibile, e la contribuzione a carico delle Università-datrici dilavoro, pari al doppio dell’importo della ritenuta stessa (aliquotadel 17,60% della contribuzione imponibile)».4. Successivamente è intervenuta la legge 335 del 1995 cheall’art. 2, comma 1, ha stabilito che «1. Con effetto dal 1gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separatadei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato, nonchéalle altre categorie di personale i cui trattamenti di pensionesono a carico del bilancio dello Stato di cui all'articolo 4, comma4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479».4.1. Anche questa disposizione, al comma 2, ha confermato unregime speciale quanto alle aliquote di contribuzione delleamministrazioni non statali ed ha previsto che «LeAmministrazioni statali sono tenute al versamento di unacontribuzione, rapportata alla base imponibile, per un'aliquotaNumero registro generale 10862/2024di finanziamento, al netto degli incrementi contributivi di cuiN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026all'articolo 3, comma 24, complessivamente pari a 32 puntiData pubblicazione 20/05/2026percentuali, di cui 8,20 punti a carico del dipendente. [..]. Perle categorie di personale non statale i cui trattamenti sono acarico del bilancio dello Stato, in attesa dell'attuazione delladelega di cui ai commi 22 e 23, restano ferme le attuali aliquotedi contribuzione». Ai commi 22 e 23 dell’articolo 4 è stataprevista una delega legislativa al Governo diretta allaarmonizzazione dei regimi pensionistici che tuttavia non venneesercitata.4.3. Per l’effetto sono rimaste distinte le aliquote contributiveper le Università statali e per quelle non statali.5. Solo con l’art. 1 comma 565 della legge n. 178 del 2020 si ègiunti alla parificazione delle aliquote di contribuzione traUniversità statali e non statali. Con tale disposizione si èprevisto, al primo periodo che «Ai fini dell'attuazione delledisposizioni del comma 1 dell'articolo 4 della legge 29 luglio1991, n. 243, per i professori e i ricercatori delle università nonstatali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio2021, l'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diquiescenza è pari a quella in vigore, con i medesimi criteri diripartizione, per le stesse categorie di personale in serviziopresso le università statali».5.1. La disposizione ha richiamato, significativamente, il comma1 dell’articolo 4 della legge 243 del 1991 e, per questa via, ladisposizione che già consentiva di applicare per i professori e iricercatori universitari in servizio presso le università nonstatali, ai fini del trattamento di quiescenza, la disciplinaprevista per i dipendenti civili dello Stato. Con disposizioneinnovativa e applicabile solo per l’avvenire, è stata parificatal'aliquota contributiva di finanziamento del trattamento diNumero registro generale 10862/2024quiescenza dei professori e dei ricercatori universitari in servizioN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026presso le università non statali a quella in vigore, con i medesimiData pubblicazione 20/05/2026criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale inservizio presso le università statali.5.2. Per l’effetto da quella data l’aliquota è divenuta pari al 33%e questo è tanto vero che anche nella già citata circolare INPSn. 81 del 2021 si legge che « come già evidenziato, la legge n.178/2020, all’articolo 1, comma 565, ha disposto che, dal 1°gennaio 2021, l’aliquota contributiva di finanziamento delleprestazioni pensionistiche tra Università non statali legalmentericonosciute e Università statali sia inderogabilmente la stessa.Pertanto, il carico contributivo complessivo per il finanziamentodelle prestazioni pensionistiche, ripartito tra Università-datricedi lavoro e personale dipendente appartenente alla categoria deiprofessori universitari e ricercatori è, per tutti gli IstitutiUniversitari non statali legalmente riconosciuti, fissatonell’aliquota del 33% della contribuzione imponibile (di cuil’8,80% a carico del personale dipendente e il 24,20% a caricodell’Amministrazione universitaria-datrice di lavoro)».6. In sostanza alla luce della esposta ricostruzione normativacorrettamente la UER ha versato nel periodo in osservazione (aprile 2017-marzo 2018) la contribuzione nella misura del26,20% e non come preteso nella misura del 33% posto chefino a tutto il 2020 persisteva per le Università non statalilegalmente riconosciute il diritto ad avvalersi dell’ aliquotainferiore.7. In tal senso depone il secondo periodo del comma 565dell’art. 1 della legge n. 178 del 2020 che recita che «restanoacquisite alla gestione di riferimento e conservano la loroefficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla datadi entrata in vigore della presente legge».Numero registro generale 10862/2024Numero sezionale 932/20267.1. Con tale disposizione si conferma l’ efficaciaNu medroe dlli era ccolta generale 15459/2026Data pubblicazione 20/05/2026contribuzioni versate, per il periodo precedente all’entrata invigore della norma (gennaio 2021), sulla base delle aliquoteinferiori già dovute dalle Università non statali.7.2. Il terzo periodo della disposizione vale a definirne il sensodal momento che, consapevole dei maggiori oneri per il bilanciodell’ente previdenziale derivanti «dalla differenza tra l'aliquotacontributiva e l'aliquota di computo relativa ai trattamenti diquiescenza» provvede a coprirli tramite uno stanziamento dalbilancio dello Stato.7.3. La disposizione, confermata l’efficacia ai fini previdenzialidella, minore, aliquota corrisposta fino al 2020 dalle Universitànon statali, e cioè dell’aliquota pari al 26%, provvede a copriregli oneri che ne derivano per il bilancio dell’INPS.7.4. La ratio della norma risiede nella presupposta scelta dellegislatore di confermare l’ efficacia della misura dellacontribuzione per gli anni precedenti e di assicurare, nonostantela minore entità della contribuzione, prestazioni analoghe aquelle previste per professori e ricercatori delle Universitàstatali approntando la copertura degli oneri che derivano dallascelta in questione.7.5. Tale interpretazione del secondo periodo del comma 565non priva di significato innovativo la disposizione che invece sicoglie proprio valutando il secondo periodo insieme al primo eal terzo periodo della stessa disposizione: la norma parifica l’aliquota contributiva dovuta dalle Università non statali a quelladovuta alle Università statali a decorrere dal 2021 e stabilisceche, nonostante la minore aliquota applicata fino al 2020 inragione di conforme volontà del legislatore, i contributi cosìversati sono pienamente efficaci ai fini delle connesseprestazioni occupandosi di predisporre il conseguenteNumero registro generale 10862/2024stanziamento per far fronte ai maggiori oneri che, proprio dalleN umero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026disposizioni del primo e del secondo periodo del comma 565,Data pubblicazione 20/05/2026derivano per il bilancio dell’INPS.8. In conclusione, alla luce delle esposte considerazioni, ilricorso dell’Inps deve essere rigettato. Quanto alle spese lacomplessità delle questioni trattate e la loro novità ne giustifical’integrale compensazione tra le parti. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Compensa tra le parti le spese del giudizio.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso anorma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente([OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])Numero registro generale 10862/2024Numero sezionale 932/2026Numero di raccolta generale 15459/2026Data pubblicazione 20/05/2026