CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19362/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15065/2017 R.G. proposto da : F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , elettivamente domiciliat a in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. Pollaiolo, 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente ricorrente incidentale- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 7553/2016 depositata il15.12.2016. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.5.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 5.3.2008 la F.C. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (di seguito, semplicemente, FC) ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Consorzio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, semplicemente, Consorzio) esponendo di essere aggiudicataria in forza di delibera n.832 del 28.7.2006 di un appalto, poi stipulato il 6.11.2006, per l'esecuzione dei lavori, già consegnati d'urgenza il precedente 3.8.2006 per la «Ricalibratura della rete scolante consortile sottesa alle idrovore Galeria, Piana del Sole e Ostia -canale Dragoncello, ricostruzione ponti insufficienti ed adeguamento sezione, primo stralcio funzionale» per il corrispettivo, al netto del ribasso d'asta, di € 530.657,83. La società attrice ha chiesto la declaratoria della illegittimità della delibera n. 69 del 15.6.2007 del Consorzio, che aveva disposto la risoluzione dell'appalto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 119 del d.p.r. 554 del 1999 e dell'art.136 del d.lgs. 163 del 2006; la risoluzione del contratto per fatto e colpa del Consorzio committente; la condanna del Consorzio alla corresponsione del valore venale delle opere eseguite, nonché al risarcimento del danno da lucro cessante, degli oneri e dei danni di cui alle riserve formulate e degli ulteriori oneri sostenuti dall'impresa fino alla data di comunicazione dell'avvenuta risoluzione del contratto; la declaratoria dell'estinzione della polizza fideiussoria prestata a titolo cauzionale e la condanna del Consorzio alla restituzione dei premi corrisposti. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta, ha chiesto l’accertamento della risoluzione del contratto per colpa dell’appaltatore e la condanna di FC al risarcimento dei danni e al rimborso dei maggiori oneri sostenuti, nonché al pagamento della penale pecuniaria prevista nel contratto. Il Tribunale di Roma con sentenza del 26.6.2012 ha dichiarato risolto il contratto di appalto per colpa del Consorzio committente e l’estinzione della polizza fideiussoria, ha condannato il Consorzio al pagamento della somma complessiva di € 10.214,80 per i lavori eseguiti e i danni, e ha rigettato le domande riconvenzionali del Consorzio. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello il Consorzio, a cui ha resistito l’appellata FC. La Corte di appello di Roma con sentenza del 15.12.2016 ha accolto il gravame e ha rigettato la domanda di accertamento della illegittimità della delibera del Consorzio del 15.6.2007 di risoluzione per inadempimento di FC e di risoluzione del contratto per colpa della committente; ha invece condannato FC a pagare al Consorzio la somma di € 18.063,58 a titolo di risarcimento danni e la somma di € 53.065,78 a titolo di penale, oltre accessori; ha condannato inoltre il Consorzio a restituire a FC la somma di € 26.477,69, oltre accessori; ha posto a carico di FC le spese di lite del doppio grado, con il temperamento della compensazione per un terzo, e le spese di consulenza tecnica d’ufficio (breviter:c.t.u.). La Corte di appello ha ritenuto di dover valutare complessivamente la condotta delle parti che si accusavano a vicenda di inadempimento contrattuale; ha poi osservato che lo stallo dei lavori era derivato dal fatto che, dopo la consegna dei lavori in data 3.8.2006 e l’emissione di ordine di servizio del 6.11.2006, che aveva per oggetto solo la sospensione dei lavori dei ponti insufficienti, dopo un sopralluogo in data 9.11.2006 del [OSCURATO:PERSONA] dello Stato, che aveva accertato che i lavori erano stati intrapresi in assenza dell’autorizzazione della Commissione di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA], prevista dal decreto [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Ministero dell’Ambiente, era stato avviato un procedimento penale nei confronti del direttore dei lavori e del legale rappresentante di FC, terminato con il loro proscioglimento. La Corte di appello ha dato quindi rilievo al fatto che la FC aveva assunto l’obbligo contrattuale di acquisire le autorizzazioni e i permessi necessari [art.16 n.13 e art.27, lett. b), del capitolato speciale] con il contestuale rilascio di ampia delega del committente; la FC, pertanto, in seguito all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di sequestro penale dell’area, si sarebbe dovuta attivare per conseguire le autorizzazioni necessarie. La Corte di appello ha ravvisato ulteriore inadempimento di FC per aver perso in corso dei lavori la necessaria qualificazione tecnico- economica SOA prevista dal bando. Secondo la Corte di appello, l’importo di € 26.477,69 corrispondente al valore delle opere eseguite era comunque dovuto ai sensi dell’art.1458 cod.civ.; al Consorzio spettava la somma di complessivi € 18.063,58 per i maggiori oneri derivanti dalla necessità di riappaltare le opere; spettava invece al Consorzio la penale contrattuale per il ritardo nell’esecuzione dei lavori. 3.Avverso la predetta sentenza del 15.12.2016, non notificata, con atto notificato il 15.6.2017 ha proposto ricorso per cassazione FC, svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 13.7.2017 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il Consorzio, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Entrambe le parti hanno presentato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente [OSCURATO:PERSONA] si riferisce a queste due circostanze: a) il [OSCURATO:PERSONA] dello Stato con atto pubblico fidefaciente aveva fatto emergere il fatto decisivo che la zona dei lavori sulla sponda destra, ove era situato il cantiere, rientrava nell’area di tipo 2 della [OSCURATO:PERSONA], mentre i lavori eseguiti sulla sponda opposta rientravano nell’area di tipo 1 per cui mancava la necessaria autorizzazione della Commissione della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA]; b) in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Consorzio aveva presentato la richiesta di autorizzazione alla predetta Commissione che l’aveva rilasciata con prescrizioni ritenute dal Consulente d’ufficio incompatibili con il progetto e in particolare con le soluzioni adottate nel rivestimento del canale per tutta la sua lunghezza. Aggiunge la ricorrente che il Consorzio aveva indetto una gara per l’esecuzione dei lavori e non per la loro progettazione, che il progetto esecutivo era privo della necessaria autorizzazione ambientale, che l’autorizzazione ambientale era stata richiesta tardivamente e l’autorizzazione a iniziare i lavori era stata rilasciata dal Comune di Roma solo dopo la risoluzione del contratto in data 31.7.2007. 5. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 47 e 35 del d.p.r. 554 del 1999 e dell’art.1419, comma 2, c.c. e la conseguente violazione o falsa applicazione dell’art.119 del d.p.r. 554 del 1999. La ricorrente lamenta la violazione di norme di ordine pubblico quali quelle che ponevano a carico dell’ente committente l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie per assicurare la immediata «cantierabilità» del progetto. 6. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 47 e 35 del d.p.r. 554 del 1999 e dell’art.1419, comma 2, c.c. e la conseguente violazione o falsa applicazione dell’art.119 del d.p.r. 554 del 1999. La ricorrente nega che dal contratto si potesse desumere l’assunzione di una responsabilità progettuale per FC e comunque assume che gli impegni assunti in fase di gara non potevano contrastare con i principi inderogabili di legge in materia. 7. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.119 del d.p.r. 554/1999, all’art.1445 cod.civ. e al d.p.r. 34/2000 in relazione al ridimensionamento della certificazione SOA della impresa appaltatrice, che non era stato determinato da alcun comportamento illecito o fraudolento della FC. 8. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Consorzio ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.651 e 652 c.p.p. e assume che la sentenza penale n. 470/1999 era stata emessa fra le stesse parti sotto un profilo sostanziale e che il giudice penale aveva accertato che non era necessaria alcuna autorizzazione per l’esecuzione dell’appalto, cosicché FC aveva unilateralmente e illegittimamente sospeso i lavori. 9. I primi tre motivi di ricorso sono strettamente connessi e possono essere esaminati quindi congiuntamente. Le predette connesse censure sono dirette contro le statuizioni della sentenza impugnata con le quali la Corte capitolina, per ravvisare l’inadempimento dell’appaltatore FC, ha fatto leva sulle disposizioni contrattuali, ossia l’art.16 n.13 e l’art.27, lettera b), del capitolato speciale, che ponevano a carico dell’appaltatore l’obbligo di provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni e dei permessi necessari, con il contestuale rilascio di ampia delega da parte del Consorzio committente e la previsione della responsabilità unica dell’appaltatore per le conseguenze. La ricorrente sostiene l’invalidità di tali clausole contrattuali (motivo n.2), o comunque la necessità di interpretarle senza attribuire all’appaltatore un onere di progettazione che non gli era stato conferito con l’aggiudicazione della gara d’appalto (motivo n.3) e sottolinea, sotto il profilo della censura motivazionale (motivo n.1), che i lavori eseguiti rientravano nell’area di tipo 1 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] per cui mancava la necessaria autorizzazione della Commissione, richiesta e ottenuta dal Consorzio solo dopo la delibera di risoluzione contrattuale. Su queste basi la Corte romana ha ritenuto che in seguito all’intervento del [OSCURATO:PERSONA] e in assenza di un provvedimento di sequestro penale dell’area interessata, la FC avrebbe dovuto attivarsi per ottenere le debite e necessarie autorizzazioni, così sanando una sua precedente inadempienza. 10. Secondo un orientamento giurisprudenziale di questa Corte, formatosi con riferimento alla legge quadro sui lavori pubblici dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.109 e al relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 21.12.1999 n.554, in materia di appalto di opere pubbliche, le disposizioni disciplinanti l'attività di progettazione nell'ambito del contratto, in quanto rispondenti a finalità pubblicistiche, sono, in linea di principio, norme imperative, ai sensi dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., e non possono essere derogate dai contraenti se non nei casi e nei modi previsti dalle norme medesime. In particolare, è stata considerata norma imperativa quella che attribuisce all'amministrazione e all'ente aggiudicatore dell'appalto la predisposizione del progetto esecutivo dell'opera sulla cui base soltanto si può procedere all'affidamento dei lavori (Sez. 1, n. 18644 del 12.8.2010; Sez.1, n. 28799 del 9.11.2018); pertanto ai sensi degli artt. 16, 17 e 19 della legge n. 109 del 1994 (nel testo modificato dalla legge n. 415 del 1998 applicabile ratione temporis) l'amministrazione committente, al di fuori dei casi e dei modi specificamente previsti, ha l'obbligo pubblicistico, integrativo delle pattuizioni contrattuali e intrasferibile all'appaltatore, di predisporre un progetto esecutivo immediatamente «cantierabile», non bisognoso cioè di ulteriori specificazioni, in quanto già contenente la puntuale e dettagliata rappresentazione dell'opera (Sez.1, n. 40873 del 21.12.2021; Sez.1, n. 8779 del 31.5.2012). L’art.47 del d.p.r. 554 del 1999 impone, prima della approvazione, al responsabile del procedimento in contraddittorio con i progettisti di verificare la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ed al documento preliminare alla progettazione di procedere all'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata «cantierabilità» del progetto. Alla luce della giurisprudenza sopra ricordata, certamente l’amministrazione appaltante, non avendo affidato a FC anche la progettazione degli impianti, era tenuta ad affidare i lavori sulla base di un progetto esecutivo suscettibile di essere posto in realizzazione in cantiere (id est: «cantierabile») sulla base delle menzionate norme di ordine pubblico (art.16,17 e 19 della legge 109/1994). Per vero nella sua memoria il Consorzio sostiene che in base al bando di gara le imprese partecipanti erano tenute a elaborare un progetto esecutivo sulla base del progetto di base loro fornito, che costituiva a tutti gli effetti il «progetto contrattuale», tema questo rimasto inesplorato nel giudizio di merito, stando almeno a quanto riferito dalle partinegli atti introduttivi. Tuttavia appare decisivo il fatto che dal ricorso non emerge affatto che ilConsorzio non abbia affidato i lavori sulla base di un progetto esecutivo; ciò che mancava ed aveva bloccato i lavori, secondo le stesse deduzioni della FC, era una autorizzazione di competenza della Commissione preposta alla [OSCURATO:PERSONA] in cui le opere dovevano essere eseguite. La Corte di appello ha al proposito ritenuto che le clausole contrattuali sopra citate imponessero all’appaltatore di attivarsi in tal senso, a sua cura e sotto la sua responsabilità, munito al proposito dell’idonea delega. 11. Nessun contrasto è dato ravvisare fra le ricordate clausole e l’art.47 del regolamento n.554 del 1999, laddove prevede che debba essere il responsabile del procedimento ad attivarsi per l’acquisizione delle autorizzazioni e approvazioni necessarie, poiché tale normanon contiene una disciplina pattiziamente inderogabile. Non vi è ragione, infatti, di escludere la validità di pattuizioni, quali quelle intercorse, con cui l’impresa appaltatrice ha assunto l’incarico, e con esso la responsabilità, di curare gli adempimenti amministrativi necessari, poiché tali attività non hanno a che vedere con la progettazione esecutiva e attengono invece, alla fase esecutiva, sia pur negli aspetti preliminari e preparatori, che non si vede perché non possa essere delegata pattiziamente all’impresa esecutrice, investita con apposito mandato. 12. La ricorrente prova a revocare in dubbio la validità delle clausole applicate nella sentenza impugnata in funzione della incidenza sulla progettazione esecutiva delle prescrizioni contenute nella autorizzazione ambientale rilasciata dalla competente Commissione della [OSCURATO:PERSONA] su richiesta del Consorzio, dopo la risoluzione del contratto; tali prescrizioni, a parere del C.t.u., sarebbero state incompatibili con il progetto originario e avrebbero comportato soluzioni progettuali del tutto diverse per il rivestimento del canale in tutta la sua lunghezza. La critica così mossa dalla FC pecca però di specificità e autosufficienza, perché non trascrive o sintetizza in modo adeguato sia le prescrizioni della Commissione (per vero neppure localizzate in atti)sia la relazione peritale di cui vien e riportata solo una frase decontestualizzata. Essa comunque non coglie in modo determinante la ratio decidendi della sentenza impugnata che imputa a FC di non essersi attivata come avrebbe dovuto ex contractu, per chiedere, sia prima, sia dopo l’intervento del [OSCURATO:PERSONA], l’autorizzazione alla competente Commissione della [OSCURATO:PERSONA]. Se anche fosse esatto quanto sostiene FC, e cioè che l’autorizzazione sarebbe entrata in linea di collisione con il progetto esecutivo, imponendone una revisione, non di sua competenza, non per questo il suo precedente inadempimento sarebbe venuto meno; se FC avesse chiesto l’autorizzazione e la Commissione avesse risposto così come ha fatto alla successiva richiesta diretta del Consorzio del 17.12.2006, si sarebbe posto un problema di adeguamento del progetto, di pertinenza del committente; tutto ciò appartiene tuttavia a una serie causale che non si è concretamente prodotta perché FC l’autorizzazione non l’ha chiesta, come avrebbe dovuto. 13. La ricorrente tenta al tresì di accreditare una diversa interpretazione delle clausole del capitolato di cui all'art. 16 n. 13 e 27 lett. B) assumendo che esse avrebbero avuto « a riferimento non già l'obbligo di acquisire le autorizzazioni richieste dalla legge in sede di approvazione del progetto esecutivo (fatto di per se impossibile, essendo la gara indetta e l'impresa aggiudicataria individuata in un momento successivo), bensì …… solamente eventuali nulla - osta che in corso di esecuzione eventualmente bisognava acquisire nei casi operativi in cui la realizzazione delle lavorazioni determinasse interferenze impreviste con altri enti pubblici o privati (ad. esempio l'effettuazione di scavi in presenza di sottoservizi appartenenti alla Telecom, ACEA, ENEL, SIP) oppure temporanee acquisizioni delle aree». Tuttavia l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti del giudice di merito ed è incensurabile in cassazione, se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica, poiché il sindacato di legittimità può avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solamente l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il medesimo giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto. (Sez. 3, n. 8810 del 12.5.2020). Inoltre in tema di interpretazione di clausole contrattu ali la contestazione proposta in sede di legittimità non può limitarsi a prospettare una pur plausibile interpretazione alternativa delle clausole stesse, fondata sulla valorizzazione di talune espressioni ivi contenute piuttosto che di altre, ma deve rappresentare elementi idonei a far ritenere erronea la valutazione ermeneutica operata dal giudice del merito, cui l’attività di interpretazione del contratto è riservata. (Sez. 1, n. 15471 del 22.6.2017; Sez. 1, n. 16181 del 28.6.2017;Sez. 1, n. 29111 del 5.12.2017). La ricorrente si limita a proporre una sua differente interpretazione delle clausole senza neppure indicare il criterio ermeneutico violato e le ragioni per cui tale violazione si sarebbe consumata. 14. I primi tre motivi di ricorso debbono pert anto subire un complessivo rigetto. 15. Il quarto motivo di ricorso principale investe il tema d ella autorizzazione SOA ([OSCURATO:PERSONA]), venuta meno dopo l’aggiudicazione definitiva dei lavori alla FC. Come si è detto, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.119 del d.p.r. 554.1999, all’art.1445 cod.civ. e al d.p.r. 34.2000 in relazione al ridimensionamento della certificazione SOA della impresa appaltatrice, che non era stato determinato da alcun comportamento illecito o fraudolento della FC. L’impresa FC possedeva l’attestazione SOA -categoria 8- classifica III richiesta dal bando di gara fino al 4.9.2006, ma in occasione del rinnovo triennale la FC è stata retrocessa in categoria 8- classifica I. Il riferimento è al d.p.r. 25.1.2000, n. 34 recante il Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 8 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 109 e successive modificazioni. La ricorrente aggiunge che il ridimensionamento subito era dipeso dalla quantità dei lavori eseguiti nel quinquennio precedente la data del rinnovo e non da suoi comportamenti illeciti o fraudolenti, che peraltro non le sono stati addebitati dalla Corte di appello, che si è basata sul mero dato oggettivo. 16. Il motivo propone una questione ermeneutica su cui non si rinvengono precedenti nella giurisprudenza di questa Corte e che è stata sinora risolta in senso sfavorevole alla ricorrente dalla giurisprudenza dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenzen.8 del 20.7.2015 e n. 4 del 7.4.2011 ). 17. Il motivo appare tuttavia inammissibile perché diretto avverso una concorrente ratio decidendi rispetto a quella attinta dai primi tre motivi, non accolti, che resta quindi idonea a sorreggere le statuizioni della sentenza impugnata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di una di esse o la ritenuta infondatezza o inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Sez. 5, n. 11493 del 11.5.2018; Sez. 1, n. 18641 del 27.7.2017; Sez. 3, n. 15350 del 21.6.2017; Sez. 6- 5, n. 9752 del 18.4.2017). 18. Con il motivo di ricorso incidentale, proposto ex art.360, n.3, cod.proc.civ., il Consorzio ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.651 e 652 c.p.p. e assume che la sentenza penale 470.1999 era stata emessa fra le stesse parti sotto un profilo sostanziale e che il giudice penale aveva accertato che non era necessaria alcuna autorizzazione per l’esecuzione dell’appalto, cosicché FC aveva unilateralmente e illegittimamente sospeso i lavori. Il ricorso incidentale, non condizionato, appare inammissibile per difetto di interesse, in quanto diretto a ottenere il rigetto delle domande della FC per ragione diversa da quella adottata dalla Corte di appello. Alla radice di ogni impugnazione deve essere individuato un interesse giuridicamente tutelato, identificabile nella possibilità di conseguire una concreta utilità o un risultato giuridicamente apprezzabile, attraverso la rimozione della statuizione censurata, e non già un mero interesse astratto a una più corretta soluzione di una questione giuridica non avente riflessi pratici sulla soluzione adottata. (Sez. 1, n. 9877 del 28.4.2006). In ogni caso le censure della ricorrente incidentale non sono neppure specifiche e pertinenti in quanto volt e a pretendere l’applicazione delle previsioni degli articoli 651 e 652 cod.proc.pen. a soggetti diversi dalle parti che hanno partecipato al procedimento penale o sono state poste in condizione di parteciparvi. L’art.651 cod.proc.pen. è invocato totalmente fuor di luogo, visto che i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati assolti dai reati loro ascritti; lo stesso vale per l’art.652 cod.proc.pen. che si riferisce peraltro all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso. In realtà l’unica norma che potrebbe avere qualche attinenza è l’art.654 cod.proc.pen., neppur menzionato nel motivo di appello e nel motivo di ricorso per cassazione, e comunque giustamente esclusa dalla Corte territoriale perché né il Consorzio né FC avevano partecipato al giudizio penale. La ricorrente incidentale infine neppure si confronta con l’ulteriore considerazione della Corte di appello secondo cui non si sarebbe trattato di accertamento di fatti materiali ma di una valutazione giuridica del giudice penale circa la necessità di autorizzazione, come tale non vincolante ai sensi dell’art.654 in questione. 19. Per i motivi esposti occorre rigettare il ricorso principale e dichiarare inammissibile l’incidentale e condannare il ricorrente , sostanzialmente soccombente nell’economia complessiva della lite, al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e del ricorrete incidentale , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidate nella somma di € 10.000,00 per compensi, € 200,00 per esposti, 15% rimborso spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 1