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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40829/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];(Macri) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla invocata assoluzione per uso personale della sostanza drogante ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 s tembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte O Angel tanzo DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA]- " f-UA V 2024 [OSCURATO:PERSONA] rio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];(Macri) Rilevato che l'unico motivo dedotto si rivela generico, poiché riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla invocata assoluzione per uso personale della sostanza drogante ai sensi dell'art. 75, d.P.R. n. 309 del 1990. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 s tembre 2024 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] nte O Angel tanzo DEPO9TATA [OSCURATO:PERSONA]- " f-UA V 2024 [OSCURATO:PERSONA] rio
Sentenza Cassazione n. 40829/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris