CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 15900/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 25032 del ruolo generale dell'anno 2014, proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] cooperativa a r.l. in I.c.a., in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Panama, n. 74, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente, ricorrente incidentale- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 60/3/14, depositata il 19 marzo 2014; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio dell'Il febbraio 2022. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso avverso la cartella esattoriale notificatale a seguito di liquidazione ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per omessi versamenti Ires. La CTP di Campobasso accoglieva parzialmente il ricorso, rimodulando la pretesa fiscale. L'Agenzia delle entrate impugnava la sentenza di prime cure, adducendone l'erroneità con riferimento all'eliminazione di sanzioni e al ricomputo degli interessi. La contribuente spiegava a sua volta gravame incidentale. Entrambi gli appelli venivano rigettati. L'Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a cinque motivi di censura. La contribuente, nel costituirsi con controricorso spiega ricorso incidentale incentrato su un solo motivo. Con ordinanza dell'11 maggio 2021 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione di un termine di giorni sessanta per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, 36-bis, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, 13 D.Lgs. n. 471 del 1997 e 20 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto - in contrasto con la normativa di riferimento - che l'applicazione delle sanzioni nella misura del 30% possa essere legittimamente effettuata solo previa comunicazione di irregolarità. Con il secondo motivo di ricorso si assume la nullità della sentenza ex artt. 36, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Con il terzo motivo di ricorso - avanzato subordinatamente al secondo - si deduce l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 18 e 54 D.Lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nonché la nullità della sentenza e del procedimento, per avere la CTR confermato in punto di rideternninazione degli interessi la decisione della CTP, ancorché l'annullamento delle sanzioni non sia di per sé suscettibile di comportare il ricalcolo degli interessi. Con il quinto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 602 del 1973 in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR fatto discendere il ricalcolo degli interessi dall'annullamento delle sanzioni. Con l'unico motivo di ricorso incidentale si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 e 61 D.Lgs.n. 546 del 1992, dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per avere la CTR apoditticamente rigettato l'appello incidentale della contribuente. Il ricorso principale e quello incidentale sono inammissibili e tali vanno dichiarati. Con ordinanza dell'Il maggio 2021, la presenta causa era rinviata a nuovo ruolo, con assegnazione di un termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione per l'integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che era stata parte processuale nei precedenti gradi di giudizio, ma cui il ricorso principale e quello incidentale non erano stati ab initio notificati. Né il ricorrente in via principale, né il ricorrente in via incidentale si sono, tuttavia, resi parte diligente nell'adempimento dell'onere di notifica anzidetto. Come noto, l'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio (Cass. n. 8790 del 2019; Cass. n. 26433 del 2017). La necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è, d'altronde, imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel precedente grado a I di giudizio. (e 4i s ks 07 (3 c, 1 - ue-+ P R t t 5 f'd t: de'(' c'4 11,; 15us ,) u'e-e-ti A <3 — L'esito del giudizio postula la compensazione integrale delle relative spese. Per questi motivi Dichiara inammissibile il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale; compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, 1'11 febbraio 2022. \, „Il p esi