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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16512/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato BRASILE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di PARMA Fissato il ricorso per la trattazione de plano; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PARMA, con sentenza in data 06/06/2022, condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975 Con appello, da qualificare ricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento impugnato.

L'atto è firmato dall'interessato personalmente e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista.

Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato BRASILE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 del TRIBUNALE di PARMA Fissato il ricorso per la trattazione de plano; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di PARMA, con sentenza in data 06/06/2022, condannava alla pena di euro 3.500 di ammenda [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 4 L n. 110 del 1975 Con appello, da qualificare ricorso, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. L'atto è firmato dall'interessato personalmente e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], non cassazionista. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 16512/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris