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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 35995/2022

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a seguente ORDINANZA UlTiWeLOCUI0 fl sul ricorso iscritto al n. 27180/2020 R.G. proposto da Comune di Trento, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. )7 15/02/2020 depositata il 21 gennaio 2020.

Udita la relazione svolta nella udienza del 4 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Trento ha impugnato con tre motivi la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] che, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto al controricorrente il diritto all'esenzione dall'IMUP, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, solo per la parte di immobili ove si svolgono attività didattiche; oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n. 470/2012/F, per il pagamento dell'IMU relativo all'anno 2012 emesso dal comune di Trento nei confronti del controricorrente, proprietario di un complesso immobiliare, in parte, adibito a scuola media paritaria e, in altra parte, a convitto universitario; la CTR ha ritenuto infondato l'appello incidentale dell'odierno controricorrente, a) negando la lamentata violazione del diritto al contraddittorio, trattandosi, nella specie di tributi non armonizzati, per i quali non vige un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; b) affermando l'infondatezza del censurato vizio di motivazione, in quanto l'atto impugnato contiene tutti i requisiti previsti dalla legge e confermati dalla giurisprudenza di legittimità; c) escludendo, poi, che costituisse un vizio emendabile la mancata allegazione della deliberazione comunale, che regola l'imposta in contestazione, trattandosi di un atto generale da ritenersi conosciuto dal contribuente; con riguardo all'appello principale proposto dal Comune, ha fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni: la normativa di riferimento è costituita dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla

I. n. 214 del 2011, il quale ha anticipato, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria di cui al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; dall'art. 9, comma 8, del citato d.lgs., il quale disciplina le esenzioni, rinviando, tra l'altro all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del d.lgs. n. 504 del 1992;dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 91 bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, il quale ha individuato gli immobili esenti e al comma 3, ha rinviato ad un d.m., da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della

I. 23 agosto 1988, n. 400 per la fissazione dei requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali; il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, emesso sulla base di tale previsione, ha efficacia di norma di rango primario, per effetto del rinvio fisso effettuato dall'art. 9, comma 6 ter, del d.l. n. 174 del 2012; la disciplina, dunque, introdotta dal legislatore del 2012, ha previsto un vantaggio per i soggetti rientranti nella disposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, ammettendo l'esenzione, non solo per le attività per le quali viene versato un corrispettivo "simbolico", ma anche quando questo sia "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"; la CTR ha, quindi concluso che il servizio didattico oggetto del giudizio non possa essere considerato un'attività economica, anche secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della Commissione europea, tenuto conto che la retta di ciascun studente percepita dal controricorrente per l'anno di causa ammontava a C 1.400,00 annui, mentre il costo effettivo del servizio di istruzione secondaria, come calcolato dal Ministero dell'Istruzione era pari a C 6.835,85 annui; la CTR ha, poi, escluso l'esenzione per la parte di immobili destinati all'attività di convitto, in quanto, per un verso, l'odierno controricorrente non ha mai contestato il provvedimento impugnato per la parte riguardante tale ultima attività; per altro verso, non risultava provata la sussistenza del requisito oggettivo e, dunque, andava riformata la pronuncia del primo grado che aveva annullato integralmente il provvedimento impugnato con conferma dell'esenzione solo per la parte riferita agli immobili ove si svolgono le attività didattiche Il controricorrente si è costituita con controricorso.

CONSIDERATO CHE1.

Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 107 del TFUE (Trattato funzionamento unione europea) e del d.m. n. 200 del 2012.

Si duole che la decisione sia incorsa nella violazione dell'art. 107 del TFUE (Trattato funzionamento unione europea) che considera incompatibile con il mercato interno qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro in qualsiasi forma che distorce la concorrenza.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2001 che rinvia all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200; con il medesimo motivo lamenta, altresì, la violazione di giudicato e l'omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti.

Richiama a tale proposito precedenti della Commissione tributaria di I grado di Trento, resi tra le stesse parti e passate in giudicato, che, pur facendo applicazione del requisito della retta simbolica, introdotto in regime IMU, hanno concluso che l'importo della retta corrisposta da ciascun studente, non potesse ritenersi simbolico, escludendo, così, l'esenzione in ragione.

3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e la dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200.

Riprendendo le doglianze di cui al secondo motivo, censura che la sentenza abbia ritenuto la retta simbolica per il semplice fatto che costituisca una frazione del costo effettivo del servizio di istruzione.

4. Con il controricorso, oltre a contestare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso principale, il controricorrente propone due motivi di ricorso incidentale.

Con il primo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost. per violazione del contraddittorio preventivo, ritenuto regola generale nella giurisprudenza europea.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 21 septies della

I. n. 241 del 1990, dell'art. 7, comma 1 della

I. n. 212 del 2000, dell'art. 42, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Si duole che il Giudice di secondo grado non abbia ritenuto la mancanza di motivazione dell'atto impugnato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo; tale carenza secondo il controricorrente è da qualificare come mancanza di giustificazione dell'esistenza del presupposto impositivo.

Lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia ritenuto illegittima la mancata allegazione della delibera comunale, funzionale, invece, al diritto di difesa del contribuente.

6. La parte ricorrente, con istanza del 28 ottobre 2022, ha richiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla

I. 31 agosto 2022, n. 130; ha rappresentato di essere in attesa di conoscere se il comune ricorrente intenda dare seguito alla previsione di cui all'art. 5, comma 15 della legge citata; Ritenuto che, ai sensi della disposizione ora richiamata "Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.", appare necessario il rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della indicata procedura agevolata P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo pe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA UlTiWeLOCUI0 fl sul ricorso iscritto al n. 27180/2020 R.G. proposto da Comune di Trento, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Milano, elettivamente domiciliato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] tributaria della Toscana n. )7 15/02/2020 depositata il 21 gennaio 2020. Udita la relazione svolta nella udienza del 4 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] il Comune di Trento ha impugnato con tre motivi la sentenza in epigrafe indicata emessa dalla CTR del Trentino-[OSCURATO:PERSONA] che, confermando parzialmente la pronuncia di primo grado, ha riconosciuto al controricorrente il diritto all'esenzione dall'IMUP, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 504 del 1992, solo per la parte di immobili ove si svolgono attività didattiche; oggetto della controversia è l'avviso di accertamento n. 470/2012/F, per il pagamento dell'IMU relativo all'anno 2012 emesso dal comune di Trento nei confronti del controricorrente, proprietario di un complesso immobiliare, in parte, adibito a scuola media paritaria e, in altra parte, a convitto universitario; la CTR ha ritenuto infondato l'appello incidentale dell'odierno controricorrente, a) negando la lamentata violazione del diritto al contraddittorio, trattandosi, nella specie di tributi non armonizzati, per i quali non vige un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale; b) affermando l'infondatezza del censurato vizio di motivazione, in quanto l'atto impugnato contiene tutti i requisiti previsti dalla legge e confermati dalla giurisprudenza di legittimità; c) escludendo, poi, che costituisse un vizio emendabile la mancata allegazione della deliberazione comunale, che regola l'imposta in contestazione, trattandosi di un atto generale da ritenersi conosciuto dal contribuente; con riguardo all'appello principale proposto dal Comune, ha fondato la propria decisione sulle seguenti ragioni: la normativa di riferimento è costituita dall'art. 13 del d.l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni dalla I. n. 214 del 2011, il quale ha anticipato, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione in via sperimentale dell'imposta municipale propria di cui al d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23; dall'art. 9, comma 8, del citato d.lgs., il quale disciplina le esenzioni, rinviando, tra l'altro all'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f), e i) del d.lgs. n. 504 del 1992;dall'art. 7, comma 1, lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, come modificato dall'art. 91 bis, comma 1, del d.l. n. 1 del 2012, il quale ha individuato gli immobili esenti e al comma 3, ha rinviato ad un d.m., da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della I. 23 agosto 1988, n. 400 per la fissazione dei requisiti, generali e di settore per qualificare le attività di cui alla lettera i) del comma 1, dell'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, come svolte con modalità non commerciali; il d.m. 19 novembre 2012, n. 200, emesso sulla base di tale previsione, ha efficacia di norma di rango primario, per effetto del rinvio fisso effettuato dall'art. 9, comma 6 ter, del d.l. n. 174 del 2012; la disciplina, dunque, introdotta dal legislatore del 2012, ha previsto un vantaggio per i soggetti rientranti nella disposizione di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 504 del 1992, ammettendo l'esenzione, non solo per le attività per le quali viene versato un corrispettivo "simbolico", ma anche quando questo sia "tale da coprire solamente una frazione del costo effettivo del servizio, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con lo stesso"; la CTR ha, quindi concluso che il servizio didattico oggetto del giudizio non possa essere considerato un'attività economica, anche secondo i principi affermati dalla giurisprudenza della Commissione europea, tenuto conto che la retta di ciascun studente percepita dal controricorrente per l'anno di causa ammontava a C 1.400,00 annui, mentre il costo effettivo del servizio di istruzione secondaria, come calcolato dal Ministero dell'Istruzione era pari a C 6.835,85 annui; la CTR ha, poi, escluso l'esenzione per la parte di immobili destinati all'attività di convitto, in quanto, per un verso, l'odierno controricorrente non ha mai contestato il provvedimento impugnato per la parte riguardante tale ultima attività; per altro verso, non risultava provata la sussistenza del requisito oggettivo e, dunque, andava riformata la pronuncia del primo grado che aveva annullato integralmente il provvedimento impugnato con conferma dell'esenzione solo per la parte riferita agli immobili ove si svolgono le attività didattiche Il controricorrente si è costituita con controricorso. CONSIDERATO CHE1. Con il primo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all'art. 107 del TFUE (Trattato funzionamento unione europea) e del d.m. n. 200 del 2012. Si duole che la decisione sia incorsa nella violazione dell'art. 107 del TFUE (Trattato funzionamento unione europea) che considera incompatibile con il mercato interno qualsiasi aiuto concesso da uno Stato membro in qualsiasi forma che distorce la concorrenza. 2. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 9, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2001 che rinvia all'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, nonché dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200; con il medesimo motivo lamenta, altresì, la violazione di giudicato e l'omesso esame di un punto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti. Richiama a tale proposito precedenti della Commissione tributaria di I grado di Trento, resi tra le stesse parti e passate in giudicato, che, pur facendo applicazione del requisito della retta simbolica, introdotto in regime IMU, hanno concluso che l'importo della retta corrisposta da ciascun studente, non potesse ritenersi simbolico, escludendo, così, l'esenzione in ragione. 3. Con il terzo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 2697 c.c. e la dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sotto il profilo dell'illogicità manifesta della pronuncia in relazione dell'art. 4, comma 3, del d.m. 19 novembre 2012, n. 200. Riprendendo le doglianze di cui al secondo motivo, censura che la sentenza abbia ritenuto la retta simbolica per il semplice fatto che costituisca una frazione del costo effettivo del servizio di istruzione. 4. Con il controricorso, oltre a contestare l'ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso principale, il controricorrente propone due motivi di ricorso incidentale. Con il primo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 24 Cost. per violazione del contraddittorio preventivo, ritenuto regola generale nella giurisprudenza europea. 5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale lamenta la violazione dell'art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt. 3, 21 septies della I. n. 241 del 1990, dell'art. 7, comma 1 della I. n. 212 del 2000, dell'art. 42, commi 2 e 3 del d.p.r. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Si duole che il Giudice di secondo grado non abbia ritenuto la mancanza di motivazione dell'atto impugnato in relazione alla sussistenza dell'elemento oggettivo; tale carenza secondo il controricorrente è da qualificare come mancanza di giustificazione dell'esistenza del presupposto impositivo. Lamenta, inoltre, che la sentenza impugnata non abbia ritenuto illegittima la mancata allegazione della delibera comunale, funzionale, invece, al diritto di difesa del contribuente. 6. La parte ricorrente, con istanza del 28 ottobre 2022, ha richiesto la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della procedura di definizione agevolata di cui alla I. 31 agosto 2022, n. 130; ha rappresentato di essere in attesa di conoscere se il comune ricorrente intenda dare seguito alla previsione di cui all'art. 5, comma 15 della legge citata; Ritenuto che, ai sensi della disposizione ora richiamata "Ciascun ente territoriale stabilisce, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.", appare necessario il rinvio a nuovo ruolo al fine di verificare il perfezionamento della indicata procedura agevolata P.Q.M. rinvia a nuovo ruolo pe
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